Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 05/03/1979 (Rv. 397670 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - DIVIETO - ATTIVITA INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA MOLESTIA POSSESSORIA - CONFIGURABILITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - DIVIETO - ATTIVITA INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA MOLESTIA POSSESSORIA - CONFIGURABILITA.*
Il proprietario del fondo servente, anche se puo esercitare controlli per evitare aggravamenti della servitu, deve astenersi da qualsiasi immutazione dello stato dei luoghi che comporti limitazioni o modificazioni apprezzabili del precedente modo di Esercizio della servitu, come, ad esempio, lo spostamento anche parziale del locus servitutis: tale attivita, infatti, integra gli estremi della molestia possessoria indipendentemente dal danno concreto, in quanto la trasformazione delle modalita di Esercizio della servitu e consentita solo su accordo delle parti o per pronuncia dell'autorita giudiziaria. (Conf 405/78, mass n 389705; (Conf 877/71, mass n 350767).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)