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Sez. L, Sentenza n. 15441 del 26/07/2016 (Rv. 640725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Abbandono del posto di lavoro ex art. 140 del c.c.n.l. Vigilanza privata - Condizioni oggettive e soggettive - Individuazione - Motivo dell'allontanamento - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata del 2 maggio 2006, presenta una duplice connotazione, oggettiva, per cui, dovendosi identificare l'abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, e soggettiva, consistente nella coscienza e volontà della condotta di abbandono indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva ritenuto sussistente non l'abbandono del posto di lavoro, ma l'allontanamento da esso, da parte di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 02/05/2006 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)