Sez. 5 - , Ordinanza n. 5328 del 22/02/2019 (Rv. 652958 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Agevolazioni fiscali - Art. 11 l. n. 413 del 1991 - Immobili di interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio dell'impresa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall'art. 11 della l. n. 413 del 1991 riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili d'interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d'imposta (e, dunque, un reddito per il proprietario) e si giustifica perché correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso per la manutenzione degli immobili e la limitazione della loro libera disponibilità), mentre nell'esercizio dell'attività d'impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, pertanto, si traducono in un vantaggio.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)