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Sez. U, Sentenza n. 8051 del 26/08/1997 (Rv. 507172 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Previdenza notarile - Deduzione in giudizio del diritto al riscatto del periodo del corso di laurea e del praticantato - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507172-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

Qualora un soggetto iscritto alla Cassa nazionale del notariato (che corrisponde le pensioni spettanti ai notai in quiescenza) agisca in giudizio per far valere il diritto al riscatto del periodo del corso legale di laurea e di praticantato, sia pure invocando l'applicazione analogica delle norme in materia relative al lavoro dipendente e ad altre categorie professionali e deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa regolamentare specifica, non è validamente prospettabile la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché quella del giudice ordinario, poiché la controversia riguarda una posizione giuridica che, se non esiste come diritto soggettivo, non è diversamente tutelabile. (Nella specie la Cassa aveva dedotto che la normativa in materia di previdenza notarile, avendo natura regolamentare, era espressione di un potere discrezionale).

Riferimenti normativi: DPR 12/10/1990 num. 317, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)