Sez. 1, Sentenza n. 244 del 30/01/1987 Cc. (dep. 23/06/1987) Rv. 176222 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITI - ATTUALITÀ - ELEMENTI SINTOMATICI - POSSONO ESSERE PREGRESSI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITI - ATTUALITÀ - ELEMENTI SINTOMATICI - POSSONO ESSERE PREGRESSI.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità, deve essere attuale, deve, cioè, sussistere al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)