Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 8 giugno 1982, causa 258/78
Epigrafe
Nella causa 258/78,
1) L. C. NUNGESSER KG, con sede in Darmstadt,
2) Kurt Eisele, Darmstadt,
con l'avv. Jürgen Gündisch, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Jeanne Hansen-Housse, ufficiale giudiziario, 21, rue Aldringen,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunitá europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Erich Zimmermann, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hans Ullrich, del foro di Monaco, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
con l'intervento
del Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, del Treasury Solicitor's Office, in qualità di agente, assistita dall'aw. Robin Jacob QC, di Gray's Inn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Regno Unito, 28, boulevard Royal;
del Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Guy Ladreit de Lacharrière, e dal sig. Noel Museux, in qualità di agenti, e indi dal sig. Alexandre Carnelutti, in qualità di agente sostituto, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia, 2, rue Bertholet;
della Caisse de gestion des licences végétales, rappresentata dalľavv.tessa Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Neuen-Kauffmann, 21, rue Philippe-II;
del Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, in qualità di agente, assistito dal prof. dott. Rudolf Lukes, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile-Reuter,
intervenienti,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 1978, n. 78/823/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.824 — diritto di costituzione — sementi di granoturco) (GU 1978, L 286, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling e A. Chloros, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono cosà riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — Gli antefatti
punto 1
L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) è un ente francese di diritto pubblico la cui missione è in ispecie quella di svolgere ricerche al fine di migliorare e di sviluppare la produzione vegetale. Esso ha raggiunto un certo successo sviluppando varietà di sementi di granoturco atte ad essere coltivate in una situazione climatica moderata, un tempo considerata non adatta alla coltura del granoturco. Sono state cosà sviluppate le varietà INRA 190, 200 e 258, oggetto della presente controversia. Trattasi, in questi casi, di granoturco ibrido, le cui sementi devono essere ogni volta sviluppate di nuovo, a partire da linee di base.
punto 2
Il sig. K. Eisele è un commerciante di sementi di Darmstadt. Egli è l'unico accomandatario e socio maggioritario della società L.C. Nungesser KG, impresa specializzata nella produzione e nel commercio delle sementi.
punto 3
In data 14 e 16 dicembre 1960, l'INRA e ľEisele stipulavano un contratto, a termini del quale questi era incaricato di rappresentare l'INRA presso il Bundessortenamt (l'ente federale tedesco competente a registrare i diritti di costituzione) al fine dell'iscrizione delle varietà di granoturco sviluppate dall'INRA (art. 1). Inoltre, l'Eisele si impegnava ad informare l'INRA di tutte le questioni relative alla distribuzione delle suddette varietà nella Repubblica federale di Germania (art. 4).
Con dichiarazioni 19 gennaio e 8 febbraio 1961, l'INRA cedeva all'Eisele, con effetto dal 14 dicembre 1960, i diritti di costituzione in Germania per quattro varietà di sementi di granoturco. Dette dichiarazioni contenevano la clausola seguente: «Nella parte in cui il contenuto della presente dichiarazione deroga alla convenzione stipulata, queste dichiarazioni valgono come accordo sulla modifica della convenzione».
In seguito, l'Eisele faceva registrare a proprio nome, presso il Bundessortenamt, le varietà di granoturco create dall'INRA e diveniva quindi il titolare, nella Repubblica federale di Germania, dei diritti di costituzione su tali varietà.
punto 4
Il 5 ottobre 1965, l'INRA e l'Eisele stipulavano un nuovo contratto vertente su sei varietà di sementi di granoturco, del seguente tenore:
«Articolo 1
L'INRA conferisce al sig. Eisele l'esclusiva dell'organizzazione delle vendite in Germania delle sue varietà (...). [Viene precisato che l'esclusiva concessa al sig. Eisele, limitata all'organizzazione della vendita, non implica la esclusività della vendita]
Il sig. Eisele s'impegna a non procedere all'organizzazione della vendita di altre varietà di mais diverse da quelle INRA.
Articolo 2
Il sig. Eisele s'impegna a fornire sementi a qualsiasi azienda tedesca che offra sufficienti garanzie tecniche e di onorabilità ; i prezzi praticati a queste aziende, fino al livello delle cooperative agricole di utilizzatori, verranno determinati di comune accordo con l'INRA e dovranno tenere conto del prezzo di vendita degli esportatori francesi (...).
Articolo 3
Il sig. Eisele ha l'obbligo di importare dalla Francia come minimo i due terzi delle sementi necessarie al fabbisogno del mercato tedesco, obbligatoriamente tramite l'organizzazione francese incaricata di procedere all'accentramento e al coordinamento di queste esportazioni (prima la SSBM e in seguito la Fraserna); è autorizzato a produrre e a far produrre sotto la propria responsabilità la parte restante, cioè al massimo un terzo di questo fabbisogno, contro pagamento di un canone.
Articolo 4
Il sig. Eisele s'impegna a far rispettare i diritti di proprietà dell'INRA sulle varietà in questione, in particolare ad impedire vendite di prodotti in violazione del diritto di marchio; è autorizzato a far uso del marchio “INRA”, che è stato registrato a livello internazionale, ed è abilitato ad intentare le azioni necessarie.
Articolo 5
L'INRA farà in modo che l'organizzazione prevista s'impegni a prendere tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi esportazione verso la Germania delle varietà di mais INRA che non sia stata disposta dal sig. Eisele».
punto 5
Con tale accordo si attribuiva quindi all'Eisele l'esclusiva della produzione e della distribuzione delle varietà INRA nella Repubblica federale di Germania. L'Eisele conferiva tale esclusiva alla società Nungesser KG. Detta società si sostituiva quindi nei diritti dell'Eisele per i rapporti contrattuali con l'INRA, salvo per quanto riguarda le registrazioni delle varietà presso il Bundessortenamt, che sono tutte effettuate a nome dell'Eisele.
È quindi la società Nungesser KG che compie le operazioni connesse all'applicazione del contratto 5 ottobre 1965. Con le varietà INRA, detta società realizzava, sino all'annata 1973/74, circa il 20 % del totale delle proprie vendite nella Repubblica federale di Germania. Le sementi INRA vendute dalla Nungesser dal 1960 al 1972 rappresentavano ogni anno oltre il 50 % del mercato tedesco. A partire dal 1974, questa proporzione diminuiva, ma l'Eisele manteneva al di sopra del 25 % la sua quota globale del mercato tedesco, in quanto frattanto, senza opposizione dell'INRA, egli era divenuto il licenziatario esclusivo della cooperativa francese Limagrain.
punto 6
D'altro canto l'INRA, che in quanto ente di diritto pubblico non è esso stesso abilitato a sfruttare commercialmente le proprie varietà, cedeva la licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale di dette varietà alla società anonima «Française des semences de maïs» (Fraserna). A questo titolo, con convenzione 13 agosto 1973, esso affidava alla Fraserna l'esecuzione di tutti i propri precedenti contratti.
La Fraserna, creata il 18 giugno 1973, ha il compito, fra l'altro, di garantire la produzione e la vendita delle sementi di base INRA nonché la vendita e l'acquisto all'esportazione delle sementi INRA. I suoi 18 azionisti sono tutti fornitori di sementi di granoturco che operano in Francia: più del 60 % del capitale sociale è nelle mani dei quattro principali fornitori, fra i quali Limagrain.
punto 7
In conformità all'art. 4 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, pag. 204) il contratto 5 ottobre 1965 veniva notificato alla Commissione il Io novembre dello stesso anno.
punto 8
A norma degli accordi di cui trattasi, le importazioni o rivendite nella Repubblica federale di Germania da parte di terzi venivano impedite con minaccia di procedimenti o di azioni giudiziarie, sia dalla Fraserna, sia dall'Eisele.
Ad esempio, l'impresa Louis David KG, veniva costretta a stipulare, il 14 novembre 1973, una transazione avanti il Landgericht di Bad Kreuznach, in forza della quale doveva pagare 4000 DM per risarcimento dei danni, per aver importato dalla Francia e rivenduto nella Repubblica federale di Germania, senza l'autorizzazione dell'Eisele, 15 tonnellate di sementi certificate di varietà INRA. Inoltre, essa si impegnava a non vendere o a non mettere più in circolazione, senza l'autorizzazione dell'Eisele, sementi di varietà INRA.
punto 9
Cosà pure, l'impresa Robert Bomberault, con sede in Argent-sur-Sauldre (Cher), dopo aver inserito un annuncio nel giornale «Ernährungsdienst», pubblicato ad Hannover dalle edizioni Alfred Strothe, annuncio che conteneva una prima offerta di sementi certificate INRA da essa acquistate regolarmente in Francia presso produttori membri della Frasema, si vedeva rifiutare l'inserzione di altri annunci analoghi. Tale rifiuto era dovuto alle pressioni e minacce di azioni giudiziali contro l'editore, in caso di ripetizione di detti annunci, esercitate tanto dall'Eisele quanto dalla Fraserna, invocando l'esclusiva contrattuale dell'Eisele, nonché le disposizioni legislative relative al diritto di costituzione. La Frasema esercitava pressioni nello stesso senso sul sig. Bomberault per dissuaderlo dall'esportare nella Repubblica federale di Germania, in particolare con più telex in data 20, 21 e 22 febbraio 1974.
A seguito dell'inserzione, da parte dell'Eisele, nello stesso giornale, di una diffida generale dall'importare sementi INRA senza la propria autorizzazione, talune imprese tedesche che si erano dichiarate interessate dall'offerta del Bomberault comunicavano a questo, con telex, la loro rinuncia per timore di azioni giudiziali.
punto 10
In conformità all'art. 3 del regolamento n. 17, il 20 febbraio 1974 il Bomberault presentava denuncia alla Commissione.
Basandosi su detta denuncia e tenuto conto della notifica del contratto nel 1965, la Commissione promuoveva il procedimento il 25 ottobre 1976.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione
paragrafo 1
Il 21 settembre 1978 la Commissione adottava la decisione n. 78/823/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.824 — diritto di costituzione — sementi di granoturco) (GU L 286, pag. 23), che costituisce oggetto della presente controversia.
paragrafo 2
Detta decisione è destinata, stando ai termini dell'art. 4, all'INRA, alla Frasema, al sig. K. Eisele, alla L. C. Nungesser KG e all'impresa Louis David KG.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione › 1. Riassunto del dispositivo
paragrafo 1
Il dispositivo di detta decisione recita:
paragrafo 2
«Articolo 1
Il contenuto e l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) del contratto del 14 e 16 dicembre 1960 riguardante la cessione al sig. K. Eisele, da parte dell'INRA, del diritto alle costituzioni tedesche di nuove varietà vegetali :
b) del contratto di esclusiva per la moltiplicazione e la vendita di sementi di mais, stipulato il 5 ottobre 1965 fra l'INRA e il sig. K. Eisele; e
c) della transazione del 14 novembre 1973, tra il sig. K. Eisele e la società Louis David KG, intesa ad impedire a quest'ultima d'importare e vendere sementi INRA in Germania senza autorizzazione,
costituiscono infrazione all'art. 85, paragrafo 1, del Trattato :
a) il contratto del 14 e 16 dicembre 1960, nella misura in cui costituisce per il sig. K. Eisele titolo per far valere i propri diritti di costitutore di nuove varietà vegetali, opponendosi a qualsiasi importazione, in Germania, o esportazione verso altri Stati membri della Comunità, di sementi di mais delle varietà INRA che sono state ufficialmente certificate;
b) nel contratto del 5 ottobre 1965:
articolo 1 :
l'esclusività della licenza concessa dal-l'INRA per la produzione mediante moltiplicazione e per la vendita delle sementi di mais delle sue varietà che sono state ufficialmente certificate, in quanto tale esclusività venga interpretata e applicata nel senso che essa implichi:
l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto di non far produrre o far vendere da altri licenziatari in Germania,
l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto di non produrre o vendere essi stessi in Germania,
l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto d'impedire ai terzi l'esportazione dei prodotti in questione in Germania, senza autorizzazione del licenziatario, per utilizzarli o per venderli,
il ricorso da parte del sig. Eisele al suo diritto contrattuale di esclusiva e ai suoi diritti sui ritrovati vegetali per opporsi ad ogni importazione in Germania, o ad ogni esportazione in un altro Stato membro dei prodotti in questione;
articolo 1 :
l'obbligo per il licenziatario, negli anni in cui tale obbligo ha avuto pratica applicazione di non produrre o vendere sementi di varietà di mais diverse da quelle dell'INRA;
articolo 2:
l'obbligo per il licenziatario di vendere soltanto a taluni rivenditori;
articolo 3:
l'obbligo per il licenziatario di non produrre più di un terzo del fabbiso-gno di sementi del proprio territorio e d'importare dalla Francia il quantitativo complementare;
articolo 5:
l'obbligo per l'INRA di fare in modo che siano impedite tutte le esportazioni delle sue varietà verso la Germania, nei limiti in cui tale obbligo riguarda delle sementi che sono state ufficialmente certificate;
e) nella transazione del 14 novembre 1973:
articolo 1 :
l'obbligo per Louis David KG di non vendere più o di non immettere più in commercio in Germania, senza autorizzazione del licenziatario tedesco, sementi delle varietà INRA.
articolo 2
La domanda di esenzione dal divieto delle intese, introdotta dal sig. K. Eisele conformemente all'art. 85, paragrafo 3, è respinta.
...».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione › 2. Riassunto della motivazione › Esclusiva della licenza
paragrafo 1
Per quanto riguarda il carattere restrittivo dell'esclusiva della licenza concessa all'Eisele, la Commissione ha ritenuto che, concedendo ad una sola impresa lo sfruttamento dei suoi diritti di costituzione in una determinata zona, il licenziarne si priva, per tutta la durata del contratto, della facoltà di concedere nella medesima zona, una licenza ad altre imprese, che vengono cosà eliminate in quanto offerenti concorrenti. Impegnandosi a non produrre o vendere egli stesso nell'ambito territoriale della concessione, il licenziante si autoelimina, come hanno fatto la Fraserna e i suoi membri, in quanto offerenti potenziali in tale ambito.
paragrafo 2
Inoltre, il fatto che i terzi, senza autorizzazione dell'INRA o dell'Eisele, non possono importare nelle Repubblica federale di Germania o esportare da questo paese le sementi di cui trattasi contribuisce ad una ripartizione degli sbocchi e priva gli agricoltori-utilizzatori tedeschi di qualsiasi possibilità di discussione reale, poiché dette sementi vengono loro proposte tramite il canale obbligatorio d'un offerente unico in partenza.
paragrafo 3
La cessione all'Eisele di diritti esclusivi sulle costituzioni vegetali dell'INRA è un elemento costitutivo del sistema di distribuzione delle varietà INRA nella Repubblica federale di Germania, in quanto detta posizione formale del licenziatario poteva essere utilizzata per opporsi a qualsiasi importazione di prodotti originali e per rinforzare quindi l'esclusiva della licenza, tanto nei confronti del licenziante quanto nei confronti dei terzi.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione › 2. Riassunto della motivazione › Inapplicabilità del regolamento n. 26
paragrafo 1
La Commissione ha ritenuto inoltre che l'eccezione di cui all'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, pag. 993) non si applica nella fattispecie, in particolare per i seguenti motivi:
paragrafo 2
gli accordi di cui trattasi non fanno parte integrante e non costituiscono la conseguenza di un'organizzazione nazionale del mercato delle sementi di granoturco;
detti accordi non sono necessari per realizzare le finalità enunciate all'art. 39 del Trattato. I mezzi necessari a detta realizzazione sono stati determinati dal regolamento del Consiglio 26 ottobre 1971, n. 2358, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246, pag. 1), e gli accordi non possono in alcun modo inserirsi nell'ambito delle disposizioni di detto regolamento.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione › 2. Riassunto della motivazione › Caratteristische proprie delle sementi
paragrafo 1
Quanto all'eventuale inopportunità d'una rigida applicazione delle norme in materia di concorrenza, in considerazione delle caratteristiche proprie delle sementi e dell'oggetto specifico del diritto di costituzione, la Commissione ha ritenuto che i prodotti in esame venivano messi in circolazione sotto la responsabilità dell'azienda produttrice e secondo prescrizioni di carattere pubblico stabilite per l'appunto per far fronte a tutti i rischi inerenti alle loro caratteristiche di prodotti vegetali. Poiché la protezione di un licenziatario contro la concorrenza del licenziante, di altri colicenziatari o di terzi non rientra nell'oggetto specifico del diritto di costituzione, l'art. 36 del Trattato non giustifica ostacoli alla libera circolazione delle sementi che sono state ufficialmente certificate e quindi ammesse alla distribuzione.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — La decisione › 2. Riassunto della motivazione › Inapplicabilità dell'art. 85, n. 3, del Trattato
paragrafo 1
La Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, come avviene in materia di brevetti, nell'esclusiva di produzione mediante moltiplicazione, concessa dal titolare d'una costituzione vegetale ad un licenziatario nell'ambito del mercato comune, possono considerarsi soddisfatte le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 85, n. 3. L'esclusiva di vendita che comporta divieti d'esportare può quindi, in determinati casi, fruire di detta esenzione, in particolare quando essa appare necessaria alla protezione di piccole o di medie imprese che intendano penetrare su un nuovo mercato o promuovere un nuovo prodotto e quando restano possibili importazioni parallele.
paragrafo 2
Nella fattispecie, cionondimeno, la Commissione ha lasciato in sospeso la valutazione, rispetto all'art. 85, n. 3, dell'esclusiva di produzione concessa all'Eisele, giacché le condizioni previste per l'esenzione non sono, in ogni caso, soddisfatte dall'esclusiva di vendita e dai divieti d'esportare che l'accompagnano, e ciò per i seguenti motivi:
paragrafo 3
l'ipotesi della penetrazione su un nuovo mercato o del lancio di un nuovo prodotto è esclusa;
comunque, l'Eisele ha fruito d'una protezione territoriale assoluta: qualsiasi importazione attraverso altri canali è impedita nonostante una persistente domanda nella Repubblica federale di Germania, il che non può contribuire ad un miglioramento ai sensi della prima condizione di cui all'art. 85, n. 3.
paragrafo 4
Inoltre, il sistema di distribuzione esclusiva messo in atto ha avuto come risultato che le varietà INRA potevano essere rivendute agli utilizzatori tedeschi ad un livello di prezzi che esclude per essi, rispetto ai prezzi praticati in Francia, la congrua partecipazione ad eventuali profitti ai sensi dell'art. 85, n. 3.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › C — Il procedimento
paragrafo 1
È avverso tale decisione, loro notificata il 27 settembre 1978, che gli interessati hanno proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 27 novembre successivo.
paragrafo 2
Con ordinanze 19 aprile, 24 luglio, 12 settembre e 30 gennaio 1980, la Corte ha ammesso il Regno Unito, la Repubblica francese, la Caisse de gestion des licences végétales e, rispettivamente, la Repubblica federale di Germania come intervenienti.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con lettera 2 ottobre 1980, ha invitato le parti a fornire delucidazioni su determinati punti di fatto, e cioè:
paragrafo 4
a) le varietà di sementi di granoturco di cui trattasi nella fattispecie;
b) il livello dei prezzi per dette sementi in Francia e in Germania negli anni che hanno preceduto la decisione della Commissione;
c) le prestazioni che la Nungesser ha garantito in pratica, al fine di rendere utilizzabili in Germania le varietà in esame di sementi di granoturco.
paragrafo 5
Le parti sono state invitate in particolare a riunirsi al fine di accertare insieme se dette questioni potessero essere risolte di comune accordo prima dell'apertura della fase orale. Tale riunione si è tenuta, il 19 gennaio 1981, nella sede della Corte. A conclusione di detta riunione, le parti non sono pervenute ad un accordo su tutti i punti controversi, ma ciascuna di esse ha fornito delucidazioni complementari.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della Commissione 21 settembre 1978, ad eccezione delle parti dell'art. 1 b) riguardanti l'obbligo del licenziatario di non produrre né vendere, finché dura l'esclusiva, varietà di sementi di granoturco in concorrenza con quelle dell'INRA, nonché della parte che riguarda gli artt. 2 e 3 del contratto 5 ottobre 1965.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso e porre le spese a carico dei ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti deducono i seguenti mezzi:
paragrafo 2
violazione degli artt. 30, 36 e 85, nn. 1 e 2, del Trattato;
violazione del regolamento n. 17/62, più precisamente dei suoi artt. 4 e 8, e del regolamento n. 26/62;
sviamento di potere, dato che la Commissione non ha accertato esattamente i fatti e ha disapplicato una prassi aministrativa costante già seguita in passato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sugli antefatti › 1. Prestazioni del sig. Eisele: › a) facoltà germinativa e energia germinativa
paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che la Commissione ha basato la sua valutazione degli effetti dei contratti di cui trattasi sulla tesi secondo cui le partite di sementi di granoturco distribuite in Francia e quelle esportate in Germania sono ampiamente paragonabili. La decisione impugnata parte da questa stessa tesi. Questa è, tuttavia, erronea. Essa non tiene conto, ad esempio, delle prestazioni notevoli che l'Eisele ha dovuto fornire per adeguare le sementi francesi al fabbisogno del mercato tedesco.
paragrafo 2
Per illustrare questo problema, i ricorrenti fanno presente anzitutto quali erano le condizioni poste in Germania per quanto riguarda la facoltà germinativa («Keimfähigkeit») e l'energia germinativa («Triebkraft») delle sementi di granoturco.
paragrafo 3
La facoltà germinativa è la capacità massima d'una semente di germinare nelle condizioni di laboratorio più favorevoli possibili. L'energia germinativa esprime invece la capacità d'una stessa semente di germogliare in condizioni di coltura difficili, ad esempio in un clima freddo o secco.
paragrafo 4
E possibile che una semente di granoturco che raggiunge una elevata facoltà germinativa possegga solo una bassa energia germinativa. La Commissione trascura, secondo i ricorrenti, le differenze che esistono in proposito tra la Francia e la Germania. In Francia, dove le condizioni di coltura del granoturco sono più favorevoli, l'energia germinativa non costituisce oggetto d'una particolare disciplina.
paragrafo 5
Le norme comunitarie relative alla facoltà germinativa sono stabilite dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1966, n. 66/402, relativa alla distribuzione delle sementi di cereali (GU 1966, pag. 2309). Per le sementi di granoturco, la facoltà germinativa minima per la distribuzione è fissata al 90 % delle sementi pure. Tuttavia, a causa delle cattive condizioni climatiche esistenti in Germania, la legislazione tedesca richiede, oltre una facoltà germinativa del 90 %, un'energia germinativa minima dell'85 % (Saatgutverordnung Landwirtschaft del 2 luglio 1975, BGBl. I, pag. 1659).
paragrafo 6
Le sementi di granoturco INRA importate dalla Francia, benché con una facolta germinativa del 90 %, possono dar prova — come si è verificato in pratica — di un'energia germinativa troppo bassa per poter essere distribuite in Germania. Ne consegue che il ruolo dell'impresa Nungesser non consisteva semplicemente nell'acquisto e nella vendita di sementi importate dalla Francia, ma nell'adeguamento continuo di dette sementi alle esigenze della legislazione tedesca ed alle condizioni della coltura del granoturco in Germania. I ricorrenti dovevano, infatti, sempre vigliare a che la qualità delle sementi cosà come voluta dalle discipline vigenti, nonché dagli utilizzatori, non venisse compromessa.
paragrafo 7
La Commissione ritiene che i ricorrenti abbiano ottenuto dalla Francia le stessi sementi di granoturco INRA che qualsiasi commerciante francese o tedesco avrebbe potuto ottenere nell'ambito di una stessa qualità presso i medesimi produttori francesi.
paragrafo 8
Essa osserva che l'art. 5 della direttiva n. 66/402 ha limitato la riserva relativa alle condizioni supplementari più rigorose, eventualmente imposte da uno Stato membro, alle sementi prodotte nell'ambito del territorio nazionale. Di conseguenza, il commercio di sementi provenienti da un altro Stato membro della Comunità non poteva costituire oggetto di restrizioni legislative o amministrative da parte delle autorità tedesche; nel caso di specie, d'altronde, il commercio non ha subito restrizioni.
paragrafo 9
Quindi, il requisito di una energia germinativa minima prevista dal diritto tedesco (a partire dal 1977 l'85 %, prima il 75 %) riguarda solo le sementi prodotte in Germania.
paragrafo 10
D'altronde, il § 23, 2° comma, della legge tedesca 1o luglio 1975 sulla distribuzione delle sementi (Gesetz über den Verkehr mit Saatgut; BGBl. I, pag. 1453) indica i casi in cui una certificazione delle sementi non è richiesta all'importazione. Il secondo inciso di detta disposizione recita:
paragrafo 11
«Quando le sementi sono certificate o ammesse in un altro Stato membro della Comunità economica europea, basta... che le sementi soddisfino le condizioni stabilite nell'altro Stato membro, se ed in quanto dette condizioni corrispondano almeno alle condizioni della certificazione o dell'ammissione che sono stabilite nelle direttive del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea relative alla distribuzione delle sementi e delle piante...».
paragrafo 12
Ne risulta, per la Commissione, che le sementi di granoturco certificate in Francia potevano essere importate senza formalità nella Repubblica federale di Germania, dato che la certificazione francese è conforme alle condizioni poste dalla direttiva n. 66/402.
paragrafo 13
In risposta ai quesiti loro rivolti dalla Corte, i ricorrenti hanno dichiarato che la direttiva del 1966 aveva stabilito, per le sementi di granoturco, una facoltà germinativa minima del 90 % delle sementi pure. A termini dell'art. 4 della direttiva, è consentito agli Stati membri, per le sementi di granoturco, ridurre sino all'85 % il minimo della facoltà germinativa. L'art. 5 della direttiva autorizza inoltre gli Stati membri a fissare, in particolare per quanto riguarda la facoltà germinativa, condizioni supplementari o più rigorose per la propria produzione.
paragrafo 14
Essi hanno precisato che la legislazione tedesca richiedeva, a partire dal 31 maggio 1968, una facoltà germinativa minima dell'85 % delle sementi pure. Inoltre, un'energia germinativa di almeno il 75 % delle sementi pure viene richiesta in supplemento per il granoturco. A partire dal 23 maggio 1977, tali condizioni venivano modificate. La facoltà germinativa minima veniva portata al 90 % in conformità alla norma comunitaria, mentre la condizione supplementare relativa all'energia germinativa veniva fissata all'85 %.
paragrafo 15
I ricorrenti sottolineano che a partire dal 1968 tutte le condizioni relative alle proprietà delle sementi, quindi pure l'energia germinativa, dovevano essere controllate da enti ufficiali (§12, 1° comma, 2° inciso, in relazione, al § 10 del decreto tedesco 31 maggio 1968, BGBl. I, pag. 566, «Getreidesaatgut-Verordnung»).
paragrafo 16
Prima del 1968, il diritto tedesco non prevedeva un controllo dell'energia germinativa se non nel caso in cui la facoltà germinativa minima non fosse stata raggiunta.
paragrafo 17
I ricorrenti osservano inoltre che la Nungesser ha prodotto una parte delle varietà di sementi INRA in Germania e ne ha importata un'altra parte. Se l'energia germinativa non fosse stata controllata per quanto riguarda le importazioni, vi sarebbe stato un rischio che le varietà importate e le varietà prodotte dalla Nungesser presentassero livelli di qualità diversi. Orbene, la Nungesser non poteva accettare siffatte differenze giacché i consumatori si aspettavano naturalmente che tutte le varietà di granoturco INRA da essa distribuite presentassero gli stessi livelli di qualità.
paragrafo 18
Secondo la Commissione, le asserzioni dei ricorrenti sono corrette per quanto riguarda la legislazione tedesca e comunitaria. Essa ammette che in conformità al regime tedesco del 1968 occorreva sempre, per le sementi di granoturco, controllare l'energia germinativa oltre alla facoltà germinativa.
paragrafo 19
Essa continua a sostenere tuttavia che, secondo il § 23, 2° comma, della legge 1o luglio 1975 (già menzionata) sulla distribuzione delle sementi, basta, perché la semente possa essere importata, che essa sia certificata o ammessa in un altro Stato membro della CEE.
paragrafo 20
Essa ritiene inoltre che i ricorrenti non hanno dimostrato che dai controlli effet- tuati sulle sementi importate sia risultato che, malgrado una facoltà germinativa del 90 % o più, non era stata raggiunta la percentuale richiesta dalla legislazione tedesca in materia di energia germinativa (75 % e 85 %).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sugli antefatti › 1. Prestazioni dell'Eisele: › b) trattamento chimico
paragrafo 1
I ricorrenti osservano che, in Francia, le sementi vengono trattate con sostanze chimiche il cui uso non è autorizzato nella Repubblica federale di Germania. Questo fatto esclude la possibilità , per le sementi ufficialmente certificate distribuite in Francia, di varcare liberamente la frontiera in direzione della Germania.
paragrafo 2
La Commissione contesta quest'asserzione. Benché si usi in Francia un altro prodotto, questo contiene lo stesso agente chimico (antrachinone) di cui la legislazione francese ammette la stessa dose per la disinfezione delle sementi.
paragrafo 3
In risposta ai quesiti posti dalla Corte, i ricorrenti hanno dedotto che i prodotti trattanti per le piante non possono essere importati in Germania se non quando essi sono stati autorizzati dall'Istituto federale di biologia agricola e forestale. L'antrachinone non figura nell'elenco dei prodotti ammessi nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 4
La Commissione ribatte che non trattasi, nel caso di specie, d'importazione di prodotti trattanti.
paragrafo 5
Per contro, quanto al problema delle sementi importate da un altro Stato membro e trattate con l'ausilio di prodotti fitosanitari, il § 23, 2° comma, della legge tedesca 1° luglio 1975 (già menzionata), relativa alla distribuzione delle sementi, ammette l'importazione delle sementi che soddisfino le condizioni vigenti in un altro Stato membro della CEE.
paragrafo 6
D'altronde, l'antrachinone è un prodotto sanitario autorizzato tanto in Francia quanto nella Repubblica federale di Germania.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sugli antefatti › 1. Prestazioni dell'Eisele: › e) calibratura
paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che i semi di granoturco germogliano in forme molto diverse; essi sono piccoli o grandi, rotondi o piatti, ecc. Le seminatrici devono depositare un solo seme nel buco previsto a tale scopo, ed esse possono farlo soltanto se il seme è stato mondato in maniera molto regolare, cioè calibrato. Dato che le seminatrici vengono distribuite in Francia e nella Repubblica federale di Germania da produttori diversi, che propongono sistemi e modelli differenti, i semi devono, dal punto di vista della calibratura, rispondere in questi due paesi a condizioni diverse.
paragrafo 2
I ricorrenti svolgono, a loro avviso, una funzione importante in materia di calibratura, in quanto definiscono i diversi calibri e forniscono agli agricoltori informazioni necessarie per quanto riguarda le piastre distributrici da usare per ciascun modello di seminatrice.
paragrafo 3
La Commissione non nega che la calibratura delle sementi assume una certa rilevanza per la semina. Per contro, essa non ritiene che l'attività dei ricorrenti sia significativa in proposito. I produttori francesi offrono le sementi di granoturco INRA in una serie di calibri — da 12 a 14 circa — fra i quali gli acquirenti possono fare la loro scelta. Qualsiasi commerciante tedesco o francese può scegliere alla stessa maniera, presso i produttori francesi, i calibri desiderati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sugli antefatti › 2. I prezzi delle sementi di granoturco INRA in Germania e in Francia
paragrafo 1
Nella decisione impugnata si è fatto presente che la protezione territoriale assoluta di cui fruivano i ricorrenti consentiva loro in particolare d'imporre agli agricoltori-utilizzatori tedeschi prezzi di vendita molto più alti di quelli praticati in Francia per sementi identiche. I ricorrenti hanno contestato i dati in cifre presentati dalla Commissione, sostenendo che non vi era differenza significativa fra i livelli di prezzi praticati in Francia e in Germania o che, in ogni caso, la differenza fra detti livelli di prezzi non aveva avuto la rilevanza che loro attribuisce la Commissione.
paragrafo 2
Le indicazioni fornite dalle parti per quanto riguarda i prezzi delle sementi di granoturco INRA in Germania e in Francia vengono riportate nella tabella qui di seguito:
paragrafo 3
1972 1973 1974 1975
Prezzi in Francia secondo le indicazioni della Commissione 3,00 FF 3,00 FF 3,10 FF 4,00 FF
Prezzi in Francia secondo le indicazioni dei ricorrenti 7,00 FF 3,55 FF 3,90 FF 4,20 FF
1972 1973 1974 1975
Prezzi in Germania secondo le indicazioni della Commissione 2,70 DM 2,80 DM 2,85 DM 2,90 DM
Prezzi in Germania secondo le indicazioni dei ricorrenti 2,51 DM 2,65 DM 2,70 DM 2,80 DM
paragrafo 4
La Commissione osserva che i prezzi da essa considerati sono prezzi medi praticati per un chilogrammo di INRAKORN (258) senza IVA, nella stessa fase della distribuzione. I prezzi francesi sono stati calcolati in base ai dati provenienti da dieci delle principali cooperative agricole regionali.
paragrafo 5
I prezzi tedeschi sono stati calcolati dalla Commissione in base ai dati forniti dalla Nungesser e dalla ditta Stroetmann, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17.
paragrafo 6
Per i ricorrenti, i prezzi tenuti presenti dalla Commissione per la Francia non sono rappresentativi. La Commissione ha sostanzialmente effettuato le sue indagini nei dintorni di Parigi e non ha tenuto conto delle principali zone di richiesta di sementi di granoturco. Inoltre, la Commissione ha semplicemente calcolato la media dei prezzi raccolti, senza effettuare alcuna ponderazione.
paragrafo 7
La Commissione sostiene che era unicamente necessario dimostrare che gli agricoltori tedeschi dovevano pagare prezzi più alti degli agricoltori francesi. Lo scopo del confronto dei prezzi praticati in Germania ed in Francia non è quello di dimostrare che i ricorrenti, praticando prezzi eccessivi, avevano commesso un abuso di posizione dominante. Trattavasi semplicemente, per la Commissione, di stabilire l'ordine di grandezza delle differenze di prezzo, che non sono d'altronde del 2 % o del 20 %, come assumono i ricorrenti, ma a volte del 50 % e più.
paragrafo 8
Se la Commissione ha limitato la sua indagine sui prezzi alle dieci cooperative di cui trattasi, è in quanto queste garantiscono una parte considerevole della distribuzione di sementi di granoturco in Francia. Questa parte costituisce fra un quarto ed un terzo di tutta la distribuzione di sementi in Francia.
paragrafo 9
Rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, i ricorrenti hanno anzitutto ammesso che, per quanto riguarda i prezzi praticati in Germania, la differenza fra le loro cifre e quelle indicate dalla Commissione non è tale da influire sulla decisione che la Corte è invitata a pronunziare. Viceversa, quanto ai prezzi praticati in Francia, le divergenze fra le parti restano profonde.
paragrafo 10
Per suffragare la loro tesi in proposito, i ricorrenti hanno prodotto uno studio dell'Institut de gestion et d'économie rurale (IGER) del maggio 1980, che fornisce i costi medi per ettaro di sementi di granoturco per le annate 1971-197.2 e 1974-1977. Ne risulta che i prezzi delle sementi di granoturco erano i seguenti:
paragrafo 11
1972: 416-500 FF/1 q.le
1974: 557-668 FF/1 q.le
1975: 647-776 FF/1 q.le
paragrafo 12
Inoltre, essi hanno prodotto una lettera dell'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) del 3 aprile 1981, da cui risulta che i «prezzi consigliati coltura» per la varietà INRA 258 erano pari a:
paragrafo 13
1972: 357,50 FF
1973: 377,00 FF
1974: 396,50 FF
1975: 422,50 FF
paragrafo 14
Alla luce di tali cifre, i ricorrenti rettificano le loro indicazioni per i prezzi in Francia nella maniera seguente (prezzo per quintale) :
paragrafo 15
1972:460 FF
1973:355 FF
1974:390 FF
1975:420 FF
paragrafo 16
Per quanto riguarda la struttura del mercato delle sementi di granoturco in Francia, i ricorrenti osservano che sono molto più numerosi i commercianti privati che distribuiscono le sementi di granoturco (1393) che non le cooperative (523). La quota di mercato detenuta dal commercio privato è del 65-70 %, mentre la quota delle cooperative si valuta fra il 30 e il 35 %. Ne risulta che le indicazioni fornite dalla Commissione non sono rappresentative. I ricorrenti aggiungono che il mercato delle sementi in Francia presenta considerevoli oscillazioni di prezzi, e che queste sonno dovute all'attività del commercio privato, dato che il ruolo delle cooperative, in generale, si limita al regolare approvvigionamento dei loro clienti.
paragrafo 17
La Commissione sostiene che i documenti prodotti dai ricorrenti nulla provano in merito ai prezzi al minuto praticati dai commercianti liberi in generale, né sui prezzi delle varietà INRA in particolare. Lo studio effettuato dall'IGER non costituisce un'indagine sulla formazione dei prezzi nell'ambito del mercato francese delle sementi di granoturco, ma una ricerca sulla redditività della coltura di granoturco in generale. Mentre non indica alcun prezzo, esso menziona solo costi, senza alcuna indicazione quanto alla maniera in cui sono stati accertati i prezzi che sono alla base del calcolo di detti costi. Né esso fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda le forti oscillazioni dei prezzi pagati dagli utilizzatori, di cui hanno parlato i ricorrenti.
paragrafo 18
Nemmeno i documenti dell'AGPM contribuiscono a chiarire i dati. Nella parte in cui contengono indicazioni di prezzi, questi non sono prezzi reali, ma unica-mente prezzi raccomandati dai produttori di sementi.
paragrafo 19
I dati forniti dai ricorrenti per quanto riguarda le rispettive quote delle cooperative e dei commercianti liberi nel volume totale delle transazioni effettuate in Francia nell'ambito del mercato delle sementi di granoturco non sono altro che semplici asserzioni. La Commissione vi oppone un articolo pubblicato nella stampa specializzata («La distribution des semences de maïs»), in Semences et Progrès, n. 22, ottobre/dicembre 1979, pagg. 21-23), il quale dimostra che a livello della distribuzione le cooperative realizzano il 57 % delle vendite agli agricoltori, contro il 43 % per i commercianti privati. La media di vendita agli agricoltori è di 617 quintali per cooperativa contro 126 quintali per commerciante.
paragrafo 20
Stando cosà le cose, la Commissione mantiene le indicazioni di prezzi ch'essa ha fornito in precedenza. Essa fa d'altronde osservare che, per fare i suoi calcoli, si è basata sulle cifre fornite dalle dieci cooperative più importanti dei dipartimenti francesi in cui la produzione di granoturco è più elevata.
paragrafo 21
Essa fa inoltre presente che l'affiliata francese della Nungesser, con sede in Strasburgo, ha fissato i prezzi seguenti:
paragrafo 22
1972: 3,20-3,35 FF
1973: 3,20-3,30 FF
1974: 3,50-3,55 FF
1975: 4,20-4,30 FF,
paragrafo 23
di guisa che vi sono differenze sensibili coi prezzi in Germania.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 1. Quanto all'oggetto della decisione
paragrafo 1
I ricorrenti deducono che a torto la decisione della Commissione, all'art. 1, sub a), contempla il contratto in data 14 e 16 dicembre 1960. Tale contratto è stato in sostanza annullato con la dichiarazione datata 19 gennaio e 9 febbraio 1961: alla rappresentanza dell'INRA da parte di Eisele al momento della notifica delle varietà presso il Bundessortenschutzamt è subentrata la cessione del diritto di costituzione. Ciò si è reso necessario in quanto l'iscrizione nel catalogo tedesco delle varietà era possibile solo per il tramite di un costitutore tedesco.
paragrafo 2
Ne risulta che l'Eisele non può far valere alcun diritto di costituzione in forza del contratto 14 e 16 dicembre 1960, che non esiste più. Dichiarare questo contratto incompatibile con l'art. 85, n. 1, equivarrebbe ad uno sviamento di potere. Per contro, l'Eisele può continuare ad avvalersi dei diritti di costituzione in forza della cessione datata 19 gennaio e 9 febbraio 1961, che esula dall'ambito della decisione della Commissione.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che il contratto 14 e 16 dicembre non è stato soppresso dalla successiva cessione. La cessione ha solamente modificato tale contratto, che doveva essere mantenuto in vigore. È per questa ragione che le dichiarazioni di cessione sono state retrodatate al 14 dicembre 1960 e che il preambolo dell'accordo del 1965 si basa ancora sul contratto del 1960.
paragrafo 4
Il collegamento retroattivo degli atti di cessione del gennaio 1961 al contratto del dicembre 1960 indica che tali atti dovevano servire ad organizzare la vendita in Germania delle varietà di granoturco INRA che il contratto del 1960 aveva predisposto. Essi non hanno quindi conferito all'Eisele una posizione economicamente autonoma di detentore di diritti di costituzione.
paragrafo 5
La cessione, di carattere puramente formale, doveva servire ad aggirare gli ostacoli posti dalla legislazione tedesca dell'epoca all'iscrizione delle varietà straniere nel catalogo tedesco delle varietà. Si doveva trasformare una varietà straniera in una varietà nazionale a mezzo d'una cessione della stessa ad un cittadino del paese. Un'iscrizione del genere consentiva per l'appunto d'acquistare una posizione giuridica formale che rendeva possibile una protezione territoriale assoluta. La cessione, pur essendo formalmente valida, va quindi considerata, dal punto di vista economico, solo come un elemento del diritto esclusivo di vendita attribuito all'Eisele.
paragrafo 6
La Commissione sottolinea d'altronde che nella decisione si dichiara, all'art. 1, che il suo oggetto è «il contenuto del contratto del 14 e 16 dicembre 1960 riguardante la cessione al sig. K. Eisele, da parte dell'INRA, del diritto alle costituzioni tedesche di nuove varietà vegetali». Ne risulta che la decisione riguarda pure la cessione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 2. Le norme comunitarie in materia di concorrenza e il diritto di costituzione
paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che, a termini del § 12 della legge tedesca 20 maggio 1968 sulla protezione delle specie vegetali (Sortenschutzgesetz 1968, BGBl. I, pag. 429), il diritto di costituzione spetta al costitutore. Il costitutore è il produttore originario o il creatore della varietà di cui trattasi o un suo avente causa. In forza dell'accordo del 19 gennaio e del 9 febbraio 1961, l'Eisele è l'avente causa del produttore, l'INRA. In forza del § 15, Io comma, della summenzionata legge, l'Eisele è divenuto il titolare del diritto esclusivo di produrre per la distribuzione, e di porre in commercio, sementi ottenute mediante moltiplicazione dei semi della varietà protetta.
paragrafo 2
Secondo i ricorrenti, il § 15, Io comma, della legge tedesca sulla protezione delle specie vegetali conferisce al titolare del diritto di costituzione anche il diritto di vietare l'importazione, senza la sua previa autorizzazione, delle sementi della varietà protetta nella Repubblica federale di Germania. È questa l'interpretazione che il Bundesgerichtshof ha dato ai §§ 6 e 35 della vecchia legge sulle sementi, il cui tenore è analogo a quello della presente legge, nella sentenza 29 febbraio 1968 (GRUR 1968, pag. 195) avente ad oggetto la varietà di patate «Voran». In proposito, la Corte suprema federale si è basata sul principio della territorialità che si applica tanto in materia di protezione delle specie vegetali quanto — a maggior ragione — in materia di brevetti.
paragrafo 3
Con la decisione di cui è causa la Commissione intende eludere, tramite l'applicazione del diritto della concorrenza, questi effetti giuridici derivanti dal diritto tedesco. Un'applicazione del genere è tuttavia incompatibile con l'interpretazione generalmente data alle leggi sulla protezione delle costituzioni vegetali vigenti nella maggior parte degli Stati membri. Dette leggi sono state adottate in attuazione della Convenzione internazionale stipulata a Parigi il 2 dicembre 1961, sulla protezione delle costituzioni vegetali (UNTS 815, 89), la quale sancisce, essa pure, il principio della territorialità.
paragrafo 4
I ricorrenti deducono inoltre che i principi stabiliti dalla Corte in materia di possibile infrazione del diritto comunitario a causa dell'esercizio dei diritti di proprietà industriale non possono applicarsi al presente caso, giacché il diritto di costituzione presenta caratteristiche specifiche che richiedono una rigorosa applicazione del principio di territorialità.
paragrafo 5
In primo luogo, la coltura di sementi dipende dalle condizioni climatiche e dalla natura del suolo, dato che ciascuna varietà richiede cure specifiche.
paragrafo 6
In secondo luogo, trattandosi di sementi ibride, la semente creata dev'essere costantemente riprodotta con un processo biologico in modo da conservarla.
paragrafo 7
Infine, la creazione di una nuova varietà di sementi e le cure da dedicarle richiedono, rispetto ad un brevetto industriale, sforzi più intensi e più accentrati sulle caratteristiche specifiche di un dato paese.
paragrafo 8
La Commissione riassume anzitutto la giurisprudenza della Corte, che ha posto il principio secondo cui la cessione di diritti esclusivi nell'intento di tutelare in maniera assoluta la distribuzione di prodotti in una determinata zona contro l'importazione di prodotti identici costituisce una violazione delle norme destinate a tutelare la libera concorrenza (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Grundig e Consten e/ Commissione, Race. 1966, pag. 457; sentenza 11 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena e/ Edo, Race. 1971, pag. 69; sentenza 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records c/ CBS United Kingdom, Race. 1976, pag. 811; sentenza 20 giugno 1978, causa 28/77, Tepea e/ Commissione, Race. 1978, pag. 1391).
paragrafo 9
La decisione di cui è causa è fondata su questi stessi principi. Il pregiudizio del commercio fra gli Stati membri è una conseguenza diretta della protezione territoriale assoluta istituita per la Francia e per la Repubblica federale di Germania. Come indica la decisione, i ricorrenti hanno, in collaborazione con l'INRA o con la Fraserna, violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per il fatto che, da una parte, l'Eisele ha acquistato, sulla base di un contratto che gli conferisce una concessione esclusiva di vendita, diritti di costituzione che gli hanno consentito di garantire una protezione territoriale assoluta del mercato nazionale sul quale egli godeva di detta esclusiva e che, d'altra parte, egli ha effettivamente sfruttato tali diritti, d'accordo con la controparte, per tutelare il proprio mercato, aggiungendovi una protezione contrattuale supplementare contro le esportazioni.
paragrafo 10
Quanto alle obiezioni dei ricorrenti basate sulla natura del diritto di costituzione, la Commissione sottolinea che la giurisprudenza della Corte ha posto una netta distinzione fra due ipotesi diverse: quella dell'esercizio unilaterale, da parte di una impresa, dei suoi diritti di proprietà industriale, esercizio che è limitato dal principio della libera circolazione (art. 30 del Trattato), tenuto conto delle peculiarità dei diritti considerati e delle ragioni che ne giustificano l'esercizio (art. 36 del Trattato), e quella d'una concertazione bilaterale, fra imprese, in merito all'esercizio di detti diritti o dell'esercizio unilaterale basato su un accordo restrittivo in materia di concorrenza, in cui le suddette giustificazioni non hanno la medesima rilevanza. Infatti, nell'ultima ipotesi — che corrisponde a quella della fattispecie — lo scopo dell'esclusiva perde il suo carattere legittimo in quanto l'esclusiva viene invocata per giustificare una pratica o un accordo restrittivi della concorrenza.
paragrafo 11
Il diritto comunitario non tollera ostacoli alle importazioni parallele nemmeno nel caso dei diritti di costituzione (sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm c/ Sterling Drug, Racc. 1974, pag. 1147; sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis, Racc. 1968, pag. 75; sentenza 8 giugno 1971, causa 78/80, Deutsche Grammophon c/ Metro, Racc. 1971, pag. 487).
paragrafo 12
Dal punto di vista storico, il diritto di costituzione è un'espressione del diritto relativo ai brevetti. Questa affinità traspare dalla struttura dei due diritti di proprietà , come le dissomiglianze si spiegano con le differenze naturali fra i rispettivi scopi della tutela. Per questo, tanto il diritto tedesco quanto il diritto francese riservano al titolare del brevetto e al costitutore le stesse possibilità di sfruttamento salvo per quanto riguarda «l'utilizzazione» delle sementi in quanto non si poteva vietare che queste vengano usate per i fini cui sono normalmente destinate. La facoltà di creare varietà derivate doveva, per ragioni analoghe, restare aperta. Come nel diritto relativo ai brevetti, la protezione è limitata nel tempo; e, come nel diritto relativo ai brevetti, detta protezione è concessa solo se esiste una contropartita nell'interesse pubblico. Per questo il diritto relativo ai brevetti impone l'obbligo della pubblicazione, che ha lo scopo di garantire, alla scadenza del periodo di protezione, l'arricchimento delle conoscenze collettive, e il diritto di costituzione impone al costitutore il dovere di garantire la sussistenza ed il mantenimento della varietà protetta.
paragrafo 13
Per di più, il diritto nazionale di costituzione conosce, come il diritto nazionale relativo ai brevetti, il principio dell'esaurimento del diritto non appena il titolare, o un suo mandatario, pone in commercio per la prima volta la cosa protetta.
paragrafo 14
Secondo la Commissione, ciò significa in particolare — il che corrisponde in generale allo scopo del diritto di costituzione — che la tutela del diritto esclusivo riguarda soltanto l'identità della varietà quale risulta dalla definizione del carattere distintivo. Le misure di conservazione della qualità , la protezione della reputazione ed il relativo controllo delle vendite non sono comprese nell'ambito della suddetta tutela, e ciò tanto più che solo lo sforzo di selezione in quanto tale, cioè la creazione o la scoperta d'una nuova varietà , è tutelato contro qualsiasi imitazione da parte di terzi. Viceversa, la preservazione e la garanzia del rendimento della varietà in ambienti diversi non rientrano nel diritto di costituzione e sono estranee al suo scopo.
paragrafo 15
La Commissione ritiene che il riferimento al principio della «territorialità » a proposito del diritto di costituzione non tiene conto del fatto che la distinzione basata su tale principio conduce necessariamente ad un conflitto coi principi essenziali dell'organizzazione del mercato comune.
paragrafo 16
La Commissione sottolinea che dal § 15, 4° comma, della legge tedesca sulla protezione delle specie vegetali risulta che l'autorizzazione del titolare non è necessaria nel caso in cui materiali di moltiplicazione della varietà protetta vengano trasportati in una zona in cui per varietà della stessa specie sia garantita una protezione corrispondente. Essa ne desume che, attualmente, il diritto tedesco riconosce che in linea di principio l'esaurimento interviene necessariamente anche a livello internazionale.
paragrafo 17
Inoltre, detto § 15, 4° comma, è stato per l'appunto modificato in funzione della Convenzione 2 dicembre 1961 per la protezione delle costituzioni vegetali (già menzionata), il che mostra che il rifiuto di protezione contro le importazioni parallele è compatibile con questa convenzione.
paragrafo 18
L'argomento dei ricorrenti secondo cui il diritto di costituzione presenta caratteristiche specifiche, subordinate a condizioni climatiche e alla natura del suolo, e di conseguenza a peculiarità nazionali, non è pertinente. Questi sono fattori che intervengono soltanto dopo la produzione e la distribuzione delle sementi e che non riguardano l'oggetto specifico della protezione delle costituzioni vegetali. Si tratta di condizioni esterne, che riguardano tutte le varietà , anche quelle non protette.
paragrafo 19
In conclusione, mentre una deroga al principio della libera circolazione non è giustificata nella fattispecie, si applicano i principi stabiliti con la sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug. causa 15/74 (Race. 1974, pag. 1147). Secondo la Commissione, i ricorrenti non potevano quindi, in base alla protezione delle costituzioni vegetali, invocare il diritto di opporsi ad importazioni di prodotti che erano stati già posti in commercio in Francia dallo stesso titolare francese del diritto o col suo consenso. Questo perché si deve tener conto delle peculiarità d'un acquisto a titolo derivativo, almeno quando sussistono fra cedente e cessionario rapporti che, economicamente, implicano tra le parti titolari del diritto esclusivo una ripartizione delle perdite e profitti conseguenti allo sfruttamento di tale diritto. Un siffatto rapporto sussiste nella fattispecie. In un caso del genere al titolare originario del diritto di proprietà viene garantito, in conformità alla sua volontà ed alle disposizioni che egli ha adottato, il compenso che l'oggetto specifico del diritto di proprietà doveva apportargli.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 3. Esclusiva e norme di concorrenza
paragrafo 1
I ricorrenti osservano che nell'art. 1, sub b), della decisione della Commissione si dichiara che l'art. 1 del contratto 5 ottobre 1965 costituisce infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto l'esclusiva della licenza concessa dall'INRA viene interpretata nel senso che essa implica:
paragrafo 2
il ricorso da parte del sig. Eisele al suo diritto contrattuale di esclusiva e ai suoi diritti sui ritrovati vegetali per opporsi ad ogni importazione dei prodotti di cui trattasi.
paragrafo 3
Questa parte della decisione negativa della Commissione si compone di due elementi: il ricorso da parte del sig. Eisele al suo diritto contrattuale di esclusiva, da una parte, e il ricorso ai suoi diritti sui ritrovati vegetali, dall'altra, per impedire qualsiasi importazione dei prodotti INRA, vengono dichiarati incompatibili col diritto comunitario.
paragrafo 4
Ora, se il contratto 5 ottobre 1965 venisse dichiarato incompatibile col diritto comunitario in quanto l'Eisele ha fatto ricorso al suo diritto contrattuale di esclusiva per opporsi a qualsiasi importazione, la decisione sarebbe priva di senso e dovrebbe essere annullata in quanto viziata da sviamento di potere.
paragrafo 5
Se ed in quanto questa parte della decisione vieta all'Eisele di far ricorso ai propri diritti di costituzione per impedire qualsiasi importazione dei prodotti INRA nella Repubblica federale di Germania, i ricorrenti si richiamano alle loro osservazioni sopra riportate (sub 2).
paragrafo 6
Per quanto riguarda la licenza esclusiva, i ricorrenti deducono poi che questa non è affatto incompatibile col diritto comunitario. È quanto risulta in particolare dalla Convenzione sul brevetto comunitario (GU 1976, L 17, pag. 1).
paragrafo 7
A termini dell'art. 43, n. 1, di detta convenzione, il brevetto comunitario può formare oggetto di licenza per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
paragrafo 8
Il titolare di un brevetto comunitario può quindi concedere, sul proprio brevetto, una licenza esclusiva territorialmente limitata. In concreto, se l'INRA fosse stata titolare d'un brevetto comunitario, essa avrebbe potuto concedere una licenza esclusiva all'impresa Nungesser per il territorio della Repubblica federale di Germania. Questa disposizione della Convenzione europea sul brevetto prova che gli Stati membri erano e restano del parere che la licenza d'un brevetto comprende pure, necessariamente, diritti di sfruttamento esclusivi territorialmente limitati.
paragrafo 9
Nel controricorso, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che il contratto del 1965 riconosce all'Eisele il diritto esclusivo di vendere sementi di granoturco INRA e di produrre un terzo del quantitativo totale delle sementi da lui vendute. La stipulazione di tale contratto equivale quindi all'attribuzione d'una licenza esclusiva relativa a diritti di costituzione, ceduti all'Eisele per le ragioni già descritte.
paragrafo 10
La Commissione espone dettagliatamente i motivi d'ordine giuridico per i quali essa si ritiene tenuta a vagliare alla luce dell'art. 85 del Trattato di contratti di licenza nei quali il titolare del diritto di proprietà s'impegna a non concedere il diritto d'utilizzazione se non ad un solo licenziatario, ad esclusione di qualsiasi altra impresa. Essa ritiene che un siffatto impegno del titolare del diritto di proprietà restringa la libertà d'azione conferitagli da tale diritto. Infatti, il titolare non può né attribuire una licenza alle imprese terze che la desiderino, né esercitare egli stesso il suo diritto di proprietà. Perciò sarebbe impedita la concorrenza che, senza questo vincolo contrattuale, sarebbe possibile fra più licenziatari, o tra i licenziatari ed altre imprese. Inoltre, sarebbe ostacolata la diffusione di nuove conoscenze.
paragrafo 11
In via di principio non si devono fare distinzioni fra le restrizioni della libertà contrattuale, o della libertà di sfruttamento, del titolare dei diritti di proprietà
paragrafo 12
e le altre restrizioni contrattuali del potere di disposizione e d'azione di un'impresa. Dette restrizioni devono invece essere esaminate alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
paragrafo 13
Questo esame va necessariamente completato con un esame alla luce dell'art. 85, n. 3, del Trattato, disposizione che, col criterio della promozione del progresso tecnico, stabilisce una condizione d'esenzione che è stata contemplata per l'appunto per i contratti di licenza di brevetto, e che questi soddisfano molto spesso. Perciò la Commissione è del parere che l'applicazione integrale dell'art. 85 del Trattato CEE alle licenze esclusive può garantire la concordanza che deve esistere fra la tutela dei brevetti o delle costituzioni vegetali e la libertà di concorrenza, cioè da una parte la promozione del progresso tecnico e dall'altra la diffusione del progresso tecnico cosà favorito.
paragrafo 14
Al fine di prevenire malintesi, la Commissione osserva che la licenza esclusiva non è sottratta all'esame alla luce dell'art. 85, n. 1, per il solo fatto di presentare analogie con una cessione, ragion per cui non farebbe altro che spostare o trasferire a vantaggio del licenziatario l'effetto d'esclusione del diritto del titolare, in forza del quale questi può rifiutare a terzi lo sfruttamento della sua invenzione o della sua varietà. Infatti, a differenza della cessione integrale ad un terzo indipendente, la licenza costituisce una ripartizione, in forza di un contratto, dello sfruttamento del diritto di proprietà fra il licenziante ed il licenziatario. Ne risulta che, in forza del rapporto contrattuale, lo sfruttamento del diritto di proprietà e, pertanto, la concorrenza possono essere influenzati ed orientati in maniera concertata, in funzione della posizione occupata sul mercato dalle parti contraenti e dai loro concorrenti. Nessuna delle due parti contraenti può agire indipendentemente e senza tener conto degli interessi dell'altra a realizzare determinati utili. Trattasi, in tal caso, degli effetti del contratto e non già degli effetti del solo diritto di proprietà. Di conseguenza, il contenuto legale del diritto di proprietà non può giustificare l'importanza della restrizione della concorrenza cercata ed ottenuta dal contratto sul piano economico. Quello che è decisivo rispetto all'art. 85 del Trattato CEE è l'accertare in qual misura la concorrenza sarebbe stata possibile senza l'esistenza dell'obbligo restrittivo imposto al titolare del diritto di proprietà.
paragrafo 15
Per quanto riguarda la Convenzione sul brevetto comunitario, la Commissione sostiene che gli Stati contraenti si sono limitati ad offrire, nell'ambito del diritto relativo ai brevetti, la possibilità dell'attribuzione di licenze esclusive, senza pregiudizio della loro valutazione alla luce del diritto relativo alle intese.
paragrafo 16
Nella replica, i ricorrenti sostengono che la possibilità di concedere una licenza esclusiva fa parte integrante del diritto di costituzione. La ragione economica e, di conseguenza, la giustificazione di questa cedibilità sta nel fatto che spesso è unicamente con la cessione del proprio diritto che l'inventore o il costitutore avrà la possibilità di sfruttarlo economicamente. Spesso, infatti, gli inventori o i costitutori non sono in grado di sfruttare essi stessi il loro diritto. Essi lo cedono, allora, ad una società di sfruttamento, che fa godere l'inventore o il costitutore del frutto della propria invenzione o costituzione, compensandolo, sotto forma d'un prezzo d'acquisto, della messa al servizio del pubblico della propria prestazione intellettuale. Questa possibilità di concedere una licenza esclusiva serve quindi a garantire il rendimento della prestazione intellettuale dell'inventore o del costitutore.
paragrafo 17
Osservare che la licenza esclusiva costituisce una restrizione alla concorrenza,
paragrafo 18
come fa la Commissione, non giustifica l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. In linea di principio, le norme comunitarie in materia di concorrenza non ostano, infatti, ai diritti tradizionali di tutela della proprietà industriale. Qualsiasi diritto di brevetto come qualsiasi diritto di costituzione rappresenta in sé una restrizione della concorrenza, giacché il diritto di sfruttamento esclusivo riservato all'inventore o al costitutore preclude lo sfruttamento dell'invenzione o della costituzione da parte di terzi. Anche gli accordi di cessione sono sempre delle restrizioni alla concorrenza, dato che l'inventore o il costitutore che cede i propri diritti viene escluso, dopo la cessione, dallo sfruttamento della propria invenzione o costituzione. Nonostante ciò, probabilmente la Commissione non è del parere che qualsiasi cessione di diritti di proprietà industriale costituisca una violazione dell'art. 85, n. 1.
paragrafo 19
Per quanto riguarda la Convenzione sul brevetto europeo, i ricorrenti rilevano che, secondo la Commissione, gli Stati contraenti non avrebbero ritenuto che una licenza esclusiva possa essere legalmente ceduta poiché l'intenzione delle parti contraenti sarebbe stata limitata ai brevetti.
paragrafo 20
Quest'argomento della Commissione è valido solo prima facie. Esso sarebbe esatto se le licenze esclusive territoriali fossero, in linea di principio, lecite — e ciò tanto secondo la disciplina dei brevetti, cosà com'è formulata nella Convenzione, quanto secondo le norme in materia di concorrenza del Trattato di Roma — e se la possibilità d'un conflitto tra questi due regimi sussistesse solo in casi singoli; tale conflitto dovrebbe allora essere risolto con riferimento alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza.
paragrafo 21
Per contro, le osservazioni della Commissione sul significato di una licenza esclusiva mostrano in maniera assolutamente chiara che la Commissione vede nella stessa licenza esclusiva una illecita restrizione della concorrenza, che rappresenta per la sua stessa natura una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
paragrafo 22
Nella controreplica, la Commissione osserva che una cessione costituisce un atto momentaneo e non crea, fra il venditore e l'acquirente, una relazione contrattuale duratura. La situazione è a suo avviso diversa nel caso di una licenza, in ragione del fatto che si ha una ripartizione degli utili conseguente all'obbligo del versamento di un corrispettivo. Inoltre, il licenziarne ed il licenziatario continuano ad essere vincolati per contratto.
paragrafo 23
La Commissione non ha mai sostenuto che le licenze esclusive costituiscano restrizioni alla concorrenza, di per sé inammissibili. Anzi, essa ha sempre sottolineato che la validità delle clausole di esclusiva dipende unicamente dal se sia soddisfatta la condizione d'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, del Trattato CEE. I ricorrenti persistono nel prendere in considerazione solo l'art. 85, n. 1, del Trattato, non tenendo conto del fatto che tale disposizione non può essere letta ed applicata se non in relazione col n. 3. Di conseguenza, non si può sostenere che la Commissione voglia vietare qualsiasi clausola d'esclusiva nei contratti di licenza. Nella prassi da essa seguita, l'esenzione ha dovuto esser negata solo in due dei sette casi, compreso quello in esame, sui quali essa si è pronunciata sinora nell'ambito del procedimento stabilito dal regolamento n. 17. In altri casi, le parti hanno volontariamente rinunciato ad inserire la clausola d'esclusiva.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 4. La transazione 14 novembre 1973
paragrafo 1
I ricorrenti osservano innanzitutto che la transazione stipulata il 14 novembre 1973 avanti il Landgericht di Bad Kreuznach si basava sul diritto di costituzione dell'Eisele. Essi richiamano in proposito gli argomenti sopra svolti.
paragrafo 2
Essi sottolineano, poi, che detta transazione è stata stipulata in conformità al § 794, Io comma, del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozeßordnung). Si tratta di un atto processuale che, in conformità al § 194 dello stesso codice, costituisce titolo esecutivo. Ne risulta che la Commissione, dichiarando detta transazione incompatibile con l'art. 85 del Trattato, ha invaso la competenza giurisdizionale della Repubblica federale di Germania. Inoltre, dichiarando nullo un titolo esecutivo, la Commissione rimette in discussione una situazione giuridica acquisita, in maniera irrevocabile, in forza del diritto tedesco.
paragrafo 3
La Commissione osserva che la transazione giudiziale è valida solo qualora essa risponda tanto alle prescrizioni del diritto sostantivo quanto a quelle del diritto processuale civile. La decisione impugnata si limita a constatare che la transazione, in quanto contratto di diritto civile, è nulla in conformità all'art. 85, n. 2, del Trattato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 5. Applicabilità del regolamento n. 26
paragrafo 1
I ricorrenti deducono che a torto la Commissione ha rifiutato di applicare l'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, pag. 993).
paragrafo 2
L'esercizio dei diritti di costituzione per le sementi di granoturco INRA registrate a nome dell'Eisele è conforme alle finalità enunciate all'art. 39 del Trattato. Per quanto riguarda la licenza territoriale esclusiva, i ricorrenti invocano lo stesso argomento precisando che i mezzi per realizzare le finalità della politica agricola comune indicati nel regolamento del Consiglio 26 ottobre 1971, n. 2358, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246, pag. 1), non sono affatto i soli a consentire la realizzazione di tali finalità.
paragrafo 3
La Commissione ribadisce anzitutto che, a suo parere, gli accordi di cui è causa non costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 26. Riuscendo, grazie a detti accordi, ad eliminare dal mercato tedesco qualsiasi concorrenza per le sementi INRA, i ricorrenti hanno fatto sà che i prezzi di tali sementi sono stati per molto tempo più alti in Germania che in Francia, il che è incompatibile con due delle finalità di cui all'art. 39 del Trattato.
paragrafo 4
D'altronde, la Commissione non contesta affatto che il diritto di costituzione è compatibile con l'art. 39. È però controverso se il titolare d'un diritto del genere debba avere la facoltà di far vietare, con provvedimento giurisdizionale, l'importazione di merci che sono state regolarmente messe in circolazione in un altro Stato membro dal titolare del diritto di costituzione in tale Stato. Analogamente, pur se i contratti di licenza vertenti sui diritti di costituzione sono un mezzo adeguato per diffondere le conoscenze dei selezionatori, non ne risulta per questo che le clausole d'esclusiva del tipo di quelle di cui è causa siano necessarie per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 39. I ricorrenti non hanno fornito alcuna giustificazione in proposito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Valutazione giuridica › 6. Rifiuto dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3
paragrafo 1
I ricorrenti fanno presente che il contratto 5 novembre 1965 soddisfa le condizioni previste dall'art. 85, n. 3, del Trattato perché possa essere concessa un'esenzione.
paragrafo 2
Nella decisione la Commissione ha ammesso che, in linea di principio, può considerarsi che l'esclusiva concessa dal titolare d'una costituzione vegetale ad un licenziatario soddisfi tali condizioni. Cionondimeno, essa ha rifiutato l'esenzione in quanto, da una parte, l'ipotesi della penetrazione su un mercato nuovo o del lancio di un prodotto nuovo è esclusa ed in quanto, dall'altro, l'Eisele fruiva nella Repubblica federale di Germania d'una protezione territoriale assoluta.
paragrafo 3
I ricorrenti sostengono che, al momento della notifica del contratto, questo aveva per l'appunto lo scopo di aprire un nuovo mercato e di introdurre un nuovo prodotto. L'Eisele avrebbe dovuto sostenere considerevoli sforzi, tanto presso le autorità quanto presso gli utilizzatori, per introdurre nella Repubblica federale le varietà francesi di granoturco ibrido. Stando cosà le cose, si dovrebbe ammettere che, a partire dall'introduzione di una nuova varietà , dovrebbe essere assicurata una protezione per un periodo di 20 anni. L'impresa Nungesser va d'altronde considerata come una piccola o media impresa ai sensi dell'art. 85, n. 3, dato che il suo fatturato è di gran lunga inferiore al limite fissato in proposito dalla stessa Commissione del progetto preliminare sull'esenzione degli accordi di licenza di brevetto per categoria (GU 1979, C 58, pag. 12).
paragrafo 4
Inoltre, i rapporti di esclusiva stabiliti nel contratto 5 novembre 1965 non vanno al di là delle clausole che, in generale, sono state dichiarate lecite dall'art. 1, n. 1, del summenzionato progetto preliminare. In tale progetto, l'art. 85, n. 1, viene dichiarato inapplicabile agli accordi di brevetto che comportino i seguenti obblighi:
paragrafo 5
«aa) Il licenziante s'impegna a non fabbricare o utilizzare egli stesso il prodotto brevettato o a non consentire ad altre imprese la sua fabbricazione o la sua utilizzazione nell'ambito del mercato comune o di una parte delimitata dello stesso (territorio sotto licenza).
bb) Il licenziante s'impegna a non vendere nel territorio sotto licenza il prodotto brevettato o ad imporre ad altri licenziatari il medesimo divieto.
cc) Il licenziatario s'impegna a non vendere direttamente il prodotto brevettato nella parte del territorio che il datore di licenza si è riservato o nei territori di altri licenziatari».
paragrafo 6
I ricorrenti osservano che la prassi seguita dalla Commissione consiste nel chiedere, prima di adottare una decisione, all'impresa interessata di abrogare essa stessa le clausole del contratto che non possono essere esentate. Essa ha inoltre la possibilità di esentare dal divieto un contratto di cui la maggior parte è inoppugnabile, a condizione che talune altre clausole vengano abrogate entro un certo termine. Il fatto che, nel caso di specie, la Commissione ha adottato una prassi diversa costituisce uno sviamento di potere. In forza del principio della proporzionalità , la Commissione è tenuta ad imporre condizioni del genere quando queste assumono un carattere meno radicale di una decisione di divieto. Dato che l'accordo è stato notificato più di dieci anni prima dell'adozione della decisione di cui è causa, la Commissione non ha tenuto conto del principio del legittimo affidamento, vietando globalmente un accordo mentre era possibile un'esenzione condizionata.
paragrafo 7
La Commissione sostiene che i prodotti fabbricati su licenza esclusiva devono poter circolare liberamente nell'intero ambito del mercato comune. Una tutela del licenziante o del licenziatario o una reciproca tutela di più licenziatari per la distribuzione dei prodotti protetti non è, in linea di principio, giustificata. È solo in via del tutto eccezionale, quando particolari circostanze lo richiedono, che la tutela costituita da divieti d'esportare, allo stadio della distribuzione, contribuisce ad un miglioramento di questa, ad esempio quando una piccola o media impresa intenda lanciare un prodotto su un nuovo mercato. Tuttavia, anche in questo caso le esportazioni parallele devono restare possibili.
paragrafo 8
La presente causa è caratterizzata dalla particolare circostanza che i ricorrenti producevano essi stessi solo una parte dei quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno di sementi di granoturco INRA (un terzo) e importavano il resto (due terzi) dai membri della Fraserna, produttori francesi. Per quanto riguarda le sementi fornite dai selezionatori francesi, l'attività dei ricorrenti si limita alla distribuzione. La prestazione di selezione viene fornita non già da loro, ma dai loro fornitori. In tal caso, una tutela dei ricorrenti contro le forniture dirette dei selezionatori francesi in Germania, costituita da divieti di esportazione, darebbe adito a gravi obiezioni.
paragrafo 9
In ogni caso, l'impresa dei ricorrenti non può considerarsi né una piccola impresa, né un'impresa media, giacché trattasi di una delle principali imprese tedesche nel settore delle sementi e non si può ritenere ch'essa debba fruire di una protezione particolare contro la concorrenza dell'INRA o contro i selezionatori francesi che appartengono alla Fraserna.
paragrafo 10
I ricorrenti hanno d'altronde frainteso il contenuto del principio di proporzionalità. L'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, rappresenta una deroga al divieto sancito dall'art. 85, n. 1. Detta esenzione costituisce un vantaggio cui i ricorrenti avrebbero diritto solo qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di detto vantaggio (competenza vincolata). Il fatto che la Commissione è vincolata alle condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, ha come conseguenza che essa non può esser tenuta ad attribuire un'esenzione quando non siano soddisfatte una o più di dette condizioni. È irrilevante la circostanza che la convenuta abbia il potere di adottare una decisione di esenzione accompagnata da determinate condizioni. Tale potere non le è stato conferito nell'intento di adattare gli accordi che non rispondano alle condizioni poste dall'art. 85, n. 3, in maniera da renderli atti a fruire d'una esenzione. Lo scopo di tale potere è piuttosto di consentire alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari affinché gli accordi che soddisfano le condizioni per la concessione d'una esenzione non siano applicati in modo contrastante con le condizioni cui è subordinata l'esenzione.
SENTENZA › In fatto › IV — Gli interventi › 1. Considerazioni economiche e tecniche
paragrafo 1
La Caisse de gestion des licences végétales (in prosieguo: CGLV) osserva che il sistema di distribuzione delle varietà di sementi istituito dall'INRA e dalla Fraserna soddisfaceva pienamente le esigenze degli utilizzatori. Questi hanno dichiarato, a mezzo delle loro organizzazioni rappresentative, che
paragrafo 2
«Le imprese agricole e le aziende del settore delle sementi che si occupano della produzione e della distribuzione delle varietà protette devono potersi rimettere alle conoscenze tecniche, alla competenza e al potere direttivo del costitutore per quanto riguarda una pianificazione globale adattata alle esigenze, e per quanto riguarda l'informazione tecnica, la strategia di vendita e l'orientamento della produzione. Infatti, solo il costitutore può decidere circa le adeguate strategie di produzione e di mercato concernenti la distribuzione delle sementi di base e le disposizioni da adottare per tener conto del carattere specifico di ciascuna delle varietà di cui trattasi. Si deve obbligare il costitutore ad assumere questa responsabilità , il che consente d'altronde di proteggere gli altri ambienti economici interessati da false valutazioni».
paragrafo 3
La CGLV addebita alla Commissione di non aver fatto uno studio di mercato delle sementi, ma di essersi interamente basata sui prezzi dei ricorrenti nella Repubblica federale di Germania per concludere che esiste una restrizione della concorrenza. Essa osserva che il procedimento promosso e la decisione adottata dalla Commissione hanno avuto come conseguenza che il mercato tedesco è andato perduto.per le varietà INRA prodotte in Francia, dato che queste sono state sostituite su tale mercato da altre varietà analoghe.
paragrafo 4
La CGLV sottolinea che occorre tener conto del carattere specifico del prodotto. Nella fattispecie, trattasi in realtà di un prodotto preliminare. Da un grano di semente nascono centinaia di semi. Ne risulta che qualsiasi alterazione della semente ha conseguenze moltiplicate in proporzione al numero di semi prodotto da detta semente. La conformità del prodotto alla normativa comunitaria non elimina i rischi di calo del livello qualitativo di tale prodotto. Solo la responsabilità del costitutore offre un'adeguata garanzia per assicurare che il prodotto immesso sul mercato risponda alle condizioni qualitative richieste.
paragrafo 5
La Commissione osserva, a proposito della soddisfazione degli utilizzatori, che queste osservazioni della CGLV non sono rappresentative. In ogni caso, gli intermediari hanno più volte manifestato il loro malcontento. Essa osserva d'altronde che un «potere direttivo» del costitutore, come prospettato dalla CGLV, non è compatibile con una economia di concorrenza.
paragrafo 6
Le varietà INRA non sono scomparse dal mercato tedesco in seguito all'intervento della Commissione. Esse hanno semplicemente cessato d'essere poste in commercio sui mercati in generale, compreso il mercato francese, per essere sostituite da varietà come la LG 11.prodotta da Limagrain.
paragrafo 7
Secondo la Commissione, le esatte quote di mercato dei concorrenti non presentano alcun interesse nella fattispecie. Essa ha fornito indicazioni sulle quote di mercato dei ricorrenti che, in linea di principio, non sono contestate. Esse mostrano che i ricorrenti avevano concorrenti e consentono di provare che la restrizione alla concorrenza era sensibile. La CGLV non tiene conto, ad avviso della Commissione, del fatto che non si tratta soltanto di restrizioni della concorrenza con altre varietà («inter brand competition»), e che anche la sola restrizione della concorrenza con prodotti della stessa varietà («intra brand competition») è sufficiente per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
paragrafo 8
D'altronde, tale articolo entra in gioco non già unicamente quando la concor- -renza è «impedita», ma sin dal momento in cui essa è, in una maniera o nell'altra, limitata o alterata in modo sensibile. Se questo è lo scopo dell'accordo, non è più necessario verificarne gli effetti in pratica. Dopo aver accertato che gli accordi stipulati fra la Fraserna ed i ricorrenti restringevano la concorrenza in considerazione del loro stesso scopo, la Commissione non ha alcuna ragione di aggiungere altri argomenti alla sua decisione.
SENTENZA › In fatto › IV — Gli interventi › 2. L'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato alle licenze esclusive
paragrafo 1
là Governo del Regno Unito osserva che la Commissione sembra aver ignorato l'esistenza delle norme relative alla libera circolazione delle merci. Se, infatti, avessero distribuito soltanto sementi già messe in libera pratica in Francia da licenziami francesi, la Louis David KG e il sig. Bomberault avrebbero potuto senz'altro opporsi a qualsiasi azione inibitoria intentata nella Repubblica federale. Ne risulta che, giuridicamente, gli accordi non avevano avuto alcun effetto restrittivo nei loro confronti.
paragrafo 2
Il Governo del Regno Unito sostiene in proposito che le cessioni di diritti di costituzione nell'ambito delle quali le parti mantengono relazioni commerciali continue devono essere equiparate all'attribuzione di una licenza esclusiva. Questa è attribuita in forza d'un contratto a termini del quale il licenziatario può esercitare il diritto di proprietà industriale o commerciale in una determinata zona, nella quale il titolare si astiene da qualsiasi sfruttamento, e che riconosce al licenziatario la legittimazione processuale avverso eventuali violazioni dei suoi diritti.
paragrafo 3
L'applicazione dell'art. 85, n. 1, alle licenze esclusive ha come conseguenza il fatto che i titolari di diritti di proprietà industriale e commerciale esiterebbero ad avvalersi di tali diritti mediante licenze esclusive. Beninteso, essi potrebbero cercare di chiedere un'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, ma il rischio del rigetto di una domanda del genere sarebbe troppo grande per consentire rilevanti investimenti. In tal modo la Commissione obbliga gli operatori ad acquistare mucchi di licenze, per coprire l'intero ambito del mercato comune, e favorisce cosà lo sviluppo di grandi imprese («pan-europee») nel mercato comune, a detrimento delle piccole e medie imprese.
paragrafo 4
Il Governo del Regno Unito fa presente che la licenza ha prima di tutto un effetto liberatorio nei confronti del licenziatario: senza licenza, il licenziatario esclusivo non avrebbe alcun diritto di fabbricare e di distribuire i prodotti.
paragrafo 5
Se si parte dall'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale, l'elemento essenziale d'un diritto del genere è il controllo, da parte del titolare del diritto, della fabbricazione e della prima messa in circolazione dei prodotti tutelati. La possibilità di trasferire il controllo del diritto tutelato a terzi fa parte della sostanza del diritto di proprietà industriale. In termini commerciali, il valore della proprietà potrebbe notevolmente diminuire qualora non si potesse sfruttarla vendendo la facoltà di prima messa in circolazione, nell'ambito di un determinato territorio, ad un terzo.
paragrafo 6
Il Regno Unito sostiene quindi che la Commissione ha commesso errori di diritto sui punti seguenti:
paragrafo 7
a) ritenendo che la licenza esclusiva ricado sotto l'art. 85, n. 1, in quanto il licenziante «si priva... della facoltà di concedere... una licenza ad altre imprese»;
b) ritenendo che la licenza esclusiva ricada sotto l'art. 85, n. 1, in quanto il licenziante s'impegna a non produrre né vendere nell'ambito del territorio sotto licenza;
e) ritenendo (implicitamente) che la facoltà di trasferire un diritto di costituzione ad un terzo non rientra nell'oggetto specifico di tale diritto;
d) ritenendo (in relazione alle merci messe in libera pratica dall'INRA o col suo consenso) che gli accordi avevano per effetto «l'impossibilità per i terzi... d'importare da altri paesi del mercato comune»;
e) ritenendo che gli obblighi di non esportare direttamente in Germania, imposti in Francia ai licenziatari francesi, ricadano sotto l'art. 85, n. 1;
f) ritenendo che l'applicazione dell'art. 85, n. 1, nel caso di specie non comprometta «nella loro esistenza o nel loro oggetto specifico» i diritti sanciti da una legge nazionale.
paragrafo 8
Il Governo francese sostiene che le caratteristiche proprie della presente causa non devono indurre ad interpretazioni generali che sarebbero pregiudizievoli per l'esercizio effettivo dei diritti di proprietà industriale. Il contratto stipulato fra l'Eisele e l'INRA costituisce una cessione. Uno dei suoi elementi rilevanti è la durata delle obbligazioni assunte dai confirmatari.
paragrafo 9
I prodotti cui si riferisce il diritto di costituzione di nuove varietà vegetali non sono meccanicamente riproducibili, e la loro produzione comporta un notevole immobilizzo finanziario. Ne risulta che il cessionario doveva essere tutelato durante tutta la durata del rischio inerente alla fragilità della semente.
paragrafo 10
La CGL V sostiene che il diritto di attribuire licenze esclusive rientra nell'oggetto specifico della protezione delle costituzioni. Per essa, le licenze esclusive amplificano la concorrenza, in quanto si rifornisce un mercato sul quale il detentore del diritto di costituzione non poteva egli stesso operare.
paragrafo 11
La concorrenza non è limitata dal fatto che il titolare, concedendo una licenza esclusiva, si priva del diritto di concederne altre. Il titolare può pure non concedere alcuna licenza — il che non è mai stato preso in esame in quanto fatto restrittivo della concorrenza.
paragrafo 12
II fatto che il titolare s'impegni a non fare concorrenza al licenziatario nell'ambito della zona di concessione è giustificato dalla necessità. I licenziatari devono poter esercitare pacificamente i loro diritti. Abolire tale restrizione indurrebbe a riservare lo sfruttamento dei diritti immateriali alle sole imprese capaci di assicurarne lo sfruttamento nell'intero mercato comune. La CGLV sottolinea che la Corte ha definito la sostanza dei diritti di proprietà industriale al punto 9 della motivazione della sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug, causa 15/74 (Race. 1974, pag. 1147). La concessione di licenze a terzi fa parte dell'oggetto specifico della proprietà industriale, dato che il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del diritto ha lo scopo di ricompensare lo sforzo creativo. Qualora si dovesse ritenere che il rilascio di licenze semplici fa parte dell'oggetto specifico del diritto, mentre il rilascio di una licenza esclusiva non rientra in tale nozione, si arriverebbe a sviare dal suo scopo il diritto esclusivo del titolare. Il titolare sarebbe allora privato del suo giusto compenso tutte le volte in cui un diritto possa esser utilmente sfruttato solo mediante la concessione d'una licenza esclusiva.
paragrafo 13
Secondo la CGLV, la Commissione non ha preso separatamente in esame i contratti che essa critica, il che l'ha indotta a trascurare la distinzione fra i diritti rispettivamente conferiti da detti contratti ai ricorrenti nella causa principale. Per la Commissione, nel sistema istituito, la cessione dei diritti di costituzione non ha altro scopo se non quello di rinforzare l'esclusiva concessa. Ne risulta che la Commissione ha equiparato due tipi di diritti: il diritto di costituzione e il diritto esclusivo di distribuzione.
paragrafo 14
Il Governo tedesco ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto comunitario non influisce sui diritti di proprietà industriale che sono determinati dal diritto nazionale degli Stati membri, né nella loro esistenza, né nella loro sostanza o nel loro oggetto specifico, né nella loro funzione principale. Unicamente taluni casi di esercizio di detti diritti potrebbero costituire un'infrazione del diritto comunitario. Nella sentenza 31 ottobre 1974, Centra/arm c/Sterling Drug, causa 15/74, (Race. 1974, pag. 1147), la Corte ha ammesso che il diritto del titolare d'un brevetto di valorizzare la propria invenzione mediante concessione di licenze a terzi fa parte dell'oggetto specifico del brevetto.
paragrafo 15
Nella fattispecie, trattasi quindi di accertare se il diritto di concedere licenze fra anch'esso parte dell'oggetto specifico di altri diritti di proprietà industriale o commerciale, ed in ispecie del diritto di costituzione, e se la soluzione debba essere diversa in caso di concessione d'una licenza esclusiva.
paragrafo 16
Il Governo tedesco osserva in proposito che l'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale si compone della somma dei diritti riconosciuti al titolare della legislazione nazionale. Tra questi diritti figura quello di negoziare il diritto di proprietà cedendolo, integralmente od in parte. L'attribuzione delle licenze è una delle maniere di disporre mediante cessione di taluni diritti, prescindendo dal fatto che si tratti di licenze semplici o di licenze esclusive. Siffatte cessioni si spiegano con l'intento delle legislazioni nazionali di creare, istituendo la protezione delle innovazioni industriali ed agricole attraverso diritti di costituzione o di brevetto, uno stimolo particolare diretto a favorire l'innovazione. In quest'ordine d'idee, nelle legislazioni nazionali il diritto di esclusiva, limitato nel tempo, viene considerato, in relazione agli interessi economici di cui trattasi, come un ulteriore incentivo per promuovere l'innovazione. Dall'art. 2 del Trattato risulta che le stesse preoccupazioni di compenso per l'invenzione ed incentivo per l'innovazione sono condivise dagli autori del Trattato. Ne deriva che il diritto comunitario in materia di concorrenza non può portare ad una riduzione delle possibilità offerte dalle legislazioni nazionali e ad una diversa valutazione dei vari interessi in questione. Onde realizzare le finalità del Trattato, la funzione di compenso, d'incentivo e d'innovazione che spetta ai diritti di costituzione e di brevetto è di fondamentale importanza. Tale funzione sarebbe compromessa qualora venisse limitato, per il titolare del diritto, il potere di concedere licenze.
paragrafo 17
Secondo il Governo tedesco, qualora si dovesse considerare che la licenza esclusiva è illecita in generale, e non soltanto in caso di abuso, ne risulterebbe una diminuzione dell'interesse delle imprese per le licenze, il che porterebbe a conseguenze nefaste per il mercato dei prodotti soggetti a diritti di proprietà industriale. Un'interpretazione del genere — che sembra essere quella prospettata dalla Commissione — arrecherebbe danno alla diffusione delle conoscenze e delle tecniche nell'ambito della Comunità. Inoltre, essa avrebbe conseguenze sfavorevoli per le piccole e medie imprese, che normalmente non sono abbastanza solide, dal punto di vista finanziario, per creare nuove capacità di produzione o nuove organizzazioni di vendita. Qualora fossero private della possibilità di concedere licenze esclusive, dette imprese non potrebbero più trarre vantaggio dalle facoltà esclusive loro spettanti in quanto parte dei loro diritti. La tesi secondo cui le licenze esclusive sono illecite non ha quindi altro effetto economico se non quello di favorire la concentrazione d'imprese, dato che solo le potenze finanziarie e commerciali sono economicamente in grado di creare quando vogliano propri impianti produttivi e proprie organizzazioni di vendita.
paragrafo 18
Perciò, la licenza esclusiva in quanto tale non può essere atta a restringere la concorrenza. Soltanto accordi o pratiche concordate supplementari potrebbero portare all'applicazione dell'art. 85.
paragrafo 19
Per quanto riguarda l'applicazione integrale dell'art. 85 del Trattato, il Governo tedesco sottolinea che, affinché una licenza esclusiva possa fruire dell'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, occorre anzitutto ch'essa sia vietata a termini dell'art. 85, n. 1.
paragrafo 20
L'obbligo — imposto al titolare del diritto — di non attribuire altre licenze ad altre imprese e di non utilizzare egli stesso l'invenzione o la varietà protetta non può costituire una restrizione in materia di concorrenza. Nella fattispecie trattasi d'una semplice cessione, con conseguente cambiamento del soggetto che esercita i poteri risultanti dal diritto di costituzione. Dato che tale cessione è basata sulla libertà d'azione del titolare del diritto, non si può parlare di una restrizione di concorrenza. Essa non implica, del resto, una restrizione di concorrenza più grande di quella che risulta automaticamente dall'effetto d'esclusiva d'un diritto di proprietà industriale, né è la conseguenza di un accordo, bensà di questo stesso diritto.
paragrafo 21
Ad avviso del Governo tedesco, le stesse considerazioni valgono nei confronti dell'argomento secondo cui l'accordo circa l'attribuzione di una licenza ad una sola ed unica impresa vieta a potenziali licenziatari l'accesso al diritto di proprietà , dato che questi non potrebbero più ottenere licenze ed eventualmente presentarsi come concorrenti sul mercato dell'invenzione o della varietà protetta. A ciò aggiungasi, almeno nel caso dei diritti di costituzione, che le diverse varietà sono intercambiabili e che non viene quindi pregiudicata la libertà di scelta dei licenziatari, i quali possono ripiegare su altre varietà. Inoltre, il principio dell'esaurimento del diritto garantisce una sufficiente concorrenza nell'ambito del mercato di cui trattasi.
paragrafo 22
Secondo lo stesso Governo, spetta al titolare decidere che cosa egli ritenga essere l'intero valore del suo diritto di proprietà industriale. La Commissione non è in grado di fissare quale debba essere il compenso del titolare del diritto.
paragrafo 23
Per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di libera concorrenza agli accordi che prevedono l'attribuzione di una licenza esclusiva nel settore dei diritti di costituzione, il Governo tedesco precisa anzitutto che il diritto di costituzione presenta peculiarità in quanto riguarda materiale botanico. In particolare, il titolare deve fruire di determinate possibilità di disporre del proprio diritto, altrimenti verrebbe compromessa l'esistenza stessa di quest'ultimo. Il Governo tedesco aggiunge che la portata del diritto di costituzione nell'ordinamento interno è caratterizzata dal fatto che, da una parte, le licenze esclusive sono espressamente comprese in tale diritto (§ 17, 3° comma, della legge tedesca sul diritto di costituzione) e che, dall'altra, essa è meno ampia di quella del diritto di brevetto. Il diritto di costituzione comprende solo i prodotti di moltiplicazione, e la relativa tutela è limitata alla moltiplicazione per la distribuzione commerciale e a questa stessa distribuzione (§ 15, Io comma, della legge tedesca sul diritto di costituzione).
paragrafo 24
In sintesi, il Governo tedesco sostiene che l'oggetto specifico del diritto di costituzione comprende la facoltà del titolare di avvantaggiarsi economicamente di tale diritto, cedendolo contro corrispettivo ad un terzo mediante licenze esclusive. Il fatto di escluderne la cedibilità comprometterebbe gravemente il diritto di costituzione. Le norme del Trattato in materia di concorrenza possono applicarsi, tuttavia, ad operazioni di trasferimento di diritti soltanto qualora le relative intese o pratiche abbiano lo scopo o l'effetto di produrre conseguenze che vanno al di là di tale oggetto specifico.
paragrafo 25
Rispondendo al Governo del Regno Unito, la Commissione osserva ch'essa ha il dovere d'intervenire d'ufficio per far osservare le norme di concorrenza nell'interesse generale e a tutela degli interessati più deboli.
paragrafo 26
La definizione della licenza esclusiva presentata dal Governo britannico è incompleta. La licenza esclusiva non è semplicemente il diritto del licenziatario di esercitare il diritto di proprietà industriale in una determinata zona. Essa è invece un contratto, in forza del quale il solo licenziatario è autorizzato ad esercitare il diritto di proprietà. Non è l'esclusiva del diritto di proprietà , ma l'esclusiva della licenza che conta.
paragrafo 27
La Commissione sostiene che le tesi del Regno Unito hanno l'effetto di annullare l'ambito d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato o perlomeno di riservare un trattamento preferenziale a determinate restrizioni della concorrenza. Infatti, le ragioni invocate dall'interveniente potrebbero giustificare anche altre restrizioni della concorrenza, ad esempio gli accordi di razionalizzazione, gli accordi di distribuzione esclusiva o le affiliate comuni. Ora, queste restrizioni possono essere ammesse solo in caso di esenzione in forza dell'art. 85, n. 3. Il loro interesse per la collettività non è minore di quello delle licenze relative a diritti di proprietà industriale.
paragrafo 28
Per quanto riguarda «l'effetto liberatorio» dell'attribuzione di licenze esclusive, la Commissione osserva che un effetto del genere può esser prodotto solo da licenze semplici. Essa sottolinea che una licenza esclusiva non può essere equiparata ad una cessione.
paragrafo 29
Rispondendo al Governo francese ed alla CGLV, la Commissione si richiama alle delucidazioni con cui essa ha dimostrato che all'Eisele è stato attribuito un diritto di distribuzione esclusiva accompagnato da una protezione territoriale assoluta e che egli non ha acquisito, in forza di una semplice cessione la qualità di titolare indipendente del diritto di costituzione. La CGLV non spiega, infatti, come mai sia stato necessario o possibile attribuire all'Eisele, nel 1965, un diritto di distribuzione esclusiva, quando, dal 1961, egli era l'unico e assertivamente indipendente costitutore delle varietà di granoturco INRA in Germania e poteva direttamente procedere alla moltiplicazione. Se fosse stato veramente titolare indipendente del diritto di costituzione, egli avrebbe potuto limitarsi ad acquistare in Francia i quantitativi di sementi che gli fossero venuti a mancare. Secondo la Commissione, egli avrebbe avuto bisogno di una speciale autorizzazione di vendita in Germania solo se, in realtà , fosse stato legato alla Fraserna come suo licenziatario, in quanto questa continuava a controllare lo sfruttamento di tutte le varietà di granoturco INRA.
paragrafo 30
La Commissione sostiene di non aver intaccato l'oggetto specifico del diritto di costituzione escludendo la cessione di tale diritto nelle circostanze del caso di specie. Essa ha invece preso debitamente atto della cessione del diritto di costituzione e non l'ha affatto dichiarato incompatibile, in quanto tale, con l'art. 85, avendo condannato unicamente l'esercizio dei diritti conferiti dalla cessione in quanto risolventisi in una protezione territoriale assoluta a favore dei ricorrenti.
paragrafo 31
Essa osserva che i motivi sui quali è basata l'attribuzione di un diritto esclusivo di costituzione non bastano, di per sé, a giustificare una licenza esclusiva. L'attribuzione di una licenza esclusiva invece della licenza semplice dovrebbe essere giustificata da ulteriori ragioni, diverse dalla generale liceità della tutela delle costituzioni vegetali. Tale giustificazione non può trovarsi nella sola credibilità del diritto di proprietà , giacché la cessione del diritto e la licenza esclusiva sono due cose diverse.
paragrafo 32
Inoltre, pur se l'attribuzione di licenze rientra nell'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale, ciò non significa affatto che la concessione di licenze esclusive debba essere autorizzata senza controllo. Un accordo che riservi il diritto di licenza ad una sola impresa e che limiti le possibilità di attribuzione di licenze costituirebbe una minaccia per l'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale.
paragrafo 33
Al Governo tedesco, la Commissione obietta che l'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale non può essere definito unilateralmente dal legislatore nazionale, dato che questo deve tener conto delle esigenze del diritto comunitario. Fra i diritti di proprietà industriale e la libera concorrenza non esiste antagonismo giacché essi perseguono lo stesso obiettivo, e cioè il progresso tecnico. È vero che l'esclusiva serve a garantire il compenso dell'inventore, ma l'entità di tale compenso dipende unicamente dal valore dell'invenzione sul mercato. Una certa concorrenza deve essere mantenuta, per rendere possibili altre innovazioni da parte di altre imprese. I diritti di proprietà industriale, e in particolare il diritto di brevetto, sono quindi compresi nel sistema della libera concorrenza. Ne risulta che solo la realizzazione del diritto esclusivo in condizioni di libera concorrenza può rispondere alle finalità del Trattato CEE.
paragrafo 34
La Commissione sottolinea che la portata della sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm zi Sterling Drug (già menzionata) non va oltre un riferimento generale ad un determinato modo di sfruttamento del brevetto, e cioè lo sfruttamento non già da parte del titolare, bensà da parte di terzi.
paragrafo 35
Per quanto riguarda le caratteristiche proprie delle licenze, la Commissione sostiene che un contratto di licenza viene sempre stipulato per un determinato periodo e può esser disdetto, nel qual caso il licenziatario decade automaticamente dal suo diritto. Ciò non implica alcuna retrocessione, il che dimostra la differenza fra l'ipotesi della cessione e quella della licenza.
paragrafo 36
Secondo la Commissione, occorre accertare le condizioni in cui viene esercitato il diritto di proprietà industriale. Il fondamento dell'esercizio di un diritto del genere si modifica quando tale esercizio è possibile solo in forza d'un contratto, il contratto di licenza. Essendo necessariamente stipulato in considerazione dell'effetto esclusivo dello stesso diritto di proprietà , tale contratto ha ad oggetto gli effetti concreti che produce l'esclusiva sulla concorrenza e ricade per questo motivo sotto l'art. 85 del Trattato. Perciò, non è esatto sostenere che, in caso di attribuzione di licenze, gli effetti del diritto di proprietà sulla concorrenza non derivano da un accordo, ma unicamente dallo stesso diritto di proprietà. Il Governo tedesco non tiene conto, secondo la Commissione, del fatto che l'esercizio sino a quel momento unilaterale del diritto di proprietà da parte del titolare è d'ora in poi soggetto ad un coordinamento contrattuale. Qualora l'attribuzione di altre licenze non fosse vietata al titolare del diritto dal contratto di licenza, i licenziatari potrebbero entrare in concorrenza gli uni con gli altri, il che porterebbe ad un aumento della concorrenza sul mercato considerato.
paragrafo 37
Per la Commissione, la presente controversia mostra che la tesi generale secondo cui le licenze esclusive vengono concesse solo ad operatori esposti a particolari rischi non è fondata. In un caso come quello di specie, il rischio inerente alla fabbricazione dei prodotti protetti non viene assunto dal licenziatario, bensà dal titolare del diritto; la licenza, viceversa, serve solo a controllare la distribuzione del prodotto.
paragrafo 38
La Commissione fa poi presente che l'art. 85 del Trattato può applicarsi soltanto nel suo insieme; se si considerasse solo il n. 1, detto articolo sarebbe applicato solo a metà. Essa sottolinea il significato positivo del n. 3 dell'art. 85, che risponde alla preoccupazione del Governo tedesco, e cioè all'incoraggiamento del progresso tenico.
paragrafo 39
Secondo la Commissione, l'art. 85 del Trattato CEE stabilisce esso stesso le condizioni e i criteri per decidere circa l'ammissibilità degli accordi controversi. È quindi escluso che questi possano esser ammessi a priori, in base ad un generico richiamo all'art. 36. Per essere una restrizione di concorrenza che contribuisce a promuovere il progresso tecnico, un accordo relativo a licenze esclusive deve soddisfare le condizioni di cui al n. 3 dell'art. 85 del Trattato.
paragrafo 40
Per quanto riguarda la portata del diritto di costituzione nell'ordinamento interno, la Commissione sostiene che l'attribuzione di licenze esclusive relative a diritti di costituzione è subordinata, nello stesso diritto tedesco, all'obbligo di com- patibilità col § 20 della legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza. Perciò essa è soggetta anche alla riserva, posta dal diritto comunitario, della compatibilità con l'art. 85 del Trattato. D'altronde, il § 17, 3° comma, della legge tedesca sul diritto di costituzione dispone solamente che i contratti per l'attribuzione di licenze esclusive vanno stipulati per iscritto.
paragrafo 41
La portata del diritto di costituzione è diversa da uno Stato all'altro e lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le divergenze fra il diritto di costituzione e il diritto di brevetto. D'altra parte, la limitazione del diritto di costituzione alla produzione e alla distribuzione di materiale di moltiplicazione è la conseguenza logica del fatto che la produzione agricola si articola in più tappe, che non possono esser tutte sottoposte al controllo del costitutore.
paragrafo 42
Le misure destinate a garantire l'identità di una varietà e l'osservanza della altre condizioni relative alla messa in commercio di tale varietà riguardano tutti i tipi di licenze, non già soltanto le licenze esclusive. Pertanto, sulle compatibilità delle clausole d'esclusiva, contenute nei contratti di licenza, con le norme di concorrenza non influisce affatto la valutazione di dette clausole riguardo alle misure di salvaguardia delle caratteristische qualitative delle varietà di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › IV — Gli interventi › 3. Rifiuto dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3
paragrafo 1
Il Governo del Regno Unito illustra anzitutto il funzionamento del sistema dei diritti di costituzione. Prima che una varietà d'una specie agricola possa esser posta in commercio nell'ambito di uno Stato membro essa deve figurare nel catalogo nazionale di tale Stato o nel catalogo comune della Comunità. Per figurare nel catalogo nazionale, la varietà deve subire esami diretti a provare il suo carattere distintivo, la sua omogeneità , la sua stabilità ed il suo valore colturale, o altro.
paragrafo 2
Benché la vendita nell'intero ambito della Comunità sia autorizzata per legge dal momento dell'iscrizione nel catalogo comune, la varietà deve in pratica, per essere accettata dagli utilizzatori, aver subito esami in ciascuno Stato membro ed essere stata iscritta nei cataloghi nazionali, a volte finanche in un elenco raccomandato ancor più restrittivo. In taluni Stati membri il costitutore deve produrre i risultati delle analisi delle varietà proposte, ottenute nell'ambito dello Stato, prima che la varietà possa essere ammessa a subire gli esami ufficiali.
paragrafo 3
Per essere in grado di far fronte a queste svariate esigenze, è essenziale che il costitutore disponga, nell'ambite di ciascuno Stato, di adeguate possibilità tecniche. Solo un costitutore che disponga di mezzi finanziari molto rilevanti è in grado di far eseguire tali compiti dalla sua propria organizzazione. È questo il motivo per cui i costitutori designano abitualmente, in ciascuno Stato, agenti esclusivi che hanno le competenze tecniche e gli impianti adeguati per portare a termine tale lavoro. In molti casi detti agenti sono essi stessi costitutori. Il loro ruolo in quanto agenti non consiste soltanto nel presentare la varietà agli esami ufficiali per la loro iscrizione, ma pure nell'effettuare le operazioni di produzione e di promozione necessarie per lanciare la varietà sul mercato. È possibile che il costitutore abbia impiegato 15 anni per ottenere la propria varietà e farla iscrivere nell'elenco nazionale, prima di poterla mettere per la prima volta sul mercato. Analogamente, l'agente, in ciascun paese straniero, può aver bisogno di 5 o 10 anni di lavoro tecnico e commerciale, per mettere a punto la varietà sul proprio mercato. Tale sistema completo e ben articolato è efficace e competitivo, e presenta vantaggi per il consumatore finale, cioè per l'agricoltore. Esso dipende tuttavia essenzialmente dalla possibilità che l'agente ottenga, mediante l'esclusiva concessagli dal costitutore, un congruo compenso delle spese suppletive che ha sostenuto.
paragrafo 4
Il Governo del Regno Unito nega che le licenze esclusive costituiscano restrizioni che possano giustificarsi solo in casi eccezionali. A suo avviso, la licenza esclusiva si giustifica normalmente secondo l'art. 85, n. 3. I casi di rifiuto dell'esenzione dovrebbero essere eccezionali.
paragrafo 5
Il licenziatario è infatti disposto a sfruttare il diritto di cui trattasi, in quanto fruisce della protezione della licenza esclusiva, il che serve pure a «migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti» e a «promuovere il progresso tecnico o economico» ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. La licenza esclusiva ha quindi lo scopo di offrire al licenziatario la necessaria tutela del suo diritto e di incoraggiarlo a sfruttare tale diritto.
paragrafo 6
I motivi addotti dalla Commissione per rifiutare l'esenzione nel presente caso sono basati su criteri più rigidi di quelli che figurano nel n. 3 dell'art. 85.
paragrafo 7
II Governo del Regno Unito si chiede poi in qual momento un prodotto cessi di essere «nuovo» ed in qual momento debba ritenersi avvenuta la «penetrazione» su un mercato. A quanto pare, una licenza esclusiva, concessa soltanto per il breve periodo percedente la «penetrazione» sul mercato, non presenta più utilità pratica. Dopo aver lavorato in perdita, il licenziatario dovrebbe poter continuare a fruire dell'esclusiva durante il periodo in cui le sue opere cominciano a dar frutti o la sua licenza diventa redditizia. In generale, il periodo di tutela dei diritti di costituzione è di circa 20 anni. L'esperienza dimostra che il prodotto non si impone se non verso la fine di detto periodo. Ne risulta che il criterio di cui servirsi per valutare la «novità » deve corrispondere alla durata del diritto di proprietà industriale in esame.
paragrafo 8
La CGL V sostiene che gli accordi di cui trattasi soddisfano le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, a causa della specificità del prodotto, fragile e tecnicamente elaborato, che costituisce oggetto della controversia. Per un prodotto del genere, è indispensabile un sistema selettivo di pianificazione e di stabilizzazione del mercato. Sono infatti gli stessi utilizzatori che richiedono un'effettiva garanzia di approvvigionamento sul mercato delle sementi di granoturco.
paragrafo 9
La protezione territoriale assoluta di cui, a detta della Commissione, avrebbe fruito l'Eisele è piuttosto una protezione relativa, data la presenza sul mercato di molte varietà simili o fungibili, che entrano in concorrenza diretta con le varietà INRA e che, infatti, si sono a queste interamente sostituite in seguito alla decisione di cui è causa. La CGLV si richiama in proposito alla decisione Campari (decisione della Commissione 23 dicembre 1977, GU n. L 70, pag. 79) in cui la Commissione ha ammesso che, tenuto conto dell'esistenza di altre marche rinomate di «bitter», atte ad entrare in concorrenza col «Bitter Campari», gli accordi di esclusiva soddisfacevano le condizioni d'applicazione dell'art. 85, n. 3.
paragrafo 10
Anche nella giurisprudenza della Corte è stato ammesso che l'analisi del mercato dei prodotti di cui trattasi deve comprendere i prodotti sostituibili o similari (sentenza 18 febbraio 1971, Sirena, causa 40/70, Race. 1971, pag. 69; sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon zi Metro, causa 78/70, Race. 1971, pag. 487; sentenza 21 febbraio 1973 Continental Can, causa 6/72, Race. 1973, pag. 215).
paragrafo 11
Nella presente causa, per contro, la Commissione non ha accertato se varietà similari o sostituibili potessero entrare in concorrenza. Oltra all'esistenza di molti altri concorrenti, vi è lo stesso INRA che vendeva continuamente ad imprese tedesche ibridi INRA destinati, previo incrocio e moltiplicazione, ad essere offerti sul mercato tedesco, sotto il nome o il marchio dell'impresa tedesca acquirente del prodotto. Nella Republicca federale di Germania, esisteva quindi una effettiva concorrenza fra varietà della stessa origine.
paragrafo 12
La CGLV sostiene che la Commissione, qualora avesse ritenuto che una disposizione del contratto del 1965 costituiva una restrizione ai sensi dell'art. 85, n. 1, avrebbe dovuto accertare se detta disposizione non fosse indispensabile per l'organizzazione della distribuzione della semente; in caso affermativo, essa avrebbe dovuto ammettere l'esenzione.
paragrafo 13
Qualora siffatte disposizioni contrattuali non fossero state riconosciute indispensabili, la Commissione avrebbe dovuto, prima di dichiarare invalido l'accordo nel suo insieme, proporre alle parti di sopprimerle o di modificarle. Qualsiasi diverso comportamento viola in principio generale della certezza del diritto, dato che nel presente caso il contratto era stato notificato alla Commissione tredici anni prima. Se la parti avessero opposto un rifiuto a siffatta domanda di modifica, la Commissione avrebbe potuto vietare solo le clausole non atte a fruire dell'esenzione.
paragrafo 14
La CGLV fa inoltre presente che la Commissione ha violato il principio della proporzionalità ; in primo luogo, essa non ha il diritto di vietare gli accordi di cui trattasi nel loro complesso, ed avrebbe dovuto limitare il suo intervento, se del caso, a determinate disposizioni; in secondo luogo, il divieto da essa imposto non è un mezzo adeguato: la concorrenza che tale decisione doveva promuovere non è stata migliorata sul mercato considerato (le varietà INRA sono sparite, mentre le varietà concorrenti continuano a costituire oggetto di accordi d'esclusiva).
paragrafo 15
La Commissione obietta al Governo del Regno Unito che l'approvvigionamento equilibrato e sufficiente, e quindi vantaggioso sul piano dei prezzi, di tutti gli utilizzatori agricoli a condizioni analoghe a quelle vigenti all'interno dev'essere lo scopo perseguito anche mediante lo sfruttamento dei diritti di costituzione in altri Stati membri della Comunità. Le ragioni indicate dall'interveniente non ostano alla realizzazione di tale scopo. D'altronde, dette ragioni sono valide solo per le licenze di moltiplicazione, non già per le licenze di vendita.
paragrafo 16
Dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1966 n. 66/402, relativa allo smercio delle sementi di cereali (GU 1966, pag. 2309), e dalla direttiva del Consiglio 29 settembre 1970 n. 70/457, relativa al catalogo comune (GU L 225, pag. 1), risulta che le sementi prodotte ed omologate in un altro Stato membro possono essere vendute in tutti gli Stati membri, qualora la varietà di cui trattasi figuri nel catalogo comunitario delle varietà.
paragrafo 17
La selezione di mantenimento all'estero è sufficiente (§ 67 della legge tedesca sulla distribuzione delle sementi). Nulla impedisce oggi al titolare del diritto di costituzione di essere detentore della varietà nei singoli Stati membri e di intraprendervi lo sfruttamento tramite titolari di licenze semplici; egli può attribuire ad un'impresa una licenza a condizioni preferenziali, qualora l'impresa interessata assuma a proprio carico gli oneri di mantenimento della varietà. La Commissione precisa che l'iscrizione nell'elenco nazionale delle varietà ai fini della distribuzione non è richiesta dal diritto comunitario e che l'iscrizione nell'elenco descrittivo delle varietà non è necessaria; in Germania, in ogni caso, trattasi di un «elenco descrittivo», non già d'una raccomandazione ufficiale. L'inclusione nel suddetto elenco non richiede spese supplementari oltre ad eventuali tributi, come quelli cui dà luogo l'ammissione delle varietà , dato che la funzione di detto elenco è quella di fornire d'ufficio informazioni sulle caratteristische e sulla diffusione delle varietà. La Commissione segnala inoltre che non è necessario, in Germania, aggiungere alla domanda d'omologazione risultati d'analisi effettuate nell'ambito del territorio nazionale.
paragrafo 18
In conclusione, l'iscrizione negli elenchi nazionali non è particolarmente complicata. Non è nemmeno necessario che, in ciascuno Stato membro, un'impresa si faccia registrare come agente del titolare. Le spese di sviluppo e di conservazione della varietà devono essere sostenute una sola volta, e solo i costi d'immissione sul mercato devono essere di nuovo affrontati in ciascuno Stato membro.
paragrafo 19
La tutela delle costituzioni ha lo scopo di ricompensare il costitutore, non già il distributore autorizzato a porre in commercio il prodotto. Certamente, la distribuzione influisce sull'entità del rendimento economico della varietà , ma tale incidenza è diretta solo quando autorizzazioni particolari ed esclusive di distribuzione non vengono ad inserirsi fra la coltura e la distribuzione della varietà. Nella fattispecie, i ricorrenti sono distributori esclusivi. Non vi è alcuna ragione di offrire loro una tutela maggiore di quella di cui godono i venditori autorizzati di altri prodotti, contro la concorrenza di sementi della stessa varietà.
paragrafo 20
Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che le licenze esclusive al fine della moltiplicazione soddisfano, in linea di principio, le condizioni di esenzione. Le tesi della Commissione e del Governo britannico divergono solo sul punto relativo alla valutazione dell'esclusiva riguardo alla distribuzione. Da parte sua, l'interveniente non ha fatto distinzione tra la licenza esclusiva di moltiplicazione e la licenza esclusiva di vendita; esso ha ritenuto che i due tipi di esclusiva debbano essere valutati alla stessa maniera, tenendo conto dei loro effetti. La Commissione ritiene invece che sia opportuno distinguere fra il livello della produzione e quello della vendita: l'esclusiva della moltiplicazione per una data zona sta a significare che il licenziarne si obbliga a non attribuire per la zona di cui trattasi un'altra licenza, che consentirebbe ad un terzo di moltiplicare la stessa semente in tale zona; viceversa, l'esclusiva della vendita sta a significare, in primo luogo, che il licenziatario non deve esitare la semente da esso moltiplicata se non nell'ambito della zona considerata, e, in secondo luogo, che è vietato ai titolari di una licenza esclusiva per altre zone, nonché al licenziarne, fornire sementi della varietà di cui trattasi nella zona del licenziatario. A ciò si aggiunge il fatto che l'esclusiva sul piano della vendita può essere invocata anche nel caso in cui la semente non sia stata moltiplicata dallo stesso licenziatario, ma sia stata ottenuta da parte del li-cenziante, o da un altro licenziatario; anche in tal caso, è vietato al licenziante e ad altri licenziatari fornire sementi della varietà di cui trattasi nella zona del licenziatario. È evidente che gli effetti dell'esclusiva sulla distribuzione non devono essere necessariamente equiparati a quelli che si possono far valere per l'esclusiva della moltiplicazione.
paragrafo 21
Per la valutazione alla luce dell'art. 85, n. 3, del Trattato, è stato d'importanza decisiva il fatto che i ricorrenti fruiscono per le sementi INRA, da essi vendute in Germania in base ai loro diritti esclusivi di distribuzione, d'una protezione territoriale assoluta. I ricorrenti sono riusciti, facendo valere il diritto tedesco di costituzione dell'Eisele, ad impedire qualsiasi importazione, attraverso altri canali, dei prodotti originali, e cioè delle sementi INRA provenienti dalla Francia. Essenziale per la valutazione dell'accordo di cui trattasi è la circostanza che i ricorrenti non producono essi stessi, mediante moltiplicazione, che una esigua parte delle sementi INRA e si riforniscono in Francia per la parte di gran lunga più importante di dette sementi; la funzione dei ricorrenti si limita quindi, in sostanza, a distribuire le sementi moltiplicate in Francia. Il rifiuto di concedere l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, è unicamente motivato dalle restrizioni imposte sul piano della vendita delle sementi INRA.
paragrafo 22
La Commissione sostiene che è legittimo distinguere fra piccole e medie imprese, da una parte, e grandi imprese, dall'altra. Per la prima categoria, si può ammettere l'esigenza di tutela contro la concorrenza di altre imprese; un'esigenza del genere non esiste per la seconda categoria. È inesatto, d'altronde, che la penetrazione sul mercato dovesse proseguire per tutta la durata d'un diritto di proprietà industriale. I cicli di produzione d'un prodotto sono molto più brevi, e nel corso di ciascun ciclo si può realizzare un utile considerevole.
paragrafo 23
Rispondendo alla CGLV, la Commissione osserva che nella fattispecie le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, del Trattato non sono soddisfatte «per quanto riguarda l'esclusiva di vendita e i divieti di esportazione ad essa abbinati» (decisione, punto III, n. 1, lettera b).
paragrafo 24
La nozione di «protezione territoriale assoluta» è limitata ai prodotti di cui trattasi. È quindi di scarsa rilevanza che dette protezione sia stata relativa, in ragione della presenza sul mercato di varietà analoghe o sostituibili. La decisione di rifiutare l'esenzione è motivata dal fatto che non sono soddisfatte talune condizioni di cui all'art. 85, n. 3, e cioè il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti e la riserva agli utilizzatori d'una congrua parte dell'utile che ne risulta.
paragrafo 25
Il problema della delimitazione del mercato è rilevante solo nel caso in cui ci si chieda se ed in qual misura sia soddisfatta la condizione posta dall'art. 85, n. 3, lett. b), cioè ci si chieda se l'accordo non dia «la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». Per questo motivo, i riferimenti alla decisione Campari (già menzionata) e alla giurisprudenza della Corte non sono pertinenti.
paragrafo 26
Quanto al principio della certezza del diritto, esso non implica affatto che le parti potessero ottenere, dopo un certo lasso di tempo, il diritto all'esenzione, anche qualora alcune parti essenziali del loro accordo non avessero soddisfatto le condizioni previste a tale scopo.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 28 ottobre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 febbraio 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 1978, la società in accomandita L. C. Nungesser KG e il sig. Kurt Eisele, unico accomandatario e socio maggioritario di detta società , con sede in Darmstadt, hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 1978, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.824 — diritto di costituzione — sementi di granoturco), notificata ai ricorrenti il 27 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU 1978, L 286, pag. 23).
punto 2
Secondo l'art. 5 della Convenzione internazionale per la protezione delle costituzioni vegetali del 2 dicembre 1961 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite n. 815, pag. 89), le cui disposizioni hanno ispirato le legislazioni degli Stati membri in materia, il diritto di costituzione è il diritto, spettante al costitutore di una nuova varietà , o al suo avente causa, di sottoporre alla propria preliminare autorizzazione la produzione, a fini di distribuzione commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, di detta nuova varietà , nonché la messa in vendita e la distribuzione di tale materiale.
punto 3
Nella decisione impugnata si constata che il contenuto e l'applicazione di determinate disposizioni di due contratti, stipulati nel 1960 e nel 1965 fra l'Institut national de la recherche agronomique (in prosieguo INRA), con sede in Parigi, e il sig. Eisele, e aventi ad oggetto, rispettivamente, la cessione, per il territorio della Repubblica federale di Germania, del diritto di costituzione vegetale su determinate varietà di sementi di granoturco ibrido sviluppate dall'INRA e l'esclusiva di moltiplicazione e di vendita di queste stesse sementi su tale territorio, costituiscono una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In essa si accerta inoltre che il contenuto e l'applicazione della transazione intervenuta nel 1973 fra l'Eisele e l'impresa Louis David KG, con sede in Meisenheim, Germania, e diretta ad impedire a questa impresa d'importare e di vendere sementi INRA in Germania costituiscono anch'essi una violazione di tale disposizione del Trattato (art. 1 della decisione).
punto 4
In questa stessa decisione si respinge la domanda di esenzione dal divieto delle intese, inconformità all'art. 85, n. 3, del Trattato, che era stata presentata dall'Eisele (art. 2 della decisione).
punto 5
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i cinque mezzi seguenti:
primo mezzo: la decisione impugnata è priva d'oggetto nella parte riguardante il contratto stipulato nel 1960 fra l'INRA ed il sig. Eisele, dato che tale contratto è stato sostituito con altri contratti stipulati nel 1961 fra le medesime parti;
secondo mezzo: la decisione impugnata viola il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30, del 20 aprile 1962, pag. 993), le cui disposizioni ostano all'applicazione dell'art. 85 del Trattato ai contratti di cui è causa;
terzo mezzo: la decisione impugnata viola l'art. 85, nn. 1 e 2, nonché gli artt. 30 e 36 del Trattato, in quanto:
A — la Commissione non ha tenuto conto della natura particolare del diritto di costituzione vegetale, il cui esercizio richiede una rigorosa osservanza della protezione territoriale;
B — la Commissione ha a torto ritenuto che qualsiasi licenza esclusiva d'un brevetto di costituzione rientra per definizione nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato;
quarto mezzo: la decisione impugnata viola l'art. 85, n. 3, del Trattato, dato che nella fattispecie sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell'esenzione in forza di detta disposizione e, in ogni caso, i motivi invocati per rifiutare detta esenzione sono inficiati da errore di fatto e di diritto;
quinto mezzo: la decisione impugnata è illegittima, per eccesso di potere, nella parte in cui si applica alla transazione intervenuta fra la società David ed il sig. Eisele, dato che detta transazione va considerata, secondo il diritto tedesco, un atto giudiziale.
punto 6
II ricorso non riguarda le parti dell'art. 1, lett. b), della decisione relative agli obblighi risultanti dagli artt. 2 e 3 del contratto del 1965 e dall'art. 1 di detto contratto nella parte in cui trattasi dell'obbligo del licenziatario di non produrre o vendere sementi di varietà di granoturco diverse da quelle dell'INRA.
punto 7
Gli interventi dei Governi britannico, tedesco e francese, nonché quello della Caisse de gestion des licences végétales, riguardano principalmente il terzo ed il quarto mezzo. Il Governo francese ha inoltre fatto presente che l'INRA è un ente di diritto pubblico, cui è affidato un compito d'interesse generale, e che quindi a buon diritto i ricorrenti avevano invocato l'art. 90, n. 2, del Trattato nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
punto 8
In proposito, si deve ricordare che, secondo l'art. 90, n. 2, del Trattato, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato in materia di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifico compito loro affidato.
punto 9
Nella decisione impugnata si constata, ed il Governo francese non l'ha contestato, che lo specifico compito che, secondo la legislazione francese, è affidato all'INRA è quello d'organizzare, di eseguire e di pubblicare tutti i lavori di ricerca scientifica riguardanti l'agricoltura, in particolare quelli relativi al miglioramento e allo sviluppo della produzione vegetale, nonché alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli. L'adempimento di un compito del genere non viene ostacolato dall'applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza a un complesso di contratti che hanno principalmente ad oggetto, non già la costituzione, cioè la creazione o lo sviluppo di nuove varietà , bensà la distribuzione di sementi di granoturco derivanti dalle linee di base già in precedenza ottenute e sviluppate dall'INRA nell'ambito dell'attività di ricerca, le quali sementi sono destinate, in seguito alla loro distribuzione, ad esser consegnate agli agricoltori. Il riferimento all'art. 90, n. 2, del Trattato non è, quindi, pertinente nella fattispecie.
SENTENZA › In diritto › Primo mezzo: contratti contemplati dalla decisione impugnata
punto 10
Il contratto del 1960 si colloca all'inizio della collaborazione fra l'INRA e l'Eisele. A termini di tale contratto, l'Eisele era incaricato di rappresentare l'INRA presso il Bundessortenamt, che è l'ente federale tedesco competente a procedere alla registrazione dei diritti di costituzione, al fine dell'iscrizione delle varietà di sementi di granoturco ottenute dall'INRA che erano già protette da diritti di costituzione in forza della legislazione francese. Inoltre, l'Eisele s'impegnava ad informare l'INRA di tutte le questioni relative alla distribuzione di dette varietà nella Repubblica federale di Germania.
punto 11
Le parti contraenti si accorgevano del fatto che, in forza della legislazione tedesca allora vigente, il titolare di diritti di costituzione avente sede al di fuori del territorio tedesco non poteva procedere all'iscrizione di detti diritti presso il Bundessortenamt. Onde far fronte a questa situazione, l'INRA cedeva all'Eisele, con quattro dichiarazioni effettuate nel gennaio e nel febbraio 1961, ma aventi effetto dalla data della firma del contratto del 1960, i suoi diritti di costituzione per il territorio tedesco per quattro varietà di sementi di granoturco INRA.
punto 12
Nell'art. 1 della decisione impugnata, sub a), si fa riferimento all'infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato costituita dal contenuto e dall'applicazione di determinate disposizioni del contratto del 1960, senza far menzione dei contratti stipulati nel 1961. Nel loro primo mezzo, i ricorrenti sostengono che la decisione è priva di oggetto nella parte riguardante il contratto del 1960, dato che questo è stato «annullato» per la parte essenziale con le cessioni.
punto 13
Risulta cionondimeno dal fascicolo che le dichiarazioni di cessione contenevano tutte la seguente clausola:
«Se ed in quanto il contenuto della presente dichiarazione deroga alla convenzione stipulata, dette dichiarazioni valgono accordo sulla modifica della convenzione».
punto 14
Ne risulta che il contratto del 1960 era stato modificato, e non abolito, dalle dichiarazioni di cessione. La Commissione ha, d'altronde, fatto propria questa interpretazione del contratto dichiarando nella motivazione della decisione (I, D, n. 1.1) che è «in base a questo contratto», cioè quello del 1960, che «il sig. Eisele ha fatto registrare a proprio nome presso il Bundessortenamt, le varietà di mais create dall'INFA ed è dunque divenuto il titolare per la Germania dei diritti di costituzione di queste varietà », e facendo riferimento, nel dispositivo della decisione (art. 1, sub a)), al contratto del 1960 riguardante «la cessione al sig. K. Eisele, da parte dell'INRA, del diritto alle costituzioni tedesche di nuove varietà vegetali».
punto 15
Un'interpretazione del genere è tanto più giustificata in quanto il contratto del 1960, e la sua modifica con le dichiarazioni di cessione, costituivano solo l'inizio della collaborazione fra l'INRA ed i ricorrenti, collaborazione che in seguito doveva intensificarsi, in particolare per effetto del contratto del 1965 con cui si affidava all'Eisele l'esclusiva dell'organizzazione di vendita delle sementi di granoturco INRA nell'ambito del territorio tedesco. Le cessioni si inserivano quindi in una serie di operazioni aventi lo scopo di organizzare la distribuzione delle sementi di granoturco INRA in Germania.
punto 16
II primo mezzo va perciò disatteso.
SENTENZA › In diritto › Secondo mezzo: l'applicazione del regolamento n. 26/62
punto 17
A termini dell'art. 2 del regolamento n. 26/62, adottato in forza dell'art. 42 del Trattato CEE, l'art. 85, n. 1, dello stesso Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche riguardanti la produzione e il commercio dei prodotti agricoli, qualora essi costituiscano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o qualora siano necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, enunciati all'art. 39 del Trattato.
punto 18
In proposito, nella decisione si osserva anzitutto che gli accordi fra l'INRA e l'Eisele non fanno parte integrante e non costituiscono il prolungamento di un'organizzazione nazionale del mercato delle sementi di granoturco (II, n. 5, primo trattino). A partire dal 1973, l'INRA ha affidato lo sfruttamento commerciale delle sementi di granoturco INRA, in Francia e altrove, alla Fraserna, società francese di diritto privato, i cui azionisti sono i fornitori principali di sementi certificate di tutte le varietà utilizzate nell'agricoltura francese. La specificità delle sementi di granoturco INRA non è tale che l'organizzazione di questo mercato possa essere distinta da quella del mercato delle sementi di granoturco in generale. Di conseguenza, le convenzioni che legano l'INRA alla Fraserna non possono considerarsi come costituenti un'organizzazione nazionale del mercato delle sementi di granoturco. Tale mercato delle sementi di granoturco è, d'altronde, regolato dal regolamento del Consiglio 26 ottobre 1971, n. 2358, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246, pag. 1).
punto 19
Nella decisione si constata poi che gli accordi di cui è causa non sono necessari per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'art. 39 del Trattato (II, n. 5, secondo trattino). I mezzi necessari per detta realizzazione sono stati stabiliti dal regolamento n. 2358/71, già menzionato, e gli accordi non possono, in alcun modo, inserirsi nell'ambito delle disposizioni di detto regolamento. D'altronde, gli accordi hanno consentito ai ricorrenti di eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato tedesco per quanto riguarda le sementi di granoturco INRA, ed hanno avuto come risultato che i prezzi di tali sementi in Germania erano molto superiori a quelli praticati in Francia, risultato che è in contrasto con due delle finalità dell'art. 39 del Trattato: assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in particolare col miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Infine, limitando la produzione delle sementi di granoturco INRA in Germania, gli accordi erano tali da ostare la finalità dell'art. 39 del Trattato riguardante la sicurezza degli approvvigionamenti, restringendo in misura non trascurabile la diffusione geografica di tale produzione nelle zone della Comunità in cui essa sarebbe stata possibile.
punto 20
Col secondo mezzo si contesta la seconda parte di questa argomentazione. I ricorrenti fanno valere anzitutto che i prezzi delle sementi INRA in Germania non erano di gran lunga superiori a quelli praticati in Francia. Essi sostengono poi che la licenza territoriale esclusiva vertente su un diritto di costituzione è il mezzo per eccellenza per raggiungere le finalità di cui all'art. 39 del Trattato. In primo luogo, i contratti di licenza esclusiva consentirebbero di diffondere le conoscenze acquisite dal produttore di sementi e d'incrementare cosà la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, con conseguente miglioramento del reddito individuale degli agricoltori (art. 39, n. 1, sub a e b). In secondo luogo unicamente il titolare di una licenza esclusiva potrebbe praticare, d'intesa col licenziante, una politica a lungo termine diretta a coprire il fabbisogno di sementi nella zona che gli è riservata, e garantire cosà la stabilizzazione del mercato e la sicurezza degli approvvigionamenti (art. 39, n. 1, sub c e d).
punto 21
Risulta, quindi, che il secondo mezzo si basa sulla tesi secondo cui i contratti controversi, stabilendo una licenza esclusiva del diritto di costituzione delle sementi di granoturco INRA per il territorio tedesco, costituirebbero il mezzo adeguato per pervenire alla realizzazione delle finalità della politica agricola comune, date le condizioni particolari inerenti alla produzione ed alla distribuzione di dette sementi. Tale tesi verrà presa in esame nell'ambito del terzo mezzo.
punto 22
Non è quindi necessario esaminare separatamente il secondo mezzo.
SENTENZA › In diritto › Terzo mezzo, A: la natura particolare del diritto di costituzione vegetale
punto 23
I ricorrenti fanno presente, in primo luogo, che l'Eisele era titolare dei diritti di costituzione che gli erano stati trasmessi dall'INRA per il territorio tedesco. Secondo la legislazione tedesca in materia, in una siffatta situazione il titolare fruisce del diritto esclusivo di produrre, al fine della distribuzione, e di porre in commercio sementi della varietà protetta, e di quello di vietare che siano importate, senza il suo consenso, sementi del genere (§ 15, 1° comma, del Sortenschutzgesetz, legge tedesca sulla protezione delle specie vegetali).
punto 24
Essi assumono, in secondo luogo, che il principio della territorialità della tutela procurata dal diritto di costituzione in forza di detta legislazione si giustifica con la natura particolare delle specie vegetali che ne costituiscono oggetto. In primo luogo, la coltura delle sementi dipende dalle condizioni climatiche e dalla natura del terreno; le sementi devono essere adeguate alle condizioni particolari del paese dove esse saranno utilizzate. In secondo luogo, le sementi ibride, una volta create, devono essere costantemente riprodotte mediante un processo biologico per essere conservate; il rischio di destabilizzazione della varietà è tale che una distribuzione non controllata da un costitutore o dal suo licenziatario potrebbe causare danni considerevoli a tutta l'agricoltura nel territorio di cui trattasi.
punto 25
Questi argomenti vengono pure messi in rilievo dal Governo francese e dalla Caisse de gestion des licences végétales, i quali deducono fra l'altro che la promozione dell'innovazione tecnica nel settore delle specie vegetali dipende dalla possibilità di fruire della protezione territoriale assoluta. Occorrono periodi molto lunghi per mettere a punto le linee di base generatrici delle sementi certificate che formano oggetto del diritto di costituzione, ed il considerevole immobilizzo finanziario che ne risulta sarebbe consentito solo qualora al costitutore e al suo licenziatario sia garantito il pacifico godimento dei loro diritti.
punto 26
Da questi argomenti i ricorrenti e i due suddetti intervenienti deducono che la decisione impugnata è illegittima nella parte in cui considera i contratti di cui è causa come intesi alla ripartizione dei mercati, mentre la protezione territoriale di cui fruiva l'Eisele deriverebbe dal legittimo esercizio dei diritti di costituzione di cui egli era titolare in Germania.
punto 27
Va sottolineato anzitutto che la decisione impugnata critica espressamente il contenuto e l'applicazione del contratto del 1960 nella parte in cui questo consetiva all'Eisele «d'invocare i propri diritti di costituzione per opporsi a qualsiasi importazione nella Repubblica federale di Germania, o a qualsiasi esportazione in un altro Stato membro della Comunità , di sementi di granoturco delle varietà INRA» (art. 1, sub a).
punto 28
Si deve poi ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 15 giugno 1976, EMI Records, causa 51/75, Race. 1976, pag. 811), un diritto di proprietà industriale o commerciale, in quanto istituto giuridico, non possiede le caratteristiche di accordo o di pratica concordata contemplate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, ma il suo esercizio può ricadere sotto i divieti del Trattato, tutte le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa.
punto 29
Un siffatto esercizio di un diritto di proprietà industriale o commerciale, vietato dalle disposizioni del Trattato, e in particolare dall'art. 85, n. 1, sussiste fra l'altro, come la Corte ha rilevato nella sentenza 20 giugno 1978, Tepea, causa 28/77 (Racc. 1978, pag. 1391), quando il combinato disposto di un accordo consistente nella concessione del diritto esclusivo di utilizzare un diritto di proprietà industriale o commerciale in una determinata zona e di un accordo che attribuisce al licenziatario l'esclusiva di vendita nell'ambito della stessa zona, ha l'effetto di garantire al licenziatario la protezione territoriale assoluta, impendo le importazioni parallele.
punto 30
Con gli argomenti addotti a sostegno del terzo mezzo, sub A, si assume in sostanza che tale giurisprudenza, elaborata alla luce del diritto al marchio e al brevetto industriale, non potrebbe applicarsi ove si tratti di un diritto di costituzione, date le caratteristiche peculiari di tale diritto e dei prodotti che ne costituiscono oggetto.
punto 31
In proposito, si deve osservare che, nella fattispecie, la decisione impugnata riguarda le sementi di granoturco INRA che formano oggetto dei diritti di costituzione di cui l'INRA era titolare in Francia e, in seguito alle cessioni intervenute, l'Eisele era titolare nella Repubblica federale di Germania, e che erano ufficialmente certificate ed atte ad essere importate, vendute e prodotte in Germania al fine di essere messe a disposizione degli agricoltori-utilizzatori.
punto 32
È vero che, secondo l'art. 3 del contratto del 1965, l'Eisele riceveva pure, da parte dell'INRA, linee di base per coltivare egli stesso sementi certificate, a condizioni di non produrre più di un terzo del fabbisogno di sementi degli utilizzatori tedeschi e d'importare dalla Francia il quantitativo complementare. Nella decisione si afferma che detto obbligo dell'Eisele di non produrre più di un terzo delle sementi vendute è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1, sub b), della decisione, relativo al contratto del 1965, art. 3), ma i ricorrenti non hanno impugnato questa parte della decisione. Le altre parti della decisione non riguardano lo sviluppo o l'importazione delle linee di base, ma la distribuzione e, in via accessoria, la produzione delle sementi certificate.
punto 33
Questa circostanza consente di valutare meglio gli argomenti relativi alla promozione dell'innovazione tecnica nel settore agricolo. Pur se lo sviluppo di nuove sementi può comportare ingenti sacrifici finanziari, questo rischio si situa piuttosto a livello della produzione delle sementi di base. Per contro, quando la nuova varietà ha trovato la sua forma definitiva, nel senso ch'essa dà luogo alla produzione di sementi atte ad essere ufficialmente certificate e ad essere distribuite, le norme relative al commercio di prodotti, comprese quelle sulla concorrenza, devono in linea di principio applicarsi a tale distribuzione.
punto 34
Le sementi certificate che costituiscono oggetto dei contratti controversi sono sementi di granoturco ibrido, le quali rappresentano una varietà di sementi la cui stabilità può essere garantita solo qualora esse siano di volta in volta coltivate di nuovo a partire da linee di base. Secondo i ricorrenti, la riproduzione di dette sementi pone quindi un particolare problema rispetto alla riproduzione di prodotti protetti da un diritto al marchio o da un brevetto industriale, in ispecie nel senso che il procedimento per pervenirvi sarebbe più complicato e la riproduzione dipenderebbe in maniera molto accentuata dai rischi connessi al clima e al suolo.
punto 35
Questa tesi non tiene però conto del fatto che molti prodotti atti a costituire oggetto di un diritto di marchio o di un brevetto industriale, in particolare taluni prodotti alimentari e farmaceutici, si trovano in una situazione analoga. I motivi prospettati dai ricorrenti, benché si basino su esatte constatazioni di fatto, non sono sufficienti per far riservare un regime speciale al diritto di costituzione rispetto agli altri diritti di proprietà industriale o commerciale.
punto 36
L'argomento principale che i ricorrenti hanno addotto a sostegno del loro mezzo consiste nel sostenere che il titolare di un diritto di costituzione in Germania è garante, nei confronti del Bundessortenamt, della stabilità della varietà protetta. La responsabilità che incombe quindi a tale titolare richiederebbe un controllo assoluto, da parte sua, di qualsiasi forma di distribuzione delle sementi della varietà protetta nell'ambito del territorio tedesco. È per l'appunto per questo motivo che la natura stessa del diritto di costituzione, quale risulta dalle norme tedesche del caso, osterebbe alle importazioni parallele, che sarebbero sottratte al controllo da parte del titolare.
punto 37
Si deve osservare, in proposito, che dai §§ 12 e 15 della legge tedesca relativa alla protezione delle specie vegetali (Sortenschutzgesetz, versione codificata Bundesgesetzblatt 1977, I, pag. 105) risulta che il diritto di costituzione spetta all'autore della selezione d'origine o creatore di una varietà o ai suoi aventi causa e fa sà che solo il titolare del diritto ha la facoltà di produrre o di distribuire, a titolo professionale, materiale da riproduzione della varietà protetta. Per quanto riguarda la conservazione della varietà , il § 16 della stessa legge dispone che il titolare del diritto di costituzione è tenuto a fornire tutti i dati necessari per l'esame della varietà da parte del Bundessortenamt, a consentire a questo di verificare i provvedimenti adottati per garantire la conservazione della varietà e a trasmettergli tutto il materiale necessario a tale scopo.
punto 38
Com'è stato precisato dal Governo tedesco nelle risposte ai quesiti posti dalla Corte, detta legge non regola l'ammissione delle sementi alla distribuzione e i controlli connessi, materia che costituisce oggetto della legge tedesca sul commercio delle sementi (Saatgutverkehrsgesetz, versione codificata Bundesgesetzblatt 1975, I, pag. 1453). Secondo il § 4, Io comma, di questa legge, le sementi non possono, in linea di principio, essere distribuite se non dopo essere state autorizzate, in particolare, come sementi di base o sementi certificate. Tale autorizzazione presuppone in particolare che la varietà di cui trattasi sia stata iscritta nell'elenco delle varietà (Sortenliste, § 7, Io comma, della legge), su iniziativa del coltivatore della varietà o, qualora si tratti di una varietà protetta, del titolare del diritto di costituzione. Né l'iscrizione nell'elenco delle varietà , né l'autorizzazione delle sementi comporta alcun diritto esclusivo sulla produzione o sulla distribuzione del materiale da riproduzione.
punto 39
In forza del § 38, 1o comma, del Saatgutverkehrsgesetz, una varietà può essere iscritta nell'elenco delle varietà solo qualora sia esattamente individuabile, adeguatamente omogenea e stabile, ove essa abbia un valore colturale e sia contrassegnata da una denominazione atta ad essere registrata. Spetta al Bundessortenamt accertare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco (§ 57, 1o comma, della legge). L'iscrizione può essere soppressa d'ufficio qualora non sia soddisfatta, o non lo sia più, una delle cinque condizioni suddette (§ 62, 2° comma, della legge).
punto 40
Il Saatgutverkehrsgesetz dispone inoltre che il coltivatore che ha fatto iscrivere una varietà nell'elenco delle varietà è tenuto a conservarla tale e quale essa è stata iscritta, e che il Bundessortenamt sorveglia la conservazione delle varietà iscritte (§§ 67-68 della legge).
punto 41
Da questo compendio della legislazione tedesca risulta che le sementi certificate ed ammesse alla distribuzione costituiscono oggetto di un controllo di qualità da parte delle pubbliche autorità e che tale controllo comprende quello della stabilità della varietà. Il diritto di costituzione, per contro, non ha lo scopo di sostituire il controllo del titolare a quello delle autorità competenti, bensà di fornire allo stesso titolare una tutela la cui natura ed i cui effetti rientrano nell'ambito del diritto privato. Da questo punto di vista, la situazione giuridica di un costitutore di sementi non è diversa da quella del titolare di un brevetto o di un diritto al marchio su un prodotto soggetto ad un rigoroso controllo delle pubbliche autorità , come ad esempio un prodotto farmaceutico.
punto 42
Si deve osservare, d'altronde, che le sementi di granoturco importate dalla Francia e che hanno già costituito oggetto di una autorizzazione nell'ambito di tale Stato membro possono essere distribuite in Germania senza essere sottoposte ad un nuovo procedimento di autorizzazione. Il Governo tedesco ha infatti dichiarato di avere a tal fine adottato norme di attuazione dei §§ 23 e 24 del Saatgutverkehrsgesetz e delle direttive comunitarie relative alla distribuzione delle sementi di cereali.
punto 43
Non si deve quindi ritenere che il diritto di costituzione sia un diritto di proprietà industriale e commerciale che presenta caratteristiche talmente specifiche da richiedere, per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza, un trattamento diverso da quello degli altri diritti di proprietà industriale e commerciale. Questa conclusione non pregiudica la necessità di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza, la natura specifica dei prodotti che formano oggetto del diritto di costituzione.
SENTENZA › In diritto › Terzo mezzo, B: l'applicazione dell'art. 85 del Trattato alle licenze esclusive
punto 44
Con questo mezzo, i ricorrenti addebitano alla Commissione d'aver a torto ritenuto che una licenza esclusiva di un diritto di costituzione debba, per la sua stessa natura, equipararsi ad un accordo vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato. A loro parere, quest'opinione della Commissione è infondata, in quanto, per nuove sementi sviluppate in uno Stato membro e non ancora affermate sul mercato di un altro Stato membro, la licenza esclusiva costituisce il solo mezzo per promuovere la concorrenza fra il nuovo prodotto ed i prodotti analoghi in tale altro Stato membro. Nessun coltivatore o commerciante si assumerebbe, infatti, il rischio di lanciare un nuovo prodotto su un nuovo mercato, qualora non fosse protetto la concorrenza diretta del titolare del diritto di costituzione e dei suoi altri licenziatari.
punto 45
Questo mezzo ha avuto il sostegno dei Governi tedesco e britannico, nonché della Caisse de gestion des licences végétales. I due Governi fanno valere fra ľaltro che la genericità della motivazione della decisione impugnata è incompatibile con i termini dell'art. 85 del Trattato e in contrasto con una sana politica di concorrenza. La motivazione parte dalla tesi infondata secondo cui qualsiasi licenza esclusiva di un diritto di proprietà industriale o commerciale, a prescindere dalla natura di questa diritto, dovrebbe considerarsi come un accordo vietato dall'art. 85, n. 1, e che, di conseguenza, la Commissione dovrebbe valutare se, in concreto, siano soddisfatte le condizioni per la concessione d'una esenzione in forza dell'art. 85, n. 3.
punto 46
Nel corso del procedimento l'uso del termine «licenza esclusiva» è stato contestato in quanto, nella fattispecie, i ricorrenti avevano il diritto esclusivo di distribuire le sementi di cui è causa nella Repubblica federale di Germania in base ai diritti di costituzione di cui l'Eisele era il titolare in questo Stato membro. Pertanto, tale diritto esclusivo non sarebbe fondato né sulla concessione, da parte dell'INRA, dell'esclusiva di sfruttamento, per il territorio tedesco, dei diritti di proprietà industriale o commerciale spettanti all'INRA, né sul contratto del 1965 che riconosceva all'Eisele la qualità di distributore esclusivo delle sementi in questione nell'ambito di tale territorio.
punto 47
Questa tesi non tiene però conto del fatto che, dal punto di vista del diritto della concorrenza, il contratto del 1960 che instaurava la collaborazione fral'INRA e l'Eisele, le «cessioni» dei diritti di costituzione effettuate nel 1961 e il contratto del 1965 per la distribuzione delle sementi INRA nell'ambito del territorio tedesco formano un unico complesso indissociabile. In termini economici, la posizione dell'Eisele sul mercato tedesco era quella di un licenziatario esclusivo, dato in particolare che l'autorizzazione, concessa dal-l'INRA all'Eisele, di far registrare a suo nome, in Germania, i diritti di costituzione di cui l'INRA era titolare in Francia era dovuta alla circostanza che detto ente non poteva far registrare, allora, i suoi propri diritti di costituzione presso il Bundessortenamt, e che detta operazione rientra nell'ambito della concessione esclusiva dell'organizzazione di vendita delle sementi INRA in Germania a Kurt Eisele.
punto 48
Nella motivazione della decisione si richiamano due serie di circostanze per giustificare l'applicazione dell'art. 85, n. 1, alla licenza esclusiva di cui trattasi (II, n. 3). I fatti ivi riportati non sono stati contestati.
punto 49
La prima serie di circostanze viene descritta come segue :
«concedendo ad una sola impresa lo sfruttamento dei suoi diritti di costituzione di nuove varietà vegetali in un determinato territorio, il licenziante si priva per tutta la durata del contratto della facoltà di concedere una licenza ad altre imprese nello stesso territorio»; «impegnandosi a non produrre e a non vendere egli stesso nel territorio concesso, il licenziante elimina pure se stesso ed elimina anche la Fraserna ed i suoi membri in quanto offerenti in tale territorio».
punto 50
A questa parte della motivazione corrisponde l'art. 1, sub b) primo e secondo trattino, della decisione, che dichiara incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, l'esclusività della licenza contemplata nel contratto del 1965, in quanto essa implica:
«— l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto di non far produrre o far vendere da altri licenziatari in Germania,
— l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto di non produrre o vendere essi stessi in Germania».
punto 51
La seconda serie di circostanze richiamate nella decisione viene descritta nella maniera seguente:
«l'impossibilità per i terzi, senza l'autorizzazione dell'INRA o del sig. Eisele, di importare in Germania o di esportare da tale paese le stesse sementi», cioè quelle che costituiscono oggetto della licenza, «provenienti o destinate ad altri paesi del mercato comune, contribuisce ad una ripartizione degli sbocchi e priva gli agricoltori-utilizzatori tedeschi di qualsiasi possibilità di discussione reale in quanto tali sementi sono loro proposte attraverso il canale obbligatorio di un offerente unico in partenza».
punto 52
A questa parte della motivazione corrisponde l'art. 1, sub b), terzo e quarto trattino, della decisione, che dichiara incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato l'esclusività della licenza contemplata nel contratto del 1965 in quanto essa implica:
«— l'obbligo per l'INRA o i suoi aventi diritto d'impedire ai terzi l'esportazione dei prodotti in questione in Germania, senza autorizzazione del licenziatario, per utilizzarli o per venderli;
— il ricorso da parte del sig. Eisele al suo diritto contrattuale di esclusiva e ai suoi diritti sui ritrovati vegetali per opporsi ad ogni importazione in Germania, o ad ogni esportazione in un altro Stato membro, dei prodotti in questione».
punto 53
Si deve osservare che queste due serie di considerazioni riguardano due situazioni giuridiche che non si identificano necessariamente. Nel primo caso trattasi di una cosiddetta licenza o concessione esclusiva «aperta», in cui l'esclusività della licenza riguarda solo il rapporto contrattuale fra il titolare del diritto ed il licenziatario, nel senso che il titolare s'impegna soltanto a non concedere altre licenze per la stessa zona e a non fare egli stesso concorrenza al licenziatario nell'ambito di tale zona. Nel secondo caso, viceversa, trattasi di una licenza o concessione esclusiva con protezione territoriale assoluta, con cui le parti contraenti si propongono di eliminare, per i prodotti e per la zona in questione, qualsiasi concorrenza da parte di terzi, come gli importatori paralleli o i licenziatari per altre zone.
punto 54
Fatto questo chiarimento, si deve esaminare anzitutto se, nella fatispecie, l'esclusività della licenza, ammesso che si tratti di una licenza aperta, abbia l'effetto di impedire o di alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 55
In proposito, il Governo tedesco ha sottolineato che la protezione delle innovazioni agricole attraverso diritti di costituzione è un mezzo per incoraggiare dette innovazioni e che la concessione di un diritto d'esclusiva, limitato nel tempo, è atta a creare un ulteriore incentivo per la promozione dell'innovazione. Esso ne desume che il divieto totale di qualsiasi licenza esclusiva, anche aperta, porterebbe ad una diminuzione dell'interesse delle imprese per le licenze, il che recherebbe pregiudizio alla diffusione delle conoscenze e delle tecniche nella Comunità.
punto 56
La licenza esclusiva che costituisce oggetto della decisione impugnata riguarda la coltura e la distribuzione delle sementi di granoturco ibrido che erano state ottenute dall'INRA dopo anni di ricerca e di sperimentazione e che non erano note agli agricoltori-utilizzatori tedeschi al momento in cui s'instaurava la collaborazione fra l'INRA ed i ricorrenti. Per questo motivo, le preoccupazioni manifestate dagli intervenienti per quanto riguarda la protezione di una nuova tecnologia sono giustificate.
punto 57
Nel caso della licenza relativa ad un diritto di costituzione per nuove sementi di granoturco ibrido ottenute in uno Stato membro, l'impresa avente sede in un altro Stato membro, la quale non abbia la certezza di non subire la concorrenza da parte di altri licenziatari per la sua zona di concessione, o da parte dello stesso titolare del diritto, potrebbe, infatti, essere indotta a non assumere il rischio della coltura e della distribuzione di tale prodotto, risultato che sarebbe nocivo alla diffusione di una nuova tecnologia e che recherebbe quindi pregiudizio alla concorrenza fra il nuovo prodotto ed i prodotti analoghi esistenti nell'ambito della Comunità.
punto 58
Tenendo conto della specificità dei prodotti di cui trattasi, la Corte ritiene che, in un caso come quello di specie, la concessione d'una licenza esclusiva aperta, cioè di una licenza che non riguardi la situazione di terzi, come gli importatori paralleli ed i licenziatari per altre zone, non è di per sé incompatibile con l'art 85, n. 1, del Trattato.
punto 59
Il terzo mezzo, sub B), è quindi fondato nella parte che si riferisce a questo aspetto dell'esclusività della licenza.
punto 60
Per quanto riguarda la situazione dei terzi, la Commissione fa carico, in sostanza, alle parti contraenti di aver esteso la nozione di esclusiva agli importatori che non sono vincolati dal contratto, ed in particolare agli importatori, paralleli. Gli importatori o esportatori paralleli, come le imprese David in Germania e Bomberault in Francia, che hanno offerto sementi INRA agli acquirenti tedeschi, sono stati esposti ad azioni giudiziali e a pressioni da parte dell'INRA, della Fraserna e dei ricorrenti, che intendevano garantire la propria esclusiva sul mercato tedesco.
punto 61
Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (Consten, cause riunite 56 e 58/64, Racc. 1966, pag. 457), la protezione territoriale assoluta a favore di un licenziatario, destinata a permettere il controllo e l'esclusione delle importazioni parallele, porta all'artificiale mantenimento di mercati nazionali distinti, incompatibile col Trattato.
punto 62
Il Governo britannico ha difeso la tesi secondo cui un contratto fra due imprese non può escludere la libertà degli importatori di acquistare sementi nel paese del titolare del diritto al fine di esportarle nel paese del licenziatario, dato che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può far valere un diritto di proprietà industriale e commerciale per opporsi alla distribuzione di un prodotto che è stato lecitamente messo in commercio sul mercato di un altro Stato membro dal titolare di tale diritto o col suo consenso. Di conseguenza, un contratto del genere non potrebbe essere considerato come un accordo vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 63
Detta tesi non tiene conto, però, del fatto che rientra nelle attribuzioni della Commissione vigilare, in conformità all'art. 85 del Trattato ed ai regolamenti adottati per la sua attuazione, affinché gli accordi e le pratiche concordate fra imprese non abbiano lo scopo o l'effetto di restringere o di alterare la concorrenza, e che tale potere della Commissione non è limitato per il fatto che persone o imprese colpite da siffatte restrizioni siano in grado di avvalersi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci per sottrarsi a dette restrizioni.
punto 64
Dal fascicolo risulta che i contratti di cui è causa hanno avuto effettivamente lo scopo di restringere la concorrenza di terzi nell'ambito del mercato tedesco. L'art. 5 del contratto del 1965 dispone infatti che l'INRA s'impegna ad adottare «tutti i provvedimenti necessari per impedire qualsiasi esportazione» delle varietà di sementi di cui trattasi nel territorio tedesco e ad obbligare in tal senso anche i suoi aventi causa.
punto 65
Nella decisione questa clausola viene interpretata come mirante ad impedire ai terzi, acquirenti di sementi INRA in Francia, di esportare tale prodotto nella Repubblica federale di Germania (II, n. 3, lett. b). Dagli ostacoli che le parti contraenti hanno frapposto agli sforzi delle imprese David e Bomberault per vendere sementi INRA in Germania risulta che questa interpretazione è corretta.
punto 66
L'art 1, sub b), della decisione si riferisce espressamente all'art. 5 del contratto del 1965, nonché all'esercizio dei diritti di costituzione da parte dell'Eisele al fine d'impedire la distribuzione delle sementi INRA in Germania da parte di terzi. Sotto questo aspetto, il terzo mezzo, sub B, è quindi infondato.
punto 67
Pertanto, l'esame del terzo mezzo, sub B, porta alla conclusione che tale mezzo è parzialmente fondato e che l'art. 1, sub b)} della decisione va annullato nella parte in cui si riferisce all'art. 1 del contratto del 1965 e in quanto questa norma implica:
l'obbligo, per l'INRA o per i suoi aventi causa, di non far produrre o far vendere da altri licenziatari in Germania,
l'obbligo, per l'INRA o per i suoi aventi causa, di non produrre o vendere essi stessi in Germania.
SENTENZA › In diritto › Quarto mezzo: la concessione dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato
punto 68
A sostegno del quarto mezzo, i ricorrenti deducono che nella decisione impugnata viene rifiutata la concessione dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato in quanto non si tratta, nella fattispecie, della penetrazione su un nuovo mercato o del lancio di un nuovo prodotto ed in quanto l'Eisele fruiva d'una protezione territoriale assoluta nel territorio tedesco. Questi due motivi non corrisponderebbero alla realtà : secondo i ricorrenti, da una parte, il contratto del 1965 aveva, al momento della notifica alla Commissione, precisamente lo scopo di aprire un nuovo mercato e di presentare un nuovo prodotto; dall'altra, i rapporti d'esclusiva instaurati con tale contratto non andavano oltre quanto era necessario per la diffusione delle specie che possono essere coltivate al di fuori del loro paese d'origine e, quindi, per il miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti.
punto 69
A sostegno di questo mezzo, il Governo britannico ha osservato che solo il fatto di fruire della protezione della licenza esclusiva può indurre il licenziatario a sfruttare i diritti di costituzione di cui trattasi e che tale protezione serve quindi al miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti, nonché alla promozione del progresso tecnico o economico, ai sensi dell'art. 85, n. 3. I criteri applicati dalla decisione impugnata sarebbero quindi eccessivamente severi.
punto 70
La Caisse de gestion des licences végétales sostiene che trattasi, nel presente procedimento, di un prodotto fragile e tecnicamente elaborato e che, in un caso del genere, la sicurezza degli approvvigionamenti può essere garantita solo con l'istituzione di un sistema selettivo di pianificazione e di stabilizzazione del mercato. Rifiutando l'esenzione, la Commissione non avrebbe tenuto conto della natura specifica dei contratti di cui è causa.
punto 71
È opportuno anzitutto constatare che la decisione impugnata prescinde dalla valutazione, con riguardo all'art. 85, n. 3, dell'esclusiva di produzione mediante moltiplicazione concessa al sig. K. Eisele e, per quanto riguarda l'esclusiva di vendita e di divieti di esportazione ad essa connessi, si limita a dichiarare che le condizioni previste per l'esenzione non sono soddisfatte (III, n. 1, lett. b).
punto 72
Si deve poi sottolineare che, dopo l'accoglimento parziale del terzo mezzo sub B, la valutazione, da parte della Corte, del rifiuto d'esenzione può limitarsi alla disamina degli argomenti della Commissione relativi all'esclusiva di vendita, se ed in quanto essa procuri una protezione territoriale assoluta.
punto 73
Relativamente a questo punto, nella decisione si ricorda che il sig. Eisele ha fruito, per distribuire in Germania le sementi di cui aveva l'esclusiva, di una protezione territoriale assoluta e che una siffatta protezione ha avuto l'unica conseguenza diretta di impedire ogni importazione, attraverso altri canali, dei prodotti originali, cioè delle sementi INRA provenienti dalla Francia, nonostante una domanda persistente in Germania per tali importazioni, il che, di per sé, non può contribuire ad un miglioramento della produzione o della distribuzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 (III, n. 1, lett. b), secondo trattino).
punto 74
La Caisse de gestion des licences végétales ha contestato questo ragionamento. A suo avviso, la protezione territoriale di cui nella fattispecie fruiva il licenziatario era piuttosto una protezione relativa, in considerazione della presenza sul mercato di numerose varietà di sementi di granoturco sostituibili alle varietà INRA e che possono quindi entrare in concorrenza diretta con queste varietà.
punto 75
Tuttavia, la Commissione ha giustamente ribattuto che questa osservazione della Caisse riguarda il problema della delimitazione del mercato, problema che si pone quando la Commissione deve accertare se un accordo dia «la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi» (art. 85, n. 3, sub b), ma non è pertinente per l'accertamento del se un accordo sia atto a migliorare la produzione o la distribuzione.
punto 76
Occorre ricordare che, a termini dell'art. 85, n. 3, del Trattato, l'esenzione dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, può essere concessa a qualsiasi accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico, senza per questo imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali finalità.
punto 77
Orbene, trattandosi di sementi destinate ad essere utilizzate da un gran numero di agricoltori per la produzione del granoturco, prodotto importante per l'alimentazione umana ed animale, la protezione territoriale assoluta va manifestamente al di là di ciò che è indispensabile per il miglioramento della produzione o della distribuzione o per la promozione del progresso tecnico, come dimostra in particolare, nel caso di specie, il divieto, voluto dalle parti contraenti, di qualsiasi importazione parallela di sementi di granoturco INRA in Germania, anche qualora si trattasse di sementi ottenute dallo stesso INRA e messe in circolazione in Francia.
punto 78
Ne risulta che la protezione territoriale assoluta accordata al licenziatario, cosà com'è stata accertata nella decisione impugnata, costituiva un motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di concedere l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Di conseguenza, non è più necessario prendere in esame gli altri motivi addotti nella decisione per rifiutare la concessione d'una siffatta esenzione.
punto 79
Il quarto mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Quinto mezzo: la transazione intervenuta fra la società David e il sig. Eisele
punto 80
Il quinto mezzo si riferisce all'art. 1, sub c), della decisione, con cui la Commissione dichiara che l'art. 1 della transazione conclusa, il 14 novembre 1973, fra la David e il sig. Eisele è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto tale art. 1 impone alla David l'obbligo di non vendere più o di non mettere più in commercio in Germania, senza autorizzazione del licenziatario tedesco, sementi delle varietà INRA.
punto 81
Dal fascicolo risulta che la suddetta transazione è avvenuta nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. Eisele davanti al Landgericht di Bad Kreuznach per infrazione del proprio diritto d'esclusiva, avendo la David importato dalla Francia e rivenduto in Germania, senza autorizzazione dell'Eisele, un quantitativo di sementi certificate di varietà INRA.
punto 82
I ricorrenti assumono che questa transazione era una transazione giudiziale ai sensi del § 794, Io comma, n. 1, del codice di procedura civile tedesco, stipulata fra le parti per risolvere nel suo insieme una controversia pendente dinanzi ad un giudice tedesco. Una transazione del genere, che vale titolo esecutivo a termini della summenzionata disposizione, non è un semplice negozio di diritto privato, ma un atto di natura processuale.
punto 83
I ricorrenti ne deducono che la Commissione non può, senza invadere la competenza giurisdizionale della Repubblica federale di Germania, dichiarare nulla una transazione del genere. Orbene, data la nullità ipso iure prevista all'art. 85, n. 2, del Trattato, la Commissione ha dichiarato nulla la transazione di cui trattasi quando ha qualificato una parte di questa come infrazione dell'art. 85, n. 1.
punto 84
La Commissione ribatte che, secondo il diritto tedesco, una transazione stipulata al fine di risolvere una controversia deve rispettare le condizioni di diritto sostanziale vigenti per qualsiasi contratto di diritto civile, ed in particolare quelle imposte dal diritto in materia di concorrenza. La transazione giudiziale è un contratto di diritto civile e, nel contempo, un atto processuale e la nullità del contratto rende caduca qualsiasi transazione.
punto 85
La Commissione aggiunge che la giurisprudenza tedesca, in particolare quella del Bundesgerichtshof, ha confermato questo punto di vista. Secondo tale giurisprudenza, una parte in una transazione giudiziale non può validamente invocare clausole di detta transazione incompatibili con la normativa tedesca in materia di intese. Non vi sarebbe alcuna ragione per formulare un giudizio diverso su una transazione che viola le norme comunitarie in materia di concorrenza.
punto 86
La transazione di cui è causa è stata sottoposta alla Corte, la quale ha potuto accertare che si tratta effettivamente di una transazione giudiziale ai sensi del § 794, 1o comma, n. 1, del codice di procedura civile tedesco, e cioè una transazione stipulata davanti ad un giudice tedesco al fine di porre termine alla controversia dinanzi ad esso pendente.
punto 87
Anche se, come sostengono i ricorrenti, la transazione giudiziale costituisce titolo esecutivo, essa non ha, in diritto tedesco, forza di cosa giudicata e non può quindi produrre effetti nei confronti di altri giudici, di pubbliche autorità o di terzi. Come sottolinea d'altronde la Commissione, la giurisprudenza tedesca parte dall'idea che la transazione giudiziale deve osservare, a pena di nullità , le norme in materia d'ordine pubblico e di buon costume e non può, quindi, violare le norme imperative del diritto della concorrenza.
punto 88
Per la valutazione dei mezzi dedotti dai ricorrenti non è però necessario prendere in esame la questione se ed in qual misura una transazione giudiziale avvenuta davanti ad un giudice tedesco possa essere inficiata di nullità per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Nella decisione impugnata viene infatti semplicemente dichiarato che l'obbligo, risultante per la David dalla transazione, di non vendere più o di non mettere più in commercio in Germania sementi INRA, senza l'autorizzazione del sig. Eisele, è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 89
Di conseguenza, l'effetto della decisione si limita, in proposito, al divieto imposto all'Eisele di avvalersi dell'art. 1 della transazione per impedire la vendita o la messa in commercio nell'ambito del territorio tedesco di sementi INRA da parte della David. Un divieto del genere è conforme alla concezione, propria del diritto tedesco, secondo cui una transazione giudiziale ai sensi del § 794, 1o comma, n. 1, del codice di procedura civile costituisce al tempo stesso un atto processuale che pone fine ad una controversia e un contratto di diritto privato in cui alle parti non è consentito ignorare norme giuridiche imperative.
punto 90
Il quinto mezzo va quindi disatteso.
punto 91
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev'essere accolto nella parte in cui si riferisce all'art. 1, sub b), relativo all'art. 1 del contratto del 1965, primo e secondo trattino, e che esso va respinto per il resto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 92
A termini dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese, qualora le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, le spese vanno compensate, nel senso che ciascuna parte e ciascun interveniente sopporterà le proprie.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o L'art. 1, sub b), della decisione della Commissione 21 settembre 1978, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.824 — diritto di costituzione — sementi di granoturco; GU L 286, pag. 23) è annullato nella parte riguardante l'art. 1 del contratto 5 ottobre 1965 e in quanto questa norma implica:
l'obbligo, per l'INRA o per i suoi aventi causa, di non far produrre o far vendere da altri licenziatari in Germania,
l'obbligo, per l'INRA o per i suoi aventi causa, di non produrre o vendere essi stessi in Germania.
2° Per il resto, il ricorso è respinto.
3° Ciascuna parte e ciascun interveniente sopporterà le proprie spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Cosà deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 giugno 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars
SOMMARIO
In fatto
I —Gli antefatti e il procedimento2018A —Gli antefatti2018B —La decisione20211.Riassunto del dispositivo20212.Riassunto della motivazione2022C —Il procedimento2024II —Le conclusioni delle parti2025III —I mezzi e gli argomenti delle parti2025A.—Sugli antefatti20251.Prestazioni del sig. Eisele:a)facoltà germinativa e energia germinativa2025b)trattamento chimico2027e)calibratura20282.I prezzi delle sementi di granoturco INRA in Germania e in Francia... 2028 B — Valutazione giuridica2030B —Valutazione giuridica20301.Quanto all'oggetto della decisione20302.Le norme comunitarie in materia di concorrenza e il diritto di costituzione20313.Esclusiva e norme di concorrenza20344.La transazione 14 novembre 197320385.Applicabilità del regolamento n. 2620386.Rifiuto dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 32039IV —Gli interventi20411.Considerazioni economiche e tecniche20412.L'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato alle licenze esclusive20423.Rifiuto dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 32049V —La fase orale del procedimento2054
In diritto
Primo mezzo: contratti contemplati dalla decisione impugnata2057Secondo mezzo: l'applicabilità del regolamento n. 26/622058Terzo mezzo, A: la natura particolare del diritto di costituzione vegetale2060Terzo mezzo, B: l'applicazione dell'art. 85 del Trattato alle licenze esclusive2065Quarto mezzo: la concessione dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato2071Quinto mezzo: la transazione intervenuta fra la società David e il sig. Eisele2074Sulle spese2076Dispositivo della sentenza2077