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Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

Testo in vigore al

Titolo IV. Disposizioni fiscali

Art. 25 Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.
3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non puo' comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile".

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione".

Art. 26 Aliquote della produzionecorrisposte allo Stato

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purche' gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le ragioni a statuto speciale i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e' devoluto alle regioni, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attivita' previste nel comma 1 ed e' cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero e' concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonche' l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 e' effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 28 Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico e' stabilita nella misura del 4 per cento.

Art. 29 Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici

1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo' essere superiore al reddito della unita' immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, ne' della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione . Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione occorrente.

Art. 30 Accordi e contratti di programma

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

  1. a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;

  2. b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

  3. c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

  4. d) lo svolgimento e la promozione di attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonche' di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:

  1. a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonche' presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;

  2. b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese
    del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

  3. c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.

Art. 31 Istituzione del marchio "Risparmio Energetico"

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico", l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonche' dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per il rilascio del marchio "Risparmio energetico" e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali cosi' come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di "Risparmio Energetico" e per promuovere l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualita' (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di "Risparmio energetico" al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Titolo V. Disposizioni finanziarie e finali

Art. 33 Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dalla presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalita' della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989.

3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34 Promozione e partecipazione a societa' da parte dell'Enel

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, e' sostituito dai seguenti:
"L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma".

Art. 35 Disposizioni finali

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attivita' e per gli impianti previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI