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Sez. L, Sentenza n. 3598 del 27/06/1979 (Rv. 400011 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA DELLA PROVA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400011-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA DELLA PROVA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Non sussiste l'Obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di Rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorche i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero gia sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino gia acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare.Tale accertamento negativo di Rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)