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Sez. 1 - , Sentenza n. 31930 del 06/12/2019 (Rv. 656497 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità del contratto - Rilievo ufficioso in appello - Limiti - Nullità già dichiarata nei confronti di una parte - Rilievo d'ufficio nei confronti di altra parte - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656497-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il giudice può sempre rilevare d'ufficio una nullità del contratto nei giudizi che hanno ad oggetto la sua impugnativa, anche se l'invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato, sicché in appello potrà essere rilevata d'ufficio la nullità nei confronti di una parte, quando la stessa sia stata già dichiarata nei confronti di altra parte, senza che la sollecitazione all'esercizio di tale potere possa ritenersi vietata dall'art. 345, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)