diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 329 del 2004

Decisione
decisa il 2004-10-28, depositata il 2004-11-05
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:329
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28828

  • Straniero
  • Espulsione dal territorio nazionale
  • Ordine del questore
  • Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello stato
  • Arresto obbligatorio in flagranza
  • Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e 'ius superveniens'
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Infatti, con sentenza n. 223 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai giudici rimettenti, ed inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha sostituito l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-'quater'. – V. la richiamata sentenza n. 223/2004.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze in data 13 dicembre 2002 e 3 febbraio 2003, rispettivamente iscritte al n. 163 e al n. 250 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 e n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze (r.o. n. 163 e n. 250 del 2003) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 (evocato solo nella ordinanza iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2003) e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto; che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto; che nel giudizio iscritto al n. 163 del registro ordinanze 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
punto 2
Considerato che, avendo le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-quater; che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004. F.to: Carlo MEZZANOTTE, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze