REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80, e recante le modalità del rimborso dell'importo riscosso all'uscita dei prodotti, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-38/90 e C-151/90
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/912, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,
considerando che con la sentenza nelle cause riunite C-38/90 e C-151/90 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalido l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/894, in quanto, disponendo la riscossione di un importo (clawback) che nella maggior parte dei casi non corrisponde esattamente all'importo del premio variabile alla macellazione effettivamente versato, la Commissione ha ecceduto le competenze conferitele dall'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine5, modificato dal regolamento (CEE) n. 871/846;
considerando che a norma dell'articolo 176 del trattato CEE la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa; che è pertanto necessario garantire l'esatta corrispondenza, per ciascun prodotto, dell'importo del «clawback» con l'importo del premio;
considerando che alla luce della richiamata sentenza, è opportuno disporre il rimborso in determinati casi degli importi riscossi (clawback) in eccesso rispetto al premio versato per ciascun prodotto;
considerando che a tal fine gli operatori interessati sono tenuti a presentare le prove necessarie;
considerando che, date le difficoltà che gli operatori possono incontrare, è opportuno applicare, a loro richiesta, un calcolo forfettario basato sulla media dei premi fissati per la settimana dell'esportazione e per le tre settimane precedenti;
considerando che è necessario prevedere una sanzione nel caso in cui l'operatore non scelga una delle due alternative oppure non presenti le prove richieste;
considerando che è opportuno autorizzare le competenti autorità del Regno Unito a trattenere la cauzione depositata anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento fino a quando non sia stato fissato e pagato l'importo del «clawback»;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 è così modificato:
1.
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il Regno Unito, l'importo da riscuotere all'uscita dalla regione 1 dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5 dello stesso regolamento, è pari al premio stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento ed effettivamente versato per gli stessi prodotti soggetti alla riscossione del "clawback".
A richiesta degli operatori, l'importo del "clawback" è fissato ad un livello equivalente all'importo medio del premio stabilito per la settimana di uscita dei prodotti e per le tre settimane precedenti.
Entro 28 giorni dall'invio della notifica da parte delle competenti autorità del Regno Unito, gli operatori indicano di quale delle succitate alternative intendono avvalersi. L'alternativa scelta si applica a tutti i "clawback" ai quali l'operatore è soggetto.
Qualora scelga la prima alternativa, l'operatore fornisce contemporaneamente alle competenti autorità del Regno Unito le prove da queste ritenute soddisfacenti relative all'importo del premio effettivamente concesso per i prodotti per i quali è stato versato il "clawback". Dette autorità possono prorogare il periodo per la presentazione delle prove di altri 60 giorni.
Qualora gli operatori scelgano la seconda alternativa, le competenti autorità del Regno Unito notificano loro l'importo del "clawback" calcolato in applicazione del secondo comma.
Qualora l'operatore ometta di indicare l'alternativa prescelta entro 28 giorni o di fornire, qualora abbia scelto la prima alternativa, le prove previste entro un ulteriore termine di 60 giorni, la cauzione viene interamente incamerata.»
2.
Al paragrafo 2:
— i termini «regolamento (CEE) n. 1837/80» sono sostituiti dai termini «regolamento (CEE) n. 3013/89»;
— i termini «regione» sono sostituiti dai termini «regione 1»;
— è aggiunto il seguente comma:
«In attesa della fissazione e del pagamento dell'importo dovuto a norma del paragrafo 1, le competenti autorità del Regno Unito possono trattenere le cauzioni già depositate. Dette cauzioni possono essere incamerate nei casi descritti al paragrafo 1, sesto comma.»
Art. 2
1.
Gli operatori o quanti da essi autorizzati i quali, anteriormente al 10 marzo 1992, data della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-38/90 e C-151/90 abbiano avviato gli opportuni procedimenti giudiziari o ricorsi equivalenti, conformemente al diritto nazionale vigente, in merito al metodo di calcolo dell'importo del «clawback» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, hanno diritto al rimborso, nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla normativa nazionale applicabile, della differenza tra il «clawback» da essi versato e l'importo del premio stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del citato regolamento da essi effettivamente riscosso per gli stessi prodotti.
A richiesta degli operatori il rimborso può altresì vertere sulla differenza tra il «clawback» effettivamente versato e l'importo medio dei premi fissati per la settimana di uscita dei prodotti e per le tre settimane precedenti.
2.
Anteriormente al 30 novembre 1992 le persone di cui all'articolo 1 sono tenute a fornire alle competenti autorità del Regno Unito i dati seguenti:
— la data a partire dalla quale si riferisce la domanda di rimborso;
— l'importo del «clawback» versato nel periodo compreso tra tale data e il 10 marzo 1992;
— il premio effettivamente riscosso per i prodotto per i quali abbiano pagato il «clawback», a meno che prima del 10 marzo 1992 essi abbiano presentato una richiesta a norma del paragrafo 1, secondo comma,
nonché le prove ritenute soddisfacenti dalle autorità del Regno Unito relative ai dati suelencati.
3. Le competenti autorità del Regno Unito informano la Commissione anteriormente al 31 dicembre 1992 del numero di domande di rimborso presentate a norma del paragrafo 1, specificando il periodo cui si riferisce la domanda e l'entità dei rimborsi richiesti.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica in tutti i casi in cui, alla data del 10 marzo 1992, il «clawback» non sia stato ancora versato, nonché ai procedimenti avviati o ai ricorsi equivalenti presentati conformemente al diritto nazionale vigente ai sensi dell'articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione