Sez. 2, Sentenza n. 2065 del 04/08/1967 (Rv. 329156 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
La contraddittorieta della motivazione, prevista dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ., in tanto puo ritenersi sussistente in quanto le argomentazioni addotte siano tra loro inconciliabili cosi da elidersi a vicenda e da rendere impossibile la identificazione dell'iter logico posto a base della decisione e cioe incomprensibile la ratio decidendi. Detto vizio non puo, quindi, consistere in apprezzamenti dei fatti, e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art. 116 cod.proc. civ.. (Cfr. 1574-65, 1561-65). Conforme alle sentenze n. 2063-67, massima n. 329150 n. 2535-66, massima n. 324880 e altre.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)