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Sez. 1, Sentenza n. 10936 del 05/10/1992 (Rv. 478793 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva | Di presentazione di documentazione - Provvedimento relativo - Rimozione - Mezzi - Opposizione allo stato passivo - Necessità - Superfluità della documentazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478793-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva

Il provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento ammette al passivo un credito apponendo la riserva di presentazione di documentazione può essere rimesso solamente mediante la apposizione prevista dall'art. 98 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, anche nel caso in cui si deduca che le prove già offerte rendevano superflua l'acquisizione della documentazione oggetto della riserva.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)