diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 174 del 10/01/1984 (Rv. 432425 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO APPOSTA IN CALCE AD UN TIMBRO CONTENENTE IL NOME DEL SOTTOSCRITTORE E DI ALTRE PERSONE IN QUALITÀ DI CONTITOLARI DI UNA DITTA - ESTERIORIZZAZIONE DELLA ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432425-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO APPOSTA IN CALCE AD UN TIMBRO CONTENENTE IL NOME DEL SOTTOSCRITTORE E DI ALTRE PERSONE IN QUALITÀ DI CONTITOLARI DI UNA DITTA - ESTERIORIZZAZIONE DELLA ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - IDONEITÀ.*

La sottoscrizione di un contratto, che venga apposta in calce ad un timbro contenente il nome del sottoscrittore e di altre persone in qualità di contitolari di una ditta, è idonea, nel rapporto con l'altro contraente, ad esteriorizzare l'esistenza di una società irregolare o di fatto, nonché la riferibilità ad essa dell'affare concluso da detto sottoscrittore, tenendo conto che nella società di fatto, ai sensi dell'art. 2297 secondo comma cod. civ., deve presumersi che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, mentre ogni patto limitativo di tale rappresentanza non è opponibile al terzo che non si dimostri esserne a conoscenza. (V 4705/80, mass n 408519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)