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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979

Testo in vigore al

Art. 6

1. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Art. 7

1. Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parita' con gli uomini, il diritto:

  1. a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;

  2. b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;

  3. c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Art. 8

1. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinche' le donne, in condizione di parita' con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilita' di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9

1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che ne' il matrimonio con uno straniero, ne' il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Art. 10

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

  1. a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione, professionale;

  2. b) l'accesso e agli stessi esami ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici ed attrezzature della medesima qualita';

  3. c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiano l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano, a realizzare tale obiettivo, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici conformita';

  4. d) le medesime possibilita' nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;

  5. e) le medesime possibilita' di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel piu' breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;

  6. f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;

  7. g) le medesime possibilita' di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;

  8. h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Art. 11

1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parita' tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

  1. a) il diritto al lavoro, che e' diritto inalienabile di ogni essere umano;

  2. b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunita' di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;

  3. c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilita' dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento, compreso l'apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;

  4. d) il diritto alla parita' di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonche' il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualita' del lavoro;

  5. e) il diritto alla sicurezza, alle prestazioni pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidita' e di vecchiaia e per ogni altra, perdita di capacita' lavorativa, nonche' il diritto alle ferie pagate;

  6. f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternita' e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

  1. a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternita' e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

  2. b) istituire la concessione di congedi di maternita' pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianita' e dei vantaggi sociali;

  3. c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinche' i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilita' professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;

  4. d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali e' stato dimostrato che il lavoro e' nocivo.

3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessita'.

Art. 12

1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parita' con gli uomini. i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Art. 13

1. Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

  1. a) il diritto agli assegni familiari;

  2. b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;

  3. c) il diritto di partecipare alle attivita' ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Art. 14

1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parita' tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

  1. a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;

  2. b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanita', comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;

  3. c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

  4. d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;

  5. e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunita' nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;

  6. f) di partecipare ad ogni attivita' comunitaria;

  7. g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate: nonche' di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;

  8. h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricita' i trasporti e le comunicazioni.

Art. 15

1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo di fronte alla legge.

2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacita' giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilita' di esercitare tale capacita'. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacita' giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Art. 16

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parita' con gli uomini:

  1. a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

  2. b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;

  3. c) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;

  4. d) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sara' la considerazione preminente;

  5. e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;

  6. f) i medesimi diritti e responsabilita' in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorche' questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sara' la considerazione preminente;

  7. g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

  8. h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprieta', di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilita' dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'eta' minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Art. 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente convenzione viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di 7 autorita' morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la seguente Convenzione, eletti dagli Stati tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale tenendo conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentativita' delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a servizio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno stato parte puo' designare un candidato scelto tra i cittadini.

3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario Generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione terminera' dopo due anni. Il presidente estrarra' a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verra' effettuata in conformita' alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminera' dopo due anni. Il nome di questi due membri sara' estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominera' un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.

9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtu' della presente Convenzione.

Art. 18

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

  1. a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato:

  2. b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficolta' che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti dalla presente Convenzione.

Art. 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Art. 20

1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformita' all'articolo 18 della presente Convenzione.

2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 21

1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attivita' ed ha facolta' di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Art. 22

1. Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.

2. Il Comitato puo' invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sulla applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attivita'.

Art. 23

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna gia' contenute:

  1. a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure

  2. b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Art. 24

1. Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuera' con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26

1. Ogni Stato parte puo' richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.