Sez. 1, Sentenza n. 3223 del 27/11/1973 (Rv. 367056 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE.*
Lo stato di insolvenza che la legge richiede per la dichiarazione di fallimento consiste in una situazione di obiettiva impotenza economica, che impedisce all'imprenditore di adempiere tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e non e escluso dal fatto che l'attivo superi il passivo, quando, venute meno le normali condizioni di liquidita e il godimento del credito, il passivo potrebbe essere estinto solo a prezzo e nel concorso di incerte ed anormali operazioni di finanziamento e di realizzo. (V 960/67, mass n 327207).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)