DIRETTIVA 98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
Testo in vigore al
Art. 9
Estensione della protezione
1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.
Art. 10
Durata della protezione
In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.
Art. 11
Nullità o rifiuto della registrazione
1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:
a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero
b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero
c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.
2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:
a) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero
b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero
c) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.
3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.
4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.
5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.
6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.
7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.
9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.
Art. 12
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.
Art. 13
Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello
1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali,
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione,
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
a) all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato,
b) all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra,
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.
Art. 14
Disposizioni transitorie
Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.
Art. 15
Esaurimento dei diritti
I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.
Art. 16
Relazioni con altre forme di protezione
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.
Art. 17
Relazioni con il diritto d'autore
I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.
Art. 18
Revisione
Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate.
Art. 19
Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente C. EINEM (3) Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30.10.1995, pag. 157), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 237 del 4.8.1997, pag. 1), decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 52). Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1998. Decisione del Consiglio del 24 settembre 1998. Dichiarazione della Commissione La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo in merito alla lotta contro le contraffazioni. La Commissione intende presentare entro la fine dell'anno un libro verde sulla pirateria e la contraffazione nel mercato interno. La Commissione includerà in tale libro verde l'idea del Parlamento europeo di creare un obbligo per i contraffattori di fornire ai titolari di diritti su disegni o modelli le informazioni sulle loro attività illecite. Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 18 Immediatamente dopo la data di adozione della direttiva, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Commissione si impegna ad avviare una consultazione che coinvolga i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti di tali prodotti del settore dei veicoli a motore. Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. La Commissione coordinerà tale consultazione e informerà periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al relativo andamento. Le parti consultate saranno invitate dalla Commissione a prendere in considerazione una gamma di opzioni possibili su cui potrebbe basarsi un accordo volontario, ivi compresi un sistema di remunerazione e un sistema che contempli un periodo di protezione del disegno limitato nel tempo.