Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246
Testo vigente
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».
Art. 13 Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».
Art. 14 Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite:
a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e' iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili puo' conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.
2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.
3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.».
Art. 15 Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia puo' disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarita' punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarita' commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.».
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 133. - 1. Di ciascuna ispezione e' redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e' formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.».
Art. 17 Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».
Art. 18 Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. La rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:
«Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.».
Art. 19 Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».
Art. 20 Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle sanzionabili con la censura.
2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e' affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il notaio.».
Art. 21 Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 137. - 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.
3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.».
Art. 22 Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».
Art. 23 Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».
Art. 24 Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».
Art. 25 Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
«Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del notaio.».
Art. 26 Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.».
Art. 27 Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».
Art. 28 Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis. - 1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, puo' prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e' dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione e' dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.
3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.».
Art. 29 Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.
2. La prescrizione e' interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
In nessun caso di interruzione puo' essere superato il termine di dieci anni.
3. Se per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.».
Art. 30 Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita' non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.».
Art. 31 Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:
«Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni».
Art. 32 Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale e' istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e' rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio e' compreso nella circoscrizione nella quale e' ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione e' composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.
5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.
6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.
7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.».