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Sez. L - , Sentenza n. 428 del 10/01/2019 (Rv. 652222 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Condotta extralavorativa antecedente all'instaurazione del rapporto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652222-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stato giudicato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per fatti commessi durante un precedente rapporto lavorativo con la stessa società di riscossione dei tributi, consistenti nell'abusivo accesso al sistema informatico e in varie infedeltà patrimoniali - parzialmente posti alla base di un primo recesso oggetto di transazione novativa - ma della cui complessiva portata il datore di lavoro era venuto a conoscenza solo dopo la seconda assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)