Sez. 2, Sentenza n. 700 del 07/11/2000 Ud. (dep. 24/01/2001) Rv. 217973 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Sciopero di categoria - Rinvio dell'udienza - Notificazione al difensore astenutosi del provvedimento di rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Nell'ipotesi di astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, al difensore astenutosi non spetta alcuna notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza adottato per consentirgli di esercitare il suo diritto di adesione all'astensione, giacché tale diritto si sostanza nell'astensione dai compiti essenziali dell'opera professionale, ma il suo esercizio non prevede necessariamente anche l'assenza dai luoghi in cui tali attività normalmente si esercita, ben potendo il legale presenziare all'udienza fissata anche solo allo scopo di estrinsecare la propria volontà di aderire alla proclamata astensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. T CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)