Sez. 1, Sentenza n. 962 del 30/05/1966 Ud. (dep. 08/08/1966) Rv. 102325 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO - VALIDITA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA SCARCERAZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE O ELEZIONE FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO - VALIDITA PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA SCARCERAZIONE.*
La disposizione dell'art 171 cod proc pen, secondo cui la dichiarazione o la elezione di domicilio sono idonee soltanto per le notificazioni ad imputato non detenuto, non esclude che l'imputato detenuto possa dichiarare od eleggere validamente il domicilio in previsione della successiva scarcerazione: percio, dopo la scarcerazione, le notificazioni sono validamente eseguite nel domicilio cosi dichiarato o eletto, quando questo non sia stato revocato. Nel caso anzidetto, il temporaneo stato di detenzione dell'imputato sospende, ma non esclude, la efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)