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Sez. 2, Sentenza n. 22035 del 02/09/2008 (Rv. 605078 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proponibilità di domande, eccezioni, questioni diverse da quelle concernenti la legittimità dell'ordinanza Ingiunzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605078-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua peculiare struttura processuale, non possono essere introdotte domande, eccezioni o questioni diverse da quelle attinenti alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di pace che aveva omesso di pronunciare sulla domanda dell'opponente avente ad oggetto la liquidazione delle spese di custodia di un'autovettura sequestrata, in quanto l'ordinanza-ingiunzione impugnata non conteneva alcuna statuizione relativa alle spese in questione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)