diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 12244 del 08/05/2025 (Rv. 675041-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Quantificazione dei costi da rimborsare - Individuazione dei valori di riferimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675041-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso dei tributi, la quota proporzionale del costo da rimborsare al contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, deve essere determinata in considerazione, da un lato, dell'importo garantito e, dall'altro, del controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente quantificato la percentuale degli oneri fideiussori da rimborsare con riferimento al rapporto tra l'entità dell'originario controcredito dell'Erario e quello successivamente rideterminato in diminuzione).

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)