Sez. 4, Sentenza n. 2459 del 23/11/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100208 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MISURA DEL CONCORSO - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE AI FINI DEGLI INTERESSI CIVILI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MISURA DEL CONCORSO - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE AI FINI DEGLI INTERESSI CIVILI.*
Il giudice penale, quando vi e Costituzione di parte civile, e tenuto a determinare l'entita del concorso di colpa della vittima, dando ragione della misura stabilita nella motivazione e indicando tale misura nel dispositivo della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)