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Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 06/12/1978 (Rv. 395557 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTI ATIPICI - NULLITA RILEVANTI - MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TIPO NEGOZIALE NOMINALMENTE RICHIAMATO DALLE PARTI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DEDUZIONE DI NULLITA PER ASSOLUTA INDETERMINATEZZA DELL'APPORTO DELL'ASSOCIATO E PER LA PATTUITA RESPONSABILITA ILLIMITATA DELL'ASSOCIATO NELLE PERDITE DI GESTIONE).*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395557-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTI ATIPICI - NULLITA RILEVANTI - MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TIPO NEGOZIALE NOMINALMENTE RICHIAMATO DALLE PARTI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DEDUZIONE DI NULLITA PER ASSOLUTA INDETERMINATEZZA DELL'APPORTO DELL'ASSOCIATO E PER LA PATTUITA RESPONSABILITA ILLIMITATA DELL'ASSOCIATO NELLE PERDITE DI GESTIONE).*

Nei contratti innominati od atipici (art 1322, comma secondo cod civ) possono avere Rilevanza le sole nullita generali stabilite dal secondo comma dell'art 1418 cod civ, mentre la eccepita Mancanza di elementi essenziali del tipo negoziale, cui le parti hanno fatto nominale riferimento, puo tutt'al piu attenere alla rispondenza o meno del contratto concluso allo scopo da esse perseguito, quale attestato dal nomen iuris usato, nonche dalla stipulazione delle clausole incompatibili con la figura contrattuale tipica. Ne consegue che in tal caso e inapplicabile il principio della rilevabilita d'ufficio dei motivi di nullita, sancito dall'art 1421 cod civ, e che l'anzidetta eccezione non puo essere per la prima volta proposta nel giudizio di Cassazione (nella specie, essendo stata dedotta, con il ricorso per Cassazione, la nullita di un contratto di associazione in partecipazione per assoluta indeterminatezza dello apporto dell'associato e per la pattuita responsabilita illimitata dell'associato medesimo nelle perdite di gestione, la suprema Corte - ritenuto non vincolante, in Mancanza di precedente contestazione al riguardo e di una relativa pronuncia passata in giudicato, il nomen juris usato dalle parti, ed ipotizzata la configurabilita di un contratto associativo atipico - ha fatto applicazione del principio di cui alla massima). (V 3677/75, mass n 377889; (V 681/75, mass n 374015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)