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Sez. 6, Sentenza n. 38386 del 19/09/2008 Ud. (dep. 08/10/2008) Rv. 241190 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Natura - Reato di pericolo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241190-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 328, comma primo, n. 1, cod. pen., è un reato di pericolo che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne. (Fattispecie in cui un ispettore della Polizia di Stato, nonostante fosse stato predisposto un servizio d'appostamento per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, interrompeva le operazioni in modo che non fosse possibile procedere alla successiva perquisizione a carico del fratello di un collega, che di lì a poco sarebbe transitato per il prelievo della droga).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)