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Sez. 3, Ordinanza n. 31490 del 07/12/2024 (Rv. 672928-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da somministrazione di talidomide - Domanda di indennizzo ex art. 2, comma 363, l. n. 244 del 2007 - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Idoneità - Esclusione - Eccezione. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672928-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La domanda di indennizzo ex art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007, da parte di soggetto affetto da patologia derivante dalla somministrazione di talidomide, non costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche per la domanda di risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto, a meno che ad essa non sia riconducibile l'evidente volontà dell'avente diritto di agire per l'ottenimento di entrambe le prestazioni.

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)