Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 21/04/2004 (Rv. 572212 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Disciplina dell'art. 58, lett. c, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Portata - Correo dell'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio - Applicabilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La norma di cui all'art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 - secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati... per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 all. C art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)