Sez. L, Sentenza n. 3598 del 27/06/1979 (Rv. 400011 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA DELLA PROVA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA DELLA PROVA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Non sussiste l'Obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di Rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorche i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero gia sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino gia acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare.Tale accertamento negativo di Rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)