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Sez. L, Ordinanza n. 12573 del 27/08/2003 (Rv. 566334 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Per materia - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa - Onere probatorio del convenuto deducente l'eccezione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566334-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

In relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (come quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto), per i quali la prevalenza dell'attività personale costituisce l'ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata, nel caso di controversia, spetta al convenuto che intenda contestare la competenza per materia dell'adito giudice del lavoro provare le circostanze di fatto su cui si fonda la proposta eccezione di incompetenza, sotto il profilo del difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)