Sez. 4, Sentenza n. 11944 del 09/06/1986 Ud. (dep. 29/10/1986) Rv. 174162 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - ARGOMENTAZIONI FONDATE SUL SENSO COMUNE E SULLA LOGICA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - CONGRUITÀ - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - ARGOMENTAZIONI FONDATE SUL SENSO COMUNE E SULLA LOGICA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - CONGRUITÀ - SUSSISTENZA.*
Se gli argomenti contenuti nella sentenza non contrastano con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento non ricorre vizio di motivazione produttivo di nullità, ma Esercizio del discrezionale apprezzamento delle prove, insindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 166921 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)