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Sez. 1, Sentenza n. 22027 del 01/06/2006 Cc. (dep. 23/06/2006) Rv. 234669 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Modifica dell'imputazione da parte del P.M. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234669-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In sede di riesame di una misura cautelare reale è consentito al Pubblico Ministero di modificare o integrare l'imputazione, in quanto nella fase delle indagini preliminari la contestazione è soggetta a evoluzione e l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale appartiene esclusivamente alla parte pubblica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)