Sez. U, Sentenza n. 7834 del 15/07/1993 (Rv. 483177 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Enti autonomi lirici - Natura di enti pubblici - Configurabilità - Controversie col personale dipendente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sopravvenienza della normativa ex D.L. n. 374 del 1987 - Influenza sulla loro natura - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La natura di enti pubblici non economici - che spetta agli enti autonomi lirici, anche ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale dipendente, alla stregua della disciplina della legge 14 agosto 1967 n. 800 - deve essere riconosciuta (nella specie, con riguardo a controversia promossa, per il conseguimento di prestazione pensionistica integrativa, da ex dipendente del Teatro G. Verdi di Trieste) anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa di cui al D.L. 11 settembre 1987 n. 374 (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987 n. 450), considerando che questa accentua i controlli e gli interventi finanziari dello Stato, mentre, laddove estende ai dipendenti le disposizioni vigenti per il personale degli enti pubblici economici (art. 3 del citato decreto), opera un'equiparazione del loro trattamento, senza incidenza sulla natura dei datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)