Sez. U, Ordinanza n. 14767 del 17/10/2002 (Rv. 557961 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di improcedibilità, per mancato deposito nel termine, "ex" art. 369 cod. proc. civ. - Successiva ulteriore richiesta di regolamento - Ammissibilità - Nella stessa fase processuale - Forme di proposizione - Conversione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; ed a tal fine non è rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'irrilevanza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)