Sez. 5 - , Sentenza n. 21956 del 12/07/2022 (Rv. 665149 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU | Accertamento dell'ente impositore - Confronto con le risultanze catastali - Ammissibilità - Scostamento rispetto alla superficie dichiarata - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU
In tema di TARSU, posto che l'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, integrato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d'ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica.
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70 com. 3, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)