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Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 10/03/1989 Ud. (dep. 27/07/1989) Rv. 181899 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE E RINVIO DEL PROCEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181899-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE E RINVIO DEL PROCEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

La valutazione da parte dei giudici di merito, circa la sussistenza o meno degli estremi per la sospensione del procedimento ex art. 18 cod. proc. pen. in tema di questioni penali pregiudiziali ad un procedimento penale ed il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 cod. proc. pen., è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo in corso in attesa della perizia contabile in via di espletamento nel processo penale principale tuttora in fase di istruzione formale). (V mass n 169004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)