Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 412 Nullita' del decreto di citazione
1. Il decreto di citazione e' nullo se con esso non e' stata notificata la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta del pubblico ministero avvero se, per inosservanza delle norme stabilite negli articoli precedenti, vi e' incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sull'Autorita' da cui emanano gli atti, o davanti alla quale si deve comparire. E' nullo altresi' se sono state violate le disposizioni relative alla citazione delle persone indicate nell'articolo 408, al termine per comparire, alla nomina del difensore dell'imputato ovvero le disposizioni dell'articolo 410.
Art. 413 Riunione di giudizi
1. Il presidente o il pretore, prima del dibattimento, puo' ordinare anche d'ufficio, purche' giovi alla speditezza dei procedimenti, l'unione dei giudizi, se si tratta di procedimenti connessi, ovvero se, per lo stesso reato attribuito a piu' imputati, sono state pronunciate piu' sentenze di rinvio a giudizio o sono stati richiesti o emessi piu' decreti di citazione, e i procedimenti sono tutti in stato di essere definiti.
2. L'unione dei giudizi puo' essere ordinata, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, in ogni altro caso in cui il presidente o il pretore ne riconosce la convenienza, quando non puo' derivarne notevole ritardo.
3. Il provvedimento e' dato con ordinanza.
Art. 414 Separazione di giudizi
1. Se la sentenza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o a piu' imputati, la separazione dei giudizi puo' essere disposta dal giudice soltanto nel dibattimento.
Art. 415 Liste testimoniali
1. Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti private intendono far assumere sono, a pena di decadenza, presentate nella cancelleria in tempo sufficiente per le citazioni e almeno tre giorni prima del dibattimento.
2. Nei procedimenti davanti al pretore le parti private possono nondimeno, anche se non hanno proposto lista, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli.
3. Se i testimoni non sono stati esaminati nell'istruzione, i fatti e le circostanze, su cui e' chiesto l'esame, devono essere specificamente indicati nella lista, a pena d'inammissibilita'.
4. Il pubblico ministero e le parti private, nella rispettiva lista, possono chiedere la citazione dei testimoni assunti dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione con o senza giuramento e di quelli assunti per richiesta dell'Autorita' giudiziaria da ufficiali di polizia giudiziaria, ovvero chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni.
Art. 416 Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici
1. Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che gia' abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.
2. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Art. 417 Perizia nuova
1. Nel termine indicato nella prima parte dell'art. 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini in perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.
2. Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, puo' nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinche' riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinche' riferisca all'udienza.
3. I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.
4. Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perche' esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 e, se le parti interessate sono piu', deve essere osservata, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 323.
Art. 418 Esame di testimoni a futura memoria
1. Nelle circostanze prevedute dal primo capoverso dell'articolo 357, il presidente o il pretore puo' esaminare un testimonio anche prima dell'apertura del dibattimento, con le forme stabilite nell'articolo 454.
Art. 419 Anticipazione di spese
1. Le parti private non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le citazioni e per le indennita' all'interprete e ai testimoni, e le spese per le citazioni dei consulenti tecnici, da esse richieste.
Art. 420 Riduzione delle liste testimoniali
1. Il presidente o il pretore deve ridurre le liste sovrabbondanti ed eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
2. Il provvedimento e' dato d'ufficio con decreto motivato, del quale il pubblico ministero e le parti private possono prendere cognizione in cancelleria.
Art. 421 Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo.
Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate.
2. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.17
3. Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.
Art. 422 Sanatoria delle nullita' verificatesi negli atti preliminari al giudizio
1. Le nullita' verificatesi negli atti preliminari al giudizio sono sanate se non sono dedotte immediatamente dopo compiute le formalita' d'apertura del dibattimento.39
Titolo secondo. Del giudizio di primo grado
Capo I. Del dibattimento
Sezione I. Delle udienze
Art. 423 Pubblicita' del dibattimento; eccezioni
1. Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullita'.
2. Il presidente o il pretore puo' tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicita', a cagione della natura dei fatti o della qualita' delle persone, puo' nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o puo' eccitare riprovevole curiosita', ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenita' del dibattimento.
3. Il presidente o il pretore puo' disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose.
4. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse da quelle che hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nella sala d'udienza.
Art. 424 Ordinanza che dispone di procedere a porte chiuse
1. L'ordinanza, con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, e' emessa in pubblica udienza; essa e' revocata, quando sono cessati i motivi del provvedimento, con dichiarazione del presidente o del pretore da inserirsi nel processo verbale. Le porte della sala d'udienza sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca.
Art. 425 Dibattimento con imputati minori di diciotto anni
1. Sono destinate speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni. Tali dibattimenti hanno luogo a porte chiuse, ma il presidente o il pretore puo' concedere ai genitori, ai tutori o ai rappresentanti d'istituti di assistenza dei minorenni d'intervenire all'udienza.
2. Queste disposizioni non si applicano, salvo che il presidente o il pretore ritenga di disporre altrimenti, quando insieme con i minori sono presenti imputati maggiori dei diciotto anni.
Art. 426 Norme per l'accesso del pubblico alle sale d'udienza
1. Devono essere impediti l'ingresso e la permanenza, nella sala d'udienza e nelle sue adiacenze a chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza personali, a chi e' noto come ozioso, vagabondo o dedito a delitti contro la persona o la proprieta', a chi e' affetto da squilibrio mentale, agli ubriachi, e alle persone vestite in modo contrario alla decenza.
2. Lo stesso divieto vale per chi apparisce di eta' inferiore agli anni diciotto.
3. Se alcuna delle predette persone deve intervenire all'udienza come testimonio, e' fatta allontanare appena la sua presenza non e' piu' necessaria.
4. Il presidente o il pretore puo' altresi' ordinare per ragioni d'ordine, di moralita' o di decoro che sia allontanata dalla sala d'udienza ogni altra persona della quale non ritiene necessaria la presenza.
5. Puo' inoltre per motivi di ordine o di igiene limitare l'ammissione nella sala d'udienza a un determinato numero di persone.
6. Il presidente o il pretore non puo' riservare posti speciali nella sala d'udienza per persone del pubblico.
7. I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e senza alcuna formalita', d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero. Essi devono essere immediatamente eseguiti.
Art. 427 Assistenza all'udienza dell'imputato detenuto
1. L'imputato in stato d'arresto assiste all'udienza libero nella persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Se in qualunque momento egli rifiuta di assistervi, senza che ricorra alcuna delle circostanze prevedute dall'articolo 497, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente; in tal caso l'imputato per tutti gli effetti e' rappresentato dal difensore.
3. La stessa disposizione si applica se l'imputato evade in qualunque momento durante l'udienza ovvero nell'attesa o negli intervalli di essa.
Art. 428 Assistenza all'udienza dell'imputato libero
1. Se l'imputato, essendo libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente, senza che il dibattimento possa essere sospeso o rinviato.
2. Il presidente o il pretore deve sospendere o rinviare il dibattimento soltanto se l'imputato comparso si assenta prima di aver reso l'interrogatorio e la sua assenza e' determinata da assoluta necessita'.
Art. 429 Casi in cui puo' ordinarsi l'accompagnamento coattivo dell'imputato
1. Se occorre procedere ad atti di ricognizione o di confronto, il presidente o il pretore, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 427, ordina che l'imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica, e in quelli preveduti dalla prima parte dell'articolo precedente puo' emettere contro l'imputato il mandato d'accompagnamento, salva l'emissione del mandato di cattura a' termini dell'articolo 273.
Art. 430 Formalita' di apertura del dibattimento
1. Il presidente o il pretore, premessi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza o all'assenza di testimoni, periti e interpreti, e fatta dare lettura delle imputazioni, dichiara aperto il dibattimento.
Art. 431 Sospensioni del dibattimento
1. Se il dibattimento non puo' essere terminato nell'udienza in cui e' cominciato, viene proseguito nel seguente giorno non festivo, salvo che il presidente o il pretore ravvisi necessario differirlo di non piu' di un giorno per dare riposo alle persone che vi partecipano. Il presidente o il pretore da' oralmente gli avvisi opportuni e il cancelliere ne fa menzione nel processo verbale.
2. Il presidente o il pretore puo' sospendere il dibattimento per uno o piu' intervalli soltanto a cagione di assoluta necessita', e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni esclusi i festivi.
3. Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, e' annunciata dal presidente o dal pretore. Tale annuncio sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti. Il dibattimento e' ripreso dall'ultimo atto compiuto nell'udienza in cui fu disposta la sospensione.
4. Se alla scadenza del termine il presidente o il pretore accerta che la necessita' della sospensione perdura, e non e' sufficiente prorogare di altri dieci giorni al piu' il termine massimo scaduto, il dibattimento, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 131, e' rinviato.17
5. I provvedimenti di sospensione indicati nei capoversi precedenti sono dati dal presidente o dal pretore con ordinanza.
6. I giudici, gli assessori e il rappresentante del pubblico ministero, nel tempo della sospensione, possono partecipare ad altri giudizi.
Art. 432 Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato
1. Quando la legge lo autorizza espressamente o se ne verifica l'assoluta necessita', la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza che il dibattimento sia rinviato.
2. Il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito, e la citazione e' eseguita, secondo le disposizioni degli articoli 405 e seguenti.
3. In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti ad essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.