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Sez. 1, Sentenza n. 244 del 30/01/1987 Cc. (dep. 23/06/1987) Rv. 176222 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITI - ATTUALITÀ - ELEMENTI SINTOMATICI - POSSONO ESSERE PREGRESSI.*
Stato
decisa il 1987-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176222-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITI - ATTUALITÀ - ELEMENTI SINTOMATICI - POSSONO ESSERE PREGRESSI.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità, deve essere attuale, deve, cioè, sussistere al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)