Sez. U, Sentenza n. 5274 del 19/10/1984 (Rv. 437009 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - QUESTIONI INERENTI ALL'IRREGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - QUESTIONI INERENTI ALL'IRREGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In Sede di regolamento preventivo, proposto a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., sono deducibili soltanto questioni attinenti alla giurisdizione, e non anche, pertanto, questioni inerenti all'irregolarità del contraddittorio per vizi della notificazione dell'atto introduttivo nel giudizio di merito, salvo che si verta in tema di giudizio inesistente e di conseguente difetto del presupposto per la proposizione del regolamento (inesistenza, nella specie, esclusa, in base al riscontro della Costituzione del convenuto nonostante i dedotti vizi della citazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)