Sez. 3, Sentenza n. 2530 del 18/10/1966 (Rv. 324870 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI.*
Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione nei casi in cui dal fatto illecito derivi, oltre ad un pregiudizio, anche un vantaggio del quale si deve tener conto, per evitare che si verifichi, a favore del danneggiato un indebito arricchimento. (Cfr 800/65; 2530/64; 2299/61; 1661/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)