Sez. L, Ordinanza n. 24807 del 08/09/2025 (Rv. 676586-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Diritto del lavoratore - Presupposti - Adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.
Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Direttive del Consiglio CEE 22/10/2008 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)