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Sez. 1, Sentenza n. 962 del 30/05/1966 Ud. (dep. 08/08/1966) Rv. 102325 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO - VALIDITA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA SCARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102325-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO - VALIDITA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA SCARCERAZIONE.*

La disposizione dell'art 171 cod proc pen, secondo cui la dichiarazione o la elezione di domicilio sono idonee soltanto per le notificazioni ad imputato non detenuto, non esclude che l'imputato detenuto possa dichiarare od eleggere validamente il domicilio in previsione della successiva scarcerazione: percio, dopo la scarcerazione, le notificazioni sono validamente eseguite nel domicilio cosi dichiarato o eletto, quando questo non sia stato revocato. Nel caso anzidetto, il temporaneo stato di detenzione dell'imputato sospende, ma non esclude, la efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)