Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 15/01/1986 Cc. (dep. 11/06/1986) Rv. 173070 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCEDIBILITÀ SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - PARTICOLARE GRAVITÀ DELLE STESSE - CONCEDIBILITÀ DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCEDIBILITÀ SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - PARTICOLARE GRAVITÀ DELLE STESSE - CONCEDIBILITÀ DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI - NECESSITÀ.*
Le condizioni di salute particolarmente gravi dell'imputato, che consentono di convertire la custodia in carcere nella Forma più attenuata della detenzione preventiva agli arresti domiciliari, non escludono, di per sè, il pericolo di fuga, per l'acquisizione delle prove e quello per le esigenze di tutela della collettività, ma possono solo ridurre i rischi relativi e non necessariamente fino al punto da giustificare l'attenuazione del regime di custodia mediante la misura sostitutiva. Ne consegue che, ove la misura sostitutiva sia sollecitata per la gravità dello stato di salute, non può il giudice esimersi dal valutare in base agli elementi indicati dall'art. 254, secondo comma cod. proc. pen. se sussiste un periculum libertatis tale da rendere inopportuna la concessione del beneficio, così come impone l'art. 254 bis terzo comma cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 254 ter com. 1, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)