Sez. 3, Sentenza n. 3878 del 13/01/2000 Ud. (dep. 27/03/2000) Rv. 216213 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza contingibile ed urgente - Presupposti - Sindacato del giudice penale - Ambito.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22, in materia di smaltimento dei rifiuti, ha come presupposti: a) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, non riducibile solo a calamità naturali; b) la limitazione nel tempo, che può essere rispettata anche attraverso l'apposizione di un termine "incertus quando"; c) la inevitabilità del ricorso a forme di smaltimento straordinario dei rifiuti; inoltre ha come requisito di legittimità formale una motivazione adeguata, che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa. A fronte di tale ordinanza il giudice penale deve solo verificare se ricorrono i presupposti che legittimano l'esercizio concreto della potestà sindacale, e se sussiste il requisito di legittimità di una motivazione adeguata. (Fattispecie in cui il sindaco era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 26 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo che il giudice di merito non avrebbe dovuto disattendere l'ordinanza sindacale di autorizzazione di una discarica provvisoria, debitamente motivata con riguardo alla necessità di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti, per non aver essa adottato misure precauzionali minime, quali l'impermeabilizzazione del terreno, l'interramento dei rifiuti, la canalizzazione del percolato, le recinzioni, nonché per il modo, disordinato e irrazionale, tipico dell'abbandono, in cui venivano conferiti i rifiuti, senza che fosse accertata almeno una "culpa in vigilando" o "in eligendo" del medesimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)