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Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005 (Rv. 581565 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Proprietario del veicolo assicurato - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Accertamento della responsabilità di entrambi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581565-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore come litisconsorte necessario, attuandosi in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio che opera solo sul piano processuale ed è stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che, realizzata la condizione processuale suindicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilità dell'uno e dell'altro, senza che il danneggiato possa pretendere che l'accertamento compiuto in danno del danneggiante si estenda alla compagnia di assicurazione. (Nella specie il giudice di primo grado, apprezzando diversamente ex art. 2733 cod. civ. la confessione resa dal danneggiante, aveva affermato la responsabilità di questi e negato quella dell'assicuratore; in sede di gravame il danneggiato appellante non aveva svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilità di quest'ultimo e l'appello era stato respinto con la sentenza confermata dalla S.C. in base al principio di diritto soprariportato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)