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Sez. 3, Sentenza n. 2355 del 28/06/1969 (Rv. 341783 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - AUTONOMIA DELLA COLLABORAZIONE DELL'AGENTE - LIMITI - OBBLIGO DI OSSERVARE LE ISTRUZIONI DEL PREPONENTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341783-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - AUTONOMIA DELLA COLLABORAZIONE DELL'AGENTE - LIMITI - OBBLIGO DI OSSERVARE LE ISTRUZIONI DEL PREPONENTE - FATTISPECIE.*

L'autonomia della collaborazione prestata dall'agente si riferisce alla scelta della clientela ed all'organizzazione della propria attivita, ma tale autonomia incontra il suo limite naturale nell'Obbligo dell'agente di osservare, oltre le norme di correttezza e di lealta, le istruzioni ricevute dal preponente Obbligo quest'ultimo, principale e non gia secondario, dell'agente, perche imposto espressamente dalla legge (art. 1746 cod.civ.). (la Corte d'appello aveva ravvisato inosservanza di tale Obbligo e, pertanto, giusta causa di recesso da parte del preponente nel rifiuto dell'agente di presentarsi presso la Sede del preponente per discutere su una questione inerente al rapporto di Agenzia. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione fosse conforme a legge).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)