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Sez. 1, Sentenza n. 21010 del 27/09/2006 (Rv. 591928 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Attività degli enti locali - Inosservanza di norme - Conseguenti responsabilità di ordine amministrativo - Responsabilità del sindaco o degli assessori - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di responsabilità dell'assessore di un Comune in relazione al servizio di refezione scolastica.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591928-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Fattispecie in tema di violazione della normativa in tema di igiene degli alimenti, addebitata ad un assessore comunale per avere tollerato che il servizio di refezione scolastica presso alcune scuole materne ed elementari del Comune venisse effettuato in locali con carenze igienico-strutturali; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, rilevato che nel caso gli interventi omessi - la cui necessità non era nota all'assessore - consistevano in modeste opere di manutenzione interna dei locali, ha escluso che la responsabilità per la loro mancata esecuzione potesse essere ascritta all'organo politico).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, DPR 26/03/1980 num. 327 art. 29, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)