Sez. 2, Sentenza n. 3591 del 02/08/1994 Cc. (dep. 18/08/1994) Rv. 201393 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta del difensore | Diritto a consultare gli atti - Sussistenza - Diritto ad ottenere copia - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta del difensore
Nel procedimento di riesame di misure cautelari personali il difensore ha diritto a consultare gli atti, che vanno tempestivamente depositati, ma non ad estrarne copia, stante le esigenze di celerità del procedimento ostative al tempestivo espletamento dell'attività necessaria all'apprestamento di copie degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)