diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3530 del 06/12/1971 (Rv. 355188 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ESPLICITA - SUPERFLUITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355188-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ESPLICITA - SUPERFLUITA - CONDIZIONI.*

Il giudizio sulla necessita ed opportunita di disporre nuove indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e tenuto ad emettere una esplicita pronuncia sulla relativa istanza, quando risulti dal complesso della motivazione che egli ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti gia compiuti. (nella specie, si trattava di consulenza medica disposta in giudizio d'interdizione). (Conf 200'70, mass n 345006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Civ. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)