Sez. 4, Sentenza n. 5572 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169626 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE PARTICOLARMENTE LA VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DEI CROCEVIA - SUSSISTENZA NON CONDIZIONATA ALLA PRESENZA DI ALTRI VEICOLI SULLE STRADE LATERALI - OMISSIONE DEL RALLENTAMENTO DELLA VELOCITÀ - ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE - MISURA DELLA PARTICOLARE MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - ELASTICITÀ - VALUTAZIONE IN FATTO DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE PARTICOLARMENTE LA VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DEI CROCEVIA - SUSSISTENZA NON CONDIZIONATA ALLA PRESENZA DI ALTRI VEICOLI SULLE STRADE LATERALI - OMISSIONE DEL RALLENTAMENTO DELLA VELOCITÀ - ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE - MISURA DELLA PARTICOLARE MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - ELASTICITÀ - VALUTAZIONE IN FATTO DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO.*
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 102 codice della strada, concernente l'Obbligo di moderare particolarmente la velocità in prossimità dei crocevia costituisce un precetto rigido, non condizionato dalla presenza di altri veicoli sulle strade laterali, mentre elastica può ritenersi non l'obbligatorietà del rallentamento, ma soltanto la misura della particolare moderazione della velocità, la quale deve essere prudenzialmente adeguata alle specifiche esigenze che ogni contingente situazione presenta in concreto. È sufficiente la sola omissione del rallentamento della velocità perché la suddetta norma risulti violata e la condotta del conducente versi in una situazione di illecito, mentre costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito la valutazione della misura della particolare moderazione della velocità adottata nel caso concreto, nel senso che il giudice è libero di accertare e di decidere con adeguata e corretta motivazione, se, nel caso concreto, il conducente ha fatto o meno un uso corretto della sua facoltà di variare la misura della riduzione della velocità, adeguandola perfettamente alla particolare contingenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)