Sez. 3, Sentenza n. 3323 del 16/10/1968 (Rv. 336327 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA- DISCIPLINA LEGALE DEI RAPPORTI TRA AGENTE E PREPONENTE - VOLONTA DELLE PARTI - PREVALENZA - REGIME BILATERALE DI ESCLUSIVA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA- DISCIPLINA LEGALE DEI RAPPORTI TRA AGENTE E PREPONENTE - VOLONTA DELLE PARTI - PREVALENZA - REGIME BILATERALE DI ESCLUSIVA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni del codice civile, successive all'art. 1742, le quali predispongono la disciplina legale dei rapporti tra preponenti ed agente, valgono solo in Mancanza di una diversa volonta delle parti e sono da queste derogabili. Pertanto, anche il regime bilaterale di esclusiva, al quale, per l'art. 1743 cod.civ., e sottoposto il contratto di Agenzia, non e un elemento necessario ma un naturalia negotii, senza il quale il rapporto di Agenzia puo egualmente sussistere. (Conf. N.1598-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)