Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 27/01/2012 (Rv. 621155 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE | Azione di rimborso ai sensi dell'art. 1808 cod. civ. - Rigetto - Azione alternativa e subordinata di illecito arricchimento - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE
In tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)