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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9500 del 04/04/2019 (Rv. 653701 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | - Brevetti – Giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e del giudizio avente ad riguardante la contraffazione – Sospensione del secondo - Necessità – Soluzione in via incidentale della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto – Esclusione – Decisione sulla contraffazione precedente rispetto a quella relativa alla validità – Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653701-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice di tale ultima controversia attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla in via incidentale per evitare l'eventuale contrasto di giudicati. Tuttavia, nel caso in cui la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59 bis del r.d. n. 1127 del 1939 e dall'art. 77 del d.lgs. n. 30 del 2005 e risolto con l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59 bis, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)